ARAN – 19/02/2025 – Orientamenti applicativi – CIS129 del 17/02/2025 – Il dipendente in prova che si assenta per un lungo periodo di malattia, al suo rientro dovrà ripetere il periodo di prova per intero?
L’art. 62 del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18.01.2024 dispone che il periodo di prova ha durata pari a 2, 4 o 6 mesi, a seconda del profilo di inquadramento, e che ai fini del compimento dello stesso si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. In linea con tale previsione il contratto prevede che il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. Lo stesso riprende al rientro del lavoratore. Diversa è l’ipotesi in cui il periodo di prova non sia stato superato. In tale caso è possibile concedere la possibilità di rinnovarlo o prorogarlo, alla scadenza, per una sola volta. Sotto tale profilo, appare importante non confondere il periodo di prova non superato da quello sospeso. Quest’ultimo, infatti, non è stato proprio svolto.