Orizzontescuola.it – Assemblee sindacali: 10 ore ogni anno, non si prendono le firme, chi può partecipare – Guida (di Giovanna Onnis)
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Ogni anno scolastico si ripropongono numerosi quesiti e sono diversi gli interrogativi che i docenti si pongono in relazione alle assemblee sindacali: diritti, doveri , tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica.
Ogni anno scolastico si ripropongono numerosi quesiti e sono diversi gli interrogativi che i docenti si pongono in relazione alle assemblee sindacali: diritti, doveri , tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica.
Innanzi tutto è utile chiarire che l’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori (art. 2 CCNQ /1998) che, in seguito a convocazione da parte delle organizzazioni sindacali o della RSU di categoria, possono riunirsi nel luogo di lavoro o in altro locale idoneo, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.
La normativa che regolamenta il diritto di partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali, è inserita nel CCNL del comparto scuola, dove nell’art.8 comma 1 si stabilisce che “ I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”
Quali organizzazioni sindacali sono legittimate ad indire le assemblee sindacali?
Il comma 3 dell’art.8 fornisce una risposta al quesito e stabilisce:
“Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali”;
b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6);
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7)”
Nello specifico il CCNQ fa riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla trattativa nazionale cioè quelle che hanno sottoscritto il vigente CCNL comparto scuola (CCNL 29.11.2007): FLC/CGIL; CISL Scuola;UIL Scuola; SNALS – CONFSAL; FED.NAZ. GILDA –UNAMS.
Quindi i Dirigenti scolastici possono autorizzare e pubblicizzare esclusivamente le assemblee indette, in orario di servizio, dalle citate organizzazioni sindacali.
Quante assemblee sindacali possono essere indette in un mese nella stessa scuola?
Possono essere convocate assemblee sindacali per le diverse categorie di personale scolastico e possono essere indette per soli docenti, per solo personale ATA oppure per tutti i lavoratori della scuola congiuntamente.
In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese (comma 2 art.8 CCNL)
Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato, quindi, in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall’altra , per cui se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale ATA
In quale fascia oraria possono essere indette le assemblee sindacali?
E’ utile chiarire che le assemblee sindacali possono essere convocate in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni,corsi).
Per quanto riguarda le assemblee in orario scolastico l’argomento è disciplinato dal comma 4 dell’art.8, dove si chiarisce che:
“Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”
Risulta, inoltre, di fondamentale importanza quanto prevede il comma 10 in relazione al divieto di svolgere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
Quanto può durare ogni singola assemblea sindacale ?
Come chiarisce il comma 6 dell’art. 8 “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio”
Con quali modalità deve essere convocata un’assemblea sindacale?
La procedura che deve essere seguita per la convocazione di un’assemblea sindacale è esplicitata nel comma 7 dell’art.8:
“La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.
La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore.
Con quali modalità il personale scolastico viene informato della convocazione di un’assemblea sindacale?
La risposta si trova nel comma 8 dove si stabilisce che “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea.”
Solitamente in tale circolare il Dirigente scolastico fissa un termine entro il quale i docenti dovranno presentare la domanda. Il termine non è prescritto dalla normativa, ma scelto dalla Dirigenza, ritenuto congruo per permettere l’organizzazione dell’orario per quella giornata.
Il personale in servizio dovrà comunicare la sua volontà di adesione presso la segreteria del proprio istituto entro i termini stabiliti dal Dirigente scolastico ed esplicitati nella circolare.
Il docente che aderisce formalmente può successivamente revocare la sua adesione?
No, la dichiarazione di adesione presentata dal docente è utilizzata ai fini del computo del monte ore individuale e come specifica il comma 8, è irrevocabile.
La dichiarazione è irrevocabile perché le eventuali modifiche nell’orario delle lezioni o l’uscita anticipata delle classi coinvolte è stata comunicata alle famiglie.
Chi può partecipare all’ assemblea sindacale ?
Tutto il personale scolastico indistintamente, compreso i supplenti temporanei, ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio fino a 10 ore complessive per anno scolastico, mantenendo il diritto alla retribuzione.
E’ possibile modificare l’orario delle lezioni nella giornata di assemblea sindacale?
La risposta è affermativa, il Dirigente Scolastico può predisporre modifiche all’orario di servizio annuale in ragione di circostanze sopravvenute, di contingenze che lo richiedano; in questo caso va infatti tutelato il diritto sia del docente che partecipa all’assemblea, sia del docente che non aderisce.
In base al comma 9 dell’art.8 è possibile prevedere l’uscita anticipata delle classi nelle quali i docenti hanno aderito all’assemblea, informando le famiglie interessate:
“Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;
b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.”
I docenti che hanno aderito all’assemblea sindacale devono produrre documentazione attestante la loro partecipazione?
La risposta è negativa. I docenti non sono tenuti a presentare nessuna documentazione , infatti non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti , essendo decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.
Come si calcolano le 10 ore?
Il monte ore individuale e la durata massima di ogni assemblea, stabiliti dal CCNL si riferiscono all’ora di 60 minuti, e non alla durata, in ciascuna istituzione scolastica, dell’unità oraria di lezione.
Chiaramente ogni docente dovrà conteggiare le ore di lezione non svolte a prescindere dalla durata dell’assemblea. Se, per esempio, un docente che aderisce ad un’assemblea sindacale di due ore, “perde” solo un’ora di lezione nel conteggio dovrà considerare solo questa ora e non le due complessive relative alla durata dell’assemblea
Come deve conteggiare le ore un docente che lavora su una COE?
Il conteggio rimane invariato e segue gli stessi criteri validi per un docente che lavora su una COI. La normativa, infatti , parla di “n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico” e questo a prescindere dal fatto che si lavori su una scuola o su più scuole.
Quindi si conteggiano le ore totali che sono comunque 10 anche se si lavora su due scuole.
Non si prevede nessuna ripartizione delle ore nel caso di docente che lavora su una COE anche perché le assemblee sindacali non sono indette per singolo plesso, a meno che si tratta di assemblea interna convocata dalla RSU di istituto.
Per assemblee sindacali convocate su più comuni, a quale si deve partecipare?
L’organizzazione sindacale che indice una assemblea solitamente convoca nello stesso orario un’unica assemblea per tutte le scuole della provincia oppure più assemblee destinate a specifiche scuole afferenti a determinati comuni indicati nella convocazione.
Il docente interessato può scegliere di partecipare all’assemblea sindacale che riguarda il comune in cui è ubicata la scuola di titolarità o il comune di residenza.
Di solito si raccomanda la partecipazione all’assemblea sindacale opportunamente convocata per il personale della scuola in cui si presta servizio, onde evitare problemi nella organizzazione dell’orario e relativa gestione delle classi.
Il docente che partecipa all’assemblea sindacale deve essere sostituito?
In base al comma 9 dell’art.8 del CCNL il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio.
Quindi il docente che aderisce all’assemblea sindacale non va sostituito.
E’ corretto invece che per quella giornata venga modificato l’orario, laddove possibile, per il personale che non ha aderito, in modo da non lasciare le classi “scoperte”. Si verifica infatti molto spesso che durante le assemblee sindacali si autorizzi una uscita anticipata degli alunni o un anticipo della disciplina delle ultime ore, a copertura delle ore del collega che partecipa all’assemblea. Ma questa non è una sostituzione, è un adattamento dell’orario scolastico per garantire il diritto allo studio.
Il docente con orario di servizio non coincidente con l’assemblea deve dichiarare ugualmente la sua adesione?
La risposta è negativa. Il docente che non è in servizio nelle ore di assemblea non deve dichiarare la propria adesione, anche se partecipa all’assemblea, in quanto la sua partecipazione non incide sul suo orario di servizio, quindi sulle classi e non deve, perciò, decurtare le ore dell’assemblea sindacale dal monte ore complessivo di 10 ore spettanti per l’intero anno scolastico