– 29/10/2017 – Uscita autonoma: ipotesi di responsabilità per gli ultra quattordicenni non va esclusa, non sono anch’essi minori? (di redazione)
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inviato da Cinzia Olivieri – Poiché sembra ormai che solo una soluzione normativa possa fornire idonea risposta all’uscita autonoma, mentre dilaga il panico e si vaga nel buio alla ricerca di rassicurazioni, giunge una nuova proposta legislativa.
Annuncia infatti l’on. Malpezzi, anche attraverso il profilo facebook, una proposta di legge (un articolo costituito da due comma) che riconosce la possibilità ai “genitori esercenti la responsabilità genitoriale e i tutori dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di autoresponsabilizzazione”, di autorizzarne l’uscita autonoma esonerando così la scuola dall’obbligo di vigilanza. L’autorizzazione del primo comma è dunque funzionale all’esonero di responsabilità per il personale scolastico previsto al secondo.
Essendoci ancora margini temporali per effettuare un aggiustamento, si evidenziano nella formulazione del testo alcuni aspetti da chiarire: perché si esclude una ipotesi di responsabilità per gli ultra quattordicenni (considerato che trattasi comunque di minori)? Da quale età minima può essere consentita l’autorizzazione? La valutazione è rimessa alla sola famiglia? E se vi sono situazioni di pericolo non considerate dalla famiglia? Fino a che punto si estende l’esonero di responsabilità del personale scolastico in relazione alle norme civili e penali vigenti?
Diventa necessario allora soffermarsi sulla tanto richiamata sentenza della Cassazione,Sezione I, del 30 marzo 1999, n. 3074, che legge non è (come anche la recente ordinanza della Cassazione – terza Sezione Civile – n. 21593/2017) ma costituisce un mero precedente autorevole relativo al caso concreto sottoposto all’esame del Giudicante.
Ebbene, il fatto storico riguarda uno studente minorenne (ma, attenzione, frequentante un istituto tecnico statale), lasciato uscire anticipatamente, cioè prima del previsto termine delle lezioni, con tutta la classe per l’assenza dell’insegnante dell’ultima ora, accoltellato durante il rientro da giovani rimasti ignoti.
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1992 (perciò oltre 20 anni fa…sebbene nel mentre non si è invocata così forte una norma che disciplini la questione) aveva condannato l’Istituto, decisione poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma, sul presupposto che “grava sull’istituto scolastico il dovere di sorvegliare gli allievi minorenni per tutto il tempo in cui sono affidati e fino al subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro”.
Si rilevava inoltre ad abundantiam che all’assenza dell’insegnante doveva ovviarsi in casi estremi con il ricorso al personale ausiliario o anche accorpando più classi ma ovviamente mai lasciando uscire gli alunni per decisione unilaterale prima della fine dell’orario scolastico. Per l’effetto si era realizzata da parte della scuola una sorta “di cooperazione colposa nel fatto doloso altrui, perché l’evento è stato reso possibile anche per l’imprudenza e la violazione di norme da parte dell’amministrazione scolastica”. Invero “il ferimento si era verificato in un quartiere periferico privo di case e in cui episodi del genere … erano abbastanza frequenti” e “non si sarebbe verificato se non fosse stato violato il dovere di vigilanza, in quanto, come accadeva tutti i giorni, il ragazzo alla fine delle lezioni sarebbe stato prelevato dalla madre che aveva manifestato appunto il timore che il figlio potesse essere aggredito fuori delle scuola”.
La Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso formulati dall’amministrazione, affermando che “in conformità con l’orientamento costante di questa Corte (Cass. 5424/86, 18 maggio 1982, Albano), il principio generale, che l’istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro almeno potenziale della vigilanza dei genitori o di chi per loro.” L’adempimento di tale “dovere di sorveglianza degli alunni minorenni”, dunque anche ultraquattordicenni, “resta di carattere generale e assoluto, tanto che, come ritenuto dalla citata sentenza n. 5424/86, non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Tale dovere pertanto permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell’insegnante che dovrebbe tenere la lezione, in quanto, contrariamente a quanto assume la ricorrente, tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile”.
Dunque ci troviamo dinanzi al caso di uno studente minorenne che durante il servizio scolastico, quindi durante il tempo il cui il minore era affidato alla vigilanza della scuola e prima che questo potesse dirsi terminato, era stato fatto uscire anticipatamente, senza così realizzare le condizioni per il passaggio di responsabilità “almeno potenziale” dalla scuola al genitore, il quale “ogni giorno andava a prelevare il figlio a scuola proprio perché temeva che potesse essere oggetto di aggressioni”. La scuola non ha quindi rispettato la scelta educativa della famiglia in merito al rientro.
Tanto dovrebbe servire anche a far maggiore luce sull’aggettivo “potenziale”, anche perché la Cassazione non entra nel merito se sia legittima o meno l’uscita autonoma di un minore.
Pertanto in sintesi e riguardo alla proposta summenzionata
- La responsabilità si estende ai “minorenni” e non si limita ai minori di 14 anni.
La capacità di intendere e volere (art. 85 c.p.) richiesta per l’imputabilità si acquisisce con la maggiore età. Ne può tuttavia essere valutata la sussistenza nel maggiore degli anni 14 (art. 98 c.p.). In considerazione della incapacità è punito chi lascia in condizioni di abbandono un minore di anni 14 (art. 591 c.p.). Nessuna delle norme summenzionate vieta l’uscita autonoma di un minore né ravvede in essa automaticamente una condizione di abbandono, che va accertato. Ma, come detto, gli obblighi di vigilanza sono connessi alla minore età (si veda anche art. 2048 c.c.) e non necessariamente al superamento degli anni 14. Anzi, con la sentenza 11751/2013 la Cassazione ha riconosciuto la responsabilità anche in caso di studente maggiorenne.
- Nel caso di specie si tratta di una uscita anticipata in condizioni di pericolo ed in contrasto con le scelte educative delle famiglie. Le modalità di uscita vanno concordate e valutate anche dalla scuola. La responsabilità non sarebbe esclusa comunque a priori dalla norma proposta, che non supera le questioni oggi poste con riferimento alle norme civili e penali, specie se la valutazione della pericolosità è rimessa ai soli esercenti la responsabilità sul minore. Il riferimento alla sentenza della Cassazione del 1986 è chiaro. Laddove anche il genitore autorizzasse l’uscita autonoma in condizioni di evidente pericolosità la scuola non si liberebbe dalla responsabilità. Pertanto la scuola non potrebbe autorizzare l’uscita autonoma allorquando il genitore chiedesse di “lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo”. Ciò non rende inutilizzabile ogni “liberatoria” ma quella che non preserva il minore.
Questi sono alcuni degli aspetti più critici.
Le disposizioni civili e penali richiamate non vietano l’uscita autonoma ma affermano un principio incontestabile: del minore è responsabile il genitore o il personale scolastico in orario di servizio.
Ciò posto, considerato che una modifica normativa richiede i necessari tempi di approvazione, la questione attiene alla responsabilità e non può risolversi con generalizzazioni e senza la necessaria condivisione con le famiglie.
Abbiamo gli strumenti: regolamento e patti di corresponsabilità a cui però non diamo adeguata importanza, pur avendo natura contrattuale.
Vorrei rammentare che già nel 1995, la carta dei servizi scolastici parlava di “contratto formativo” chiedendo ai genitori di: esprimere pareri e proposte e collaborare nelle attività.
Autonomia è responsabilità.