– 06/10/2016 – Legge 104/92: Lavoratore in situazione di handicap grave che assiste familiare in situazione di handicap grave, può cumulare i giorni di servizio? (di Paolo Pizzo)
Si tratta della possibilità, da parte del lavoratore con disabilità grave, di cumulare i permessi di cui al comma 6, art. 33, legge 104/92 con i permessi previsti dal precedente comma 3 per assistere altro familiare disabile.
La circolare INPS n. 53/2008 afferma:
Sempre nell’ottica di garantire il pieno godimento dei benefici previsti dall’attuale normativa, si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex legge 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave.
In proposito si chiarisce, come specificato in apposito parere ministeriale, che la capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave, non necessariamente sono riconducibili ad una idoneità suscettibile di accertamento medico-legale.
Sicché l’acquisizione del parere dei Dirigenti medico legali di sede, di fatto non appare più necessitato.
L’INPDAP, invece, con Circolare 34/2000, aveva precisato che il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.
- Ai sensi della circolare della Funzione Pubblica n. 13/2010:
Le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.
È chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull’opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un’attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E’ evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all’attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso.
Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall’altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili.
La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l’onere di dichiarare all’atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento.