– 31/10/2015 – Comportamento alunni e responsabilità dei Genitori. La “culpa in educando” (a cura della redazione)
Quali le responsabilità dei genitori in caso di bullismo? Colpe di natura solidale e non alternative.
Una ricognizione sulla questione la si trova come allegato alla nota della Provincia di Trento sull’obbligo di denuncia da parte delle scuole, grazie al lavoro effettuato dal Prof Claudio De Luca, che riportiamo, parzialmente, in calce.
Anche se il minore viene affidato alla custodia di terzi (nel caso specifico, gli insegnanti), sollevando dalla colpa di vigilando, ma non lo solleva da quella di colpa in educando. I genitori sono, infatti, tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto da minore in un momento in cui lo stesso si trovava soggetto alla vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. A dirlo la Corte di Cassazione (Sez. Civ. Sez. III n. 1251/2000).
Le colpe tra docenti e genitori è di natura solidale e non tra loro alternative.
Il genitore, inoltre, non deve dimostrare soltanto di essere riuscito ad impartire al figlio una educazione normalmente idonea, in relazione al suo ambiente, abitudini e personalità, ad avviarlo ad una corretta vita di relazione, al fine di prevenire comportamenti illeciti, ma deve anche accertarsi che il minore abbia assimilato l’educazione ricevuta.
Prova che difficilmente può avere riscontro in sede di tribunale, dal momento che la commissione stessa dell’illecito da parte del minore dimostrerebbe “ex se” l’insufficienza di educazione e controllo.
La culpa in educando viene normata dall’art. 2048 del C.C. e ha come presupposto che i minori siano capaci, dal punto di vista naturale, di intendere e di volere; in caso contrario, il genitori, il tutore o l’affiliante possono ugualmente rispondere, ma nella veste di sorveglianti di un incapace, in base all’art. 2047 C.C.