Orizzontescuola.it – 31/10/2017 – Se una bambina cade durante la ricreazione, quale la responsabilità dei docenti e della scuola? (di Avv. Marco Barone)
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La Corte d’appello di Milano, nel 2013 riteneva che la caduta accidentale della minore, (i cui genitori avevano proposto ricorso non accolto in primo grado chiedendo la condanna del MIUR per i danni subiti dalla figlia a causa della caduta a scuola) che si era ferita urtando contro una ringhiera del cordolo in cemento della rampa per disabili, mentre si trovava in cortile durante la ricreazione, si era verificata in modo del tutto improvviso e repentino.
Sicché alcuna omissione di intervento poteva addebitarsi all’insegnate presente. Inoltre non era ravvisabile responsabilità della Amministrazione statale per la presenza in cortile della rampa munita di ringhiera, sia in quanto la struttura era prevista per legge, sia in quanto il manufatto non presentava “evidenze morfologiche di pericolosità” per gli allievi, sia ancora in quanto non era risultato provato che la minore avesse urtato contro la ringhiera anziché contro il cordolo in cemento. Dunque il contenzioso giungeva in Cassazione.
I Giudici affermano con la sentenza 29-09-2017, n. 22800 che debbono ritenersi consolidati (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005) i principi di diritto in materia di responsabilità “ex contractu” dell’Amministrazione pubblica scolastica e di responsabilità da “contatto sociale” dell’insegnante, essendo tenuta la prima ad assicurare l’assenza di pericoli nei luoghi ove si svolge l’attività scolastica in tutte le sue espressioni, ed il secondo ad adempiere agli obblighi di vigilanza tanto più intensi quanto è minore la età degli allievi, con conseguente disciplina del riparto dell’onere della prova che vede la prova del titolo del rapporto giuridico (oltre che l’affidamento del minore alla custodia della scuola) e l’allegazione dell’inadempimento, a carico del danneggiato (nella specie dei genitori dell’alunna in minore età), e la prova della impossibilità della prestazione per causa non imputabile, a carico del debitore (Amministrazione pubblica; insegnante).
La “repentinità” dell’evento incide sulla “inevitabilità” del fatto, escludendo la configurabilità di una condotta omissiva negligente da parte dell’insegnante in quanto impossibilitato ad un intervento eziologicamente efficace a impedire la caduta dell’allieva.
La Corte territoriale ha esaminato la situazione dei luoghi, descritta nella documentazione fotografica prodotta, ed ha valutato che il cortile prativo in cui gli allievi venivano condotti per la ricreazione e la struttura della rampa per disabili, posta in uno dei lati del cortile, “non presentano alcuna particolare evidenza morfologica di pericolosità per gli allievi”.
I Giudici affermano anche che non può, evidentemente, ritenersi pericoloso qualsiasi elemento strutturale conformativo del luogo-cortile in cui si svolge l’attività ricreativa solo perchè in astratta e remota ipotesi potrebbe assumere, eccezionalmente, un ruolo di concausa dell’ “eventum damni”: l’adozione delle misure precauzionali deve, infatti, essere commisurata a quegli eventi che appaiono prevedibili secondo uno schema di normalità rapportata ad una serie di circostanze che debbono essere valutate complessivamente, quali la struttura dei locali, le modalità di utilizzo dei luoghi, l’età ed il numero degli allievi, ecc..
Nella specie non risulta che gli alunni e l’infortunata stessero eseguendo attività inappropriate all’uso dei luoghi, nè che la struttura del luogo, ed in particolare la rampa, presentasse specifiche anomalie quanto ad elementi e materiali costruttivi, dimensione, o collocazione.
Non si era quindi in presenza di situazioni di pericolo come quelle evidenziate nei precedenti di legittimità richiamati dai ricorrenti (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012: caduta avvenuta da una terrazza, priva di muretto, di ringhiera e di altre protezioni posta a livello della camera d’albergo occupata dallo studente; id. Sez. 3, Sentenza n. 22752 del 04/10/2013: caduta avvenuta all’interno di un vano seminterrato nel quale era collocato l’impianto di riscaldamento non protetto da recinzione, ubicato in luogo ove gli alunni circolavano liberamente).