– 29/12/2015 – Docente assente fino all’ultimo giorno prima delle vacanze. Deve rientrare a scuola per non considerare assenza l’intero periodo? Chiarimenti (di Paolo Pizzo)
Periodo di sospensione delle lezioni: è legittima la pretesa del dirigente di convocare il docente a scuola per far terminare il periodo di assenza? Chiarimenti dalla Ragioneria provinciale di Vercelli/Biella
Uno degli argomenti che ogni anno ritornano con più frequenza è come deve essere considerato il periodo della sospensione delle lezioni al docente assente fino all’ultimo giorno di lezione prima delle vacanze natalizie.
Affinché infatti tale periodo non sia ricompreso nell’assenza, qualora per esempio il docente richieda un nuovo periodo di congedo alla ripresa delle lezioni, molti dirigenti pretendono la presenza a scuola del docente durante il periodo di sospensione delle lezioni e in assenza di attività funzionali all’insegnamento.
È legittima tale richiesta?
Giova intanto ricordare che secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, solo le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza (ricondotte inoltre alla stessa tipologia) vengono anch’esse considerate come assenza. Questo perché tra i due periodi non c’è stato effettiva ripresa del servizio.
Tale computo è infatti previsto dalla normativa che riguarda i congedi parentali o la malattia del bambino (art 12/6 CCNL/2007), l’assenza per malattia (Ragioneria Generale dello Stato, nota n. 101446 del 17/07/1997, n. 108127 del 15/6/1999 e n. 126427 del 16 gennaio 2009), il congedo biennale (circolari INPS e Funzione Pubblica) e così via.
Pertanto tutte le norme o le circolari esplicative in argomento dispongono il computo dei giorni festivi quando questi intercorrono tra un’assenza e un’altra senza che il dipendente sia rientrato in servizio.
Diverso è il caso di quando si tratta di istituti giuridici diversi, in questo caso infatti la nota del Tesoro prot. 108127 del 15/6/1999 afferma che se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 (es. malattia e poi congedo parentale o viceversa), l’uno fino al sabato e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza.
È altresì diverso quando ci troviamo in un periodo di sospensione delle lezioni che non è quindi interamente un periodo festivo.
Su quest’ultimo caso la RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO VERCELLI/BIELLA con nota Prot. 11195/24-09-2013 indirizzata alle Istituzioni Scolastiche delle Provincie di Vercelli e Biella dispone che
“Particolare attenzione andrà posta da parte di codeste Istituzioni Scolastiche nel caso in cui la fine di un periodo di assenza a vario titolo coincida con l’inizio della sospensione delle attività didattiche (quali i giorni non festivi del periodo natalizio, pasquale o estivo). In tale ipotesi, poiché la funzione dei docenti si esplica non solo con l’insegnamento nelle classi, ma anche con la partecipazione ad altre attività collaterali individuali e collettive, la sospensione delle attività didattiche di fatto non preclude l’effettiva ripresa del servizio al termine del periodo di assenza. E’ appena il caso di precisare che ricade nella responsabilità del capo di istituto la dichiarazione da allegare al decreto dell’avvenuta ripresa del servizio (nota RGS – IGF prot. 108127 del 15/06/1999). In tal caso può essere ritenuta valida per dare fondamento alla dichiarazione di ripresa del servizio anche una dichiarazione firmata di “messa a disposizione della scuola” inviata come volontà di interrompere il congedo, ma questo non certo in un giorno di chiusura della scuola o in un giorno festivo.”
Ricordiamo a tal proposito anche un Orientamento ARAN per il comparto scuola del 16/2/2011 nel quale si afferma: “per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia, si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.
Infatti sia il giorno libero che il periodo di sospensione delle lezioni è per il docente un periodo lavorativo, esclusi ovviamente i giorni festivi.
Non è quindi legittima la richiesta del Dirigente di far presenziare a scuola il docente in assenza di attività di insegnamento o di altre attività deliberate ad inizio anno ovvero funzionali all’insegnamento.