– 31/03/2017 – Graduatoria interna istituto: chi viene escluso e chi va in coda (di Giovanna Onnis)
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La graduatoria interna di istituto viene predisposta da ogni istituzione scolastica per definire eventuali docenti soprannumerari nel caso di contrazione nel loro organico dell’autonomia.
La collocazione dei docenti nella graduatoria, stilata per ogni classe di concorso, è, quindi, di fondamentale importanza e, conseguentemente, è necessario prestare molta attenzione alla sua esatta predisposizione. Un errore di valutazione, infatti, determinerebbe una collocazione sbagliata dei docenti, che potrebbe comportare errori nella definizione dei soprannumerari con tutte le conseguenze del caso.
Per la predisposizione delle graduatorie interne di istituto è sicuramente importante il punteggio spettante al docente, ma esistono alcune situazioni specifiche per le quali il punteggio risulta non avere alcuna influenza o, comunque, potrebbe averla in misura decisamente più limitata.
Si tratta dei docenti con specifiche precedenze, tra quelle previste nell’art.13 dell’ipotesi di CCNI, e dei docenti arrivati nella scuola nel corrente anno scolastico, categorie di docenti per i quali devono essere applicate regole differenti e, per certi versi, diametralmente opposte.
I docenti titolari di specifiche precedenze, come di seguito indicate , infatti, hanno diritto ad essere tutelati per non diventare soprannumerari, mentre i docenti “ultimi arrivati” nella scuola rischiano per primi di diventare soprannumerari a prescindere dal punteggio.
Analizziamo le due situazioni e i requisiti o condizioni necessarie per rientrare in una di queste due categorie.
I docenti che usufruiscono delle precedenze previste nell’art.13 comma 1 punti I), III), IV) e VII) dell’ipotesi di CCNI, hanno diritto ad essere esclusi dalla graduatoria interna di istituto in presenza di specifici requisiti.
Si specifica che le precedenze indicate sono le seguenti:
I) Disabilità e gravi motivi di salute
III) Personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
Come chiarisce il comma 2 del succitato articolo, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto i docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) del cui al comma 1 e riconosciute alle condizioni ivi indicate, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
A tale proposito il contratto stabilisce importanti precisazioni che riportiamo di seguito.
L’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV) si applica solo se si è titolari o incaricati in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità o di incarico sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2017/18, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni previste al punto IV).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità o di incarico comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento travalichi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine delle precedenze così come indicate nell’articolo 13 e nell’ambito della stessa precedenza sarà determinante il punteggio
Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero.
I docenti arrivati quest’anno nella scuola, quindi “ultimi arrivati”, saranno, invece, collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio e questo riguarda sia i docenti titolari nella scuola che i docenti con incarico triennale.
Riteniamo doveroso sottolineare opportunamente le distinzioni previste nell’ipotesi di CCNI, dove si esplicita chiaramente che tale collocazione in coda riguarda i docenti arrivati nella scuola in seguito a mobilità volontaria o per conferimento di incarico triennale.
Precisamente, come chiarisce il contratto sulla mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, gli insegnanti che per primi sono da considerare in soprannumero, sono i “docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale”
Un importante chiarimento viene fornito, inoltre, dalla nota 2 dell’art.21 dove si stabilisce una netta distinzione tra i docenti che rientrano nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità e i docenti trasferiti a domanda condizionata, soddisfatti in una delle preferenze espresse.
Nel primo caso i docenti sono da considerare come titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti e, pertanto, saranno inseriti a pettine nella graduatoria, cioè in base al punteggio. Stessa situazione riguarda i docenti trasferiti d’ufficio nella scuola.
Nel secondo caso, i docenti perdenti posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza sono soddisfatti per altre preferenze, devono essere considerati, invece, come trasferiti a domanda volontaria e, quindi, dovranno essere collocati in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio
Se nella scuola dovranno essere collocati in coda più docenti , questi saranno graduati in base al punteggio spettante che dovrà essere calcolato secondo le voci e i criteri stabiliti nella tabella di valutazione allegata all’ipotesi di CCNI sulla mobilità 2016/17. Si chiarisce, infatti, che la tabella valida per i trasferimenti è la stessa utilizzata per la graduatoria interna di istituto in relazione ai trasferimenti d’ufficio. E’ necessario, quindi, tenere in doverosa considerazione le differenze per la valutazione del punteggio tra mobilità volontaria e mobilità d’ufficio, quest’ultimo sarà il punteggio valido anche per la graduatoria.
Le differenze da segnalare sono sostanzialmente due, una riguarda il punteggio del servizio pre-ruolo e l’altra il punteggio di continuità.
Per quanto riguarda il servizio pre-ruolo, questo verrà valutato per intero (6 punti per ogni anno) nella mobilità a domanda, mentre nella mobilità d’ufficio e, quindi, nella graduatoria interna di istituto, verrà valutato con 3 punti ogni anno per i primi quattro anni e 2 punti per ogni anno successivo al quarto.
Per quanto riguarda il punteggio di continuità, 2 punti ogni anno entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno successivo al quinto, questo verrà valutato per la mobilità volontaria dopo aver maturato un triennio continuativo nella scuola di titolarità per la stessa tipologia di posto e per la stessa classe di concorso, mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta dopo aver maturato un solo anno. Esplicativa in tal senso è la nota 5bis della tabella di valutazione dove si prevede anche la possibilità di valutare, ai soli fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del docente soprannumerario, anche la continuità di servizio nella comune di titolarità, con l’attribuzione di 1 punto per ogni anno. Il punteggio di continuità nel comune di titolarità, chiaramente, non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto per la continuità nella scuola di titolarità
Nell’ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
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