Orizzontescuola.it – 31/05/2019 – Scrutini: chi deve partecipare? Il caso dei docenti di approfondimento, sostegno, ITP, cittadinanza, conversatore, alternanza e IRC – di Paolo Pizzo
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Tempo di scrutini: partecipazione agli scrutini di determinati insegnamenti (Approfondimento, Citt. e Cost., Sostegno, ITP, Conversatore, Religione Cattolica e materia alternativa alla RC). Chiarimenti per docenti e dirigenti.
Il docente di approfondimento in materie letterarie
Fa parte a pieno titolo del Consiglio di classe e anche della Commissione d’esame (se tale l’insegnamento è stato volto in una terza classe).
Dal punto di vista dell’insegnamento impartito non esprimerà però una valutazione autonoma, ma il suo voto in decimi dovrà “confluire” nella votazione del docente di materie letterarie così come indicato nella nota n. 685/2010:
“Approfondimento non è considerata come materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non ha titolo ad esprimere una valutazione autonoma, bensì a fornire elementi di giudizio al docente di materie letterarie”.
Il docente di cittadinanza e costituzione
Cittadinanza e Costituzione non è una materia a sé stante e il docente incaricato di tale insegnamento non può che essere quello curricolare di classe di storia e geografia.
Ciò è chiaramente indicato dall’art. 1 della Legge 169/08, nel DPR 89/2009, art.2 del D.M. n. 37/09, art. 2 comma 4 D.lgs. 62/2017.
Il docente di sostegno
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.
L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 (II grado) precisa:
“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.
L’art. 2/6 prevedono del D.lgs. 62/2017 (I grado):
“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.
Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:
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I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati;
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Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo disabile, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
Nota bene : Questa “unica” posizione vale per qualsiasi allievo, sia o no certificato.
ITP
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 124/1999 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”) e della C.M. n. 28/2000 (“Disposizioni urgenti applicative della Legge n. 124/1999 relativa ai docenti tecnico pratici”), i docenti ITP partecipano a pieno titolo al Consiglio di classe e votano autonomamente, anche se il Consiglio di classe assegna un voto unico alla disciplina da loro impartita insieme al docente di teoria.
Il docente conversatore in lingua straniera
Partecipa a pieno titolo al Consiglio di classe e per loro valgono le stesse norme previste per i docenti ITP.
L’insegnante di religione cattolica e il docente di alternativa alla religione cattolica
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IRC
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Fa parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell’istituzione scolastica e possiede pertanto lo status degli altri insegnanti;
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Partecipa alle valutazioni periodiche e finali, ma soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica;
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Non esprime un voto numerico in decimi, limitandosi a compilare una speciale nota, da consegnare assieme al documento di valutazione.
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Alternativa
Il docente di attività alternativa alla religione partecipa a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all’attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime.
D.lgs. 62/2017 (I grado):
La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.
Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.
Altri docenti
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 62/2017 (I grado)
I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno.