– 30/01/2016 – Guida – Scrutini e consigli di classe: il collegio perfetto, sostituzione dirigente e docenti assenti, ruolo docenti potenziamento (di Paolo Pizzo)
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Scrutini intermedi e consigli di classe scuola di I e II grado: Consiglio di classe come “collegio perfetto”, sostituzione del dirigente e dei docenti assenti. Ruolo dei docenti di Potenziamento. Guida per docenti e Dirigenti scolastici
- La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.
- DPR 122/2009, artt. 2/1 e 4/1:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Scuola secondaria di secondo grado: “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
- Cosa si intende con “maggioranza” e quanto “vale” il voto del presidente
In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l’astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3DLgs 297/94).
Nota bene: il Presidente del Consiglio di classe (di solito il Dirigente) non vota due volte ma, in caso di parità, il suo voto prevale.
Ciò vuol dire che in caso di parità di voti prevale la proposta a cui ha dato il voto il Presidente, senza però apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.
Es.: Consiglio di classe composto da 10 membri (compreso ovviamente il Presidente perché a tutti gli effetti membro del Consiglio).
Durante lo scrutinio intermedio il Consiglio deve procedere alla votazione per deliberare che sia alzato un voto ad un allievo, per es. da 5 a 6 in Matematica (o la promozione o meno se ci troviamo allo scrutinio finale).
Il risultato della votazione è di parità: 5 voti per il sì e 5 voti per il no.
- Il Presidente ha votato sì, allora la decisione finale è sì prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto passa a 6);
- Il Presidente ha votato no, allora la decisione finale è no prevalendo in caso di parità la scelta del Presidente (il voto rimane 5).
- I docenti propongono il voto…
- Art. 79 del R.D. 653/1925
“I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni”.
Si specifica che:
- I voti sono espressi in decimi (voto intero).
- Il docente è dunque tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.
- Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all’interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si ritengono insindacabili.
- In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.
- Il docente può stilare un giudizio brevemente motivato per ogni allievo corrispondente alla sua proposta di voto numerico, oppure crocettando le aggettivazioni riferite alla conoscenza, comprensione, applicazione, analisi e sintesi o ad altre aggettivazioni presenti nel registro personale.
- Ogni istituzione scolastica, in base all’autonomia, può deliberare anche per questo aspetto modalità comuni per tutti i docenti.
- Precisiamo comunque il principio secondo il quale in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione non è del singolo docente e che tutti i voti si ritengono “proposti” e “di consiglio”.
- Il Consiglio di classe come “collegio perfetto” e “sovrano” nell’attribuzione dei voti
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere.
Deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.
Una recente sentenza del Tar dell’Emilia Romagna ha precisato che per bocciare un allievo non serva l’intero consiglio di classe presente e l’unanimità del voto. Basta che l’esito della votazione sia favorevole alla bocciatura e che il voto degli eventuali assenti non sia rilevante ai fini della decisione.
Il nostro consiglio, viste altre sentenze che sono sfavorevoli all’amministrazione e che impongono invece la presenza dell’intero consiglio di classe in sede di delibera, è quello di evitare che il consiglio sia privo di un elemento e quindi di nominare un sostituto per coprire l’eventuale assenza di un docente. Ciò anche nello scrutinio intermedio.
Ciò che inoltre è importante è che all’interno del consiglio di classe non ci siano elementi “estranei” al consiglio stesso, come collaboratori del dirigente, assistenti amministrativi o tecnici ecc. durante la delibera.
Il Consiglio di Stato ha infatti ribadito più volte che nella votazione degli organi collegiali la partecipazione di soggetti estranei alle sedute rende illegittime le deliberazioni assunte.
È per tale motivo che il Dirigente Scolastico non può delegare il collaboratore vicario a presiedere lo scrutinio, se quest’ultimo non è un componente del Consiglio di classe.
- Sostituzione del dirigente e del docente assenti
- Sostituzione del Dirigente
Art. 77 del R.D. n. 653/1925 (modificato dall’art. 2 del R.D. n. 1929/2049):
“Alla fine dei due primi trimestri e al termine delle lezioni i consigli di classe si adunano sotto la presidenza del preside o di un suo delegato per l’assegnazione dei voti”.
Art. 5/8 del DLgs 297/94: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato.”
La delega è quindi prevista in via ordinaria.
Anche la Giurisprudenza ha confermato il caso dando anche indicazione con quali modalità dev’essere effettuata la nomina:
TAR Lazio – Sez. III – bis- Sentenza n. 31634/2010: “Il dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l’indicazione anche nell’atto di convocazione dell’Organo) e deve essere inserita a verbale”.
Nota bene: Un docente può svolgere contemporaneamente e senza nessuna incompatibilità di funzione l’incarico di segretario e quello di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (potrà anche svolgere tali funzioni in più consigli di classe).
Ricordiamo però che le due figure devono essere distinte quando il coordinatore viene delegato dal Dirigente a svolgere le funzioni di presidente del CdC.
In questo caso, infatti, la funzione di segretario e quella di presidente non possono essere svolte dalla stessa persona.
In breve: un docente è nominato coordinatore e segretario tutto l’anno. Se il Dirigente Scolastico presiede le sedute, il docente coordinatore può verbalizzare.
Se il DS è assente e nomina il docente coordinatore a presiedere la seduta, in quella seduta, in qualità di presidente, il coordinatore non potrà essere contemporaneamente segretario e a sua volta dovrà nominare un segretario verbalizzante individuando un docente dello stesso consiglio di classe.
- Sostituzione di un membro del consiglio di classe
Il docente assente può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe o presente nell’istituzione scolastica anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente).
Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.
Se nell’Istituzione non vi è un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio) si può ricorrere ad una nomina per scorrimento delle graduatorie dei supplenti.
- Per i docenti le ore per la partecipazione ai lavori di scrutinio non rientrano nel computo delle ore relative all’attività funzionale all’insegnamento (fino a 40 ore per i CdC)
La partecipazione agli scrutini è per il docente un obbligo di servizio e quindi non rientra nel computo delle ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29/3 del CCNL/2007. È infatti un’attività dovuta.
- Chiarimenti sulla partecipazione agli scrutini di determinati insegnamenti (Potenziamento, Approfondimento, Citt. e Cost., Sostegno, ITP, Conversatore, Religione Cattolica e materia alternativa alla RC)
- Il docente di Potenziamento
La normativa finora richiamata e la legge 107/2015 non danno indicazioni sui compiti dei docenti assunti sul potenziamento in relazione alla partecipazione o meno ai consigli di classe. Né tanto meno il MIUR ha finora affrontato il caso.
Tuttavia si ritiene che tali docenti non possano partecipare ai consigli di classe riunti per lo scrutinio intermedio (e finale) perché non impartiscono un insegnamento curricolare per il quale sia necessaria una valutazione. Non fanno quindi parte del consiglio di classe.
Tutt’al più potrebbe capitare il caso del docente che stia sostituendo per supplenze fino a 10 gg il docente curricolare e che in quel periodo di tempo ci sia lo scrutinio; oppure il caso della sostituzione del docente curricolare assente solo allo scrutinio. In entrambi i casi il docente di potenziamento potrà far parte dello scrutinio.
- Il docente di Approfondimento in materie letterarie (I Grado)
Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d’esame (se tale l’insegnamento è stato volto in una terza classe).
Dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010:
“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.
- Il docente di Cittadinanza e Costituzione
Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009 e nell’ art.2 del D.M. n. 37/09.
Anche qualora la scuola abbia deciso di adottare questo insegnamento come autonomo, il docente a cui è stato affidato tale insegnamento non esprimerà una valutazione autonoma.
- Il docente di sostegno
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.
Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:
I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
Nota bene: Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
- ITP
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.
- Il docente Conversatore in lingua straniera
Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.
- L’insegnante di Religione Cattolica
Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica;
Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
- Il docente di alternativa alla Religione Cattolica
Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.