– 29/09/2016 – Insegnanti di ruolo: 6 giorni di ferie fruite “come” permessi (di Paolo Pizzo)
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Il CCNL prevede per i docenti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. I dettagli
Il CCNL prevede per i docenti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica. I dettagli
L’art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.
Ci concentreremo sul secondo periodo di tale articolo che riguarda i docenti:
L’ARAN con parere del 2 febbraio 2011 afferma che “…Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l’attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall’art. 13, comma 9 (ferie).”
Ai sensi dell’ art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l’obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione “non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.
In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come “permessi personali o familiari” il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.
LA LEGGE 228/2012 NON HA MODIFICATO L’ART. 15/2 DEL CCNL/2007
L’art. 1, comma 54 della legge citata recita: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie e’ consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
Nel comma citato e in quelli successivi (55 e 56) non si rinviene assolutamente alcuna deroga o divieto alla possibilità di fruire dei 6 gg. di ferie come permesso per motivi familiari o personali alle stesse condizioni dell’art. 15/2 ovvero: senza possibilità di diniego da parte del Dirigente, la richiesta può essere anche autocertificata e soprattutto cade il vincolo di dover essere sostituiti senza oneri per l’amministrazione.
La legge, infatti, in riferimento alla possibilità di fruire delle FERIE in quanto tali (non quindi delle ferie “come” permessi) durante l’anno, afferma che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti (art. 13/9).
Giova quindi ricordare che mentre le ferie sono disciplinate dall’art. 13/9 i permessi retribuiti sono invece disciplinati dall’art. 15/2, di conseguenza tale legge NON HA MODIFICATO quest’ultimo articolo e rimane ancora la possibilità da parte del personale docente a tempo indeterminato di richiedere, una volta terminati i 3 gg. di permesso retribuito, i 6 giorni di ferie alle stesse condizioni di cui all’art. 15/2 del CCNL.