Scuola PSB Consulting – 02/03/2024 – L’idoneità e l’inidoneità al servizio: aspetti medico-legali dell’accertamento per il dipendente statale
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
PUBBLICATO IL 01/03/2024 DA GIULIANA SANNITO
La Dott.ssa Giuliana Sannito oggi fa il punto su: “L’idoneità e l’inidoneità al servizio: aspetti medico-legali dell’accertamento per il dipendente statale”.
Nel contributo approfondisce la tematica della terminologia generale:
IDONEITÀ (lavorativa)
è il possesso dei requisiti necessari per l’espletamento di una determinata attività e delle specifiche mansioni ad essa connesse. È necessariamente un giudizio relativo.
ABILITÀ
l’interessato è in grado di fare qualcosa perché idoneo ed anche perché ha imparato, ha acquistato la capacità, esperienza e bravura.
INABILITÀ
è la perdita della capacità di svolgere una attività lavorativa (in relazione al tempo: temporanea o permanente; in relazione al pregiudizio della capacità lavorativa, può essere assoluta o relativa).
Dei Riferimenti Normativi per la Valutazione di Idoneità e Inabilità al Servizio:
- Legge 335/1995
- Decreto Legislativo 165/2001
- Legge 274/1991
- Decreto del Presidente della Repubblica 171/2011
Delle definizioni dell’inidoneità (D.P.R.N. 171 del 2011):
- “INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA”: lo stato d’inabilità di colui che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- “INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA”: lo stato d’inabilità di colui che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
E dei Giudizi delle Commissioni Mediche di Verifica oggi INPS.
Al contribto sono allegate le circolari e le altre normative a cui riferirsi.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
______________
Contributo della Dott.ssa Giuliana Sannito.
L’idoneità e l’inidoneità al servizio: aspetti medico-legali dell’accertamento per il dipendente statale
Dal 1° giugno 2023 sono soppresse le Commissioni mediche di verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze (decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022, n. 122).
Dalla stessa data, le funzioni svolte dalle Commissioni sono trasferite all’INPS.
Devono essere presentate all’INPS, quindi, le richieste di accertamento sanitario di idoneità, inidoneità e inabilità lavorativa, comprese quelle relative:
- agli accertamenti sanitari nei confronti dei familiari superstiti, che hanno titolo alla pensione indiretta o di reversibilità;
- alla concessione dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermità contratte per causa di servizio, in favore del personale della Polizia locale.
Terminologia generale
IDONEITÀ (lavorativa)
è il possesso dei requisiti necessari per l’espletamento di una determinata attività e delle specifiche mansioni ad essa connesse. È necessariamente un giudizio relativo.
ABILITÀ
l’interessato è in grado di fare qualcosa perché idoneo ed anche perché ha imparato, ha acquistato la capacità, esperienza e bravura.
INABILITÀ
è la perdita della capacità di svolgere una attività lavorativa (in relazione al tempo: temporanea o permanente; in relazione al pregiudizio della capacità lavorativa, può essere assoluta o relativa).
I Riferimenti Normativi per la Valutazione di Idoneità e Inabilità al Servizio
- Legge 335/1995
All’art. 2 comma 2, è prevista la concessione della pensione di inabilità per i dipendenti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità non dipendenti da causa di servizio. Per fruire di tale beneficio è necessaria una anzianità contributiva di almeno 5 anni (di cui almeno 3 nel quinquennio precedente). Il trattamento pensionistico è in questi casi pari a quello spettante in caso di termine del ciclo lavorativo (compimento limiti di età o massima anzianità contributiva). - Decreto Legislativo 165/2001
In particolare, l’art. 55 octies stabilisce la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. - Legge 274/1991
Per i dipendenti degli Enti Locali, il requisito pensionistico è rappresentato dalla condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro (art. 13). In questi casi, l’anzianità contributiva necessaria è pari a 15 anni. Il trattamento pensionistico è calcolato sulla base della effettiva anzianità contributiva maturata. - Decreto del Presidente della Repubblica 171/2011
L’art.2 distingue:
1- inidoneità psicofisica permanente assoluta lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
2- inidoneità psicofisica permanente relativa, lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Nel caso di inidoneità permanente relativa è previsto, da parte dell’Amministrazione, l’esperimento di ogni tentativo utile ad adibire il dipendente ad altre mansioni, anche inferiori, con conservazione del trattamento economico del livello di inquadramento.
Il Decreto, in sostanza, disciplina l’accertamento della permanente inidoneità psicofisica per infermità “comuni”, ossia non derivanti da causa di servizio (oggi soppressa), ai seguenti fini:
- Accertamento dell’INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA, per la conseguente risoluzione del rapporto di lavoro;
- Accertamento dell’INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE RELATIVA, per la conseguente assegnazione del dipendente a diverse attività/servizi compatibili con il suo stato di salute.
Non disciplina il procedimento di attribuzione di pensione conseguente ad uno stato d’inabilità, che continua ad essere regolato dalla previgente normativa (art. 9, comma 2).
Definizioni dell’inidoneità (D.P.R. N. 171 del 2011)
- “INIDONEITÀ PSICOFISICA PERMANENTE ASSOLUTA”: lo stato d’inabilità di colui che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
- “INIDONEITÀ PSICOFISCA PERMANENTE RELATIVA”: lo stato d’inabilità di colui che, a causa d’infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.
Nei giudizi di inidoneità permanente relativa il giudizio medico-legale deve tener conto del mansionario e dunque “controindicare” determinate attività riportate nel mansionario utilizzando la medesima terminologia.
Quindi il medico-legale evidenzierà, eventualmente, le:
- Controindicazioni: concetto medico- legale indicante le attività/compiti all’interno delle mansioni che il lavoratore non è in grado di svolgere;
- Limitazioni: concetto preventivo indicante attività/compiti rischiose per la salute del lavoratore da evitare.
L’inidoneità alle mansioni non costituisce giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, fino a quando, esperito da parte dell’Amministrazione ogni tentativo per recuperare il dipendente al servizio attivo, risulti impossibile trovare la collocazione in una mansione compatibile con la ridotta capacità lavorativa.
In base a questa disciplina, il dipendente giudicato inidoneo alla mansione deve essere ricollocato in mansioni equivalenti o di un altro profilo professionale all’interno della medesima area di inquadramento, compatibili con la ridotta capacità lavorativa.
Se l’inidoneità è tale da precludere un reimpiego nelle succitate mansioni, l’Amministrazione può adibire il dipendente a mansioni di un altro profilo riferito a una diversa area di inquadramento o a mansioni inferiori.
In caso di ricollocazione in mansione inferiore, al dipendente viene conservato il trattamento economico (fisso e continuativo) del profilo di provenienza, con l’attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
Circolare MEF n. 972 del 18/11/2015
La Circolare calca il seguente principio: “…va messo in evidenza, in merito ai giudizi che prevedono un’inidoneità al servizio in modo relativo, come il giudizio espresso in ambito medico legale, proprio della CMV, sia cosa diversa dal giudizio in ambito preventivo, proprio invece del medico competente.
Ciò premesso, in caso di giudizio di inidoneità permanente relativa, il giudizio medico-legale deve tener conto del mansionario e quindi “controindicare” determinate attività riportate nel mansionario utilizzando la medesima terminologia.
Inopportune, e pertanto da evitare, appaiono espressioni ridondanti e “creative” non riportate nel mansionario e che esulano dalle finalità e dal contenuto del giudizio valutativo della CMV, tipo “uso del moccio” “stracciatura dei pavimenti” etc., utilizzate quando il mansionario riporta chiaramente indicata la voce “pulizia delle aule e degli arredi”.
Lo scopo della Circolare è ovviamente quello di semplificare, ove possibile, le incombenze dell’Amministrazione di appartenenza, che spesso ha difficoltà ad “interpretare” il verbale della CMV e quindi di capire come “utilizzare” il proprio dipendente.
Il parametro valutativo si riferisce alla capacità lavorativa specifica, declinata attraverso le mansioni in cui questa deve articolarsi nel conteso dell’inquadramento professionale e tenendo conto anche delle attitudini professionali maturate dal dipendente. (Circolare MEF n. 981 del 19/06/2018)
IL D.P.R. N. 171 DEL 2011: cosa è cambiato
Viene sostituito il concetto di NON IDONEITÀ AL PROFICUO LAVORO con il concetto di “NON IDONEITA’ IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA” anche se nel solo ambito della P.A.
Nuova terminologia
“Non idoneo al servizio ed al proficuo lavoro”
viene sostituito con:
“NON IDONEO IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE AD OGNI ATTIVITA’ LAVORATIVA”
Viene sostituito il concetto di NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO con il concetto di NON IDONEITA’ RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA ma idoneo ad altro profilo professionale indicandone preventivamente le eventuali controindicazioni.
Nuova terminologia
“Non idoneo al servizio ma idoneo al proficuo lavoro”
viene sostituito con
“NON IDONEO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA MA IDONEO A DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE IN CUI NON SIANO PREVISTI…”
Viene sostituito il concetto di NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MA IDONEO AL PROFICUO LAVORO con il concetto di NON IDONEITÀ RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA ma idoneo ad altro profilo professionale indicandone preventivamente le eventuali controindicazioni.
I Giudizi delle Commissioni Mediche di Verifica oggi INPS
1) Sì IDONEO al servizio
Equivale alla piena idoneità all’espletamento di tutte le mansioni previste dal profilo d’inquadramento.
2) SÌ IDONEO al servizio, fatte salve le prescrizioni del medico competente
Si tratta di un giudizio di idoneità lavorativa, con rinvio a peculiari limitazioni e prescrizioni poste dal medico competente.
3) NON idoneo temporaneamente al servizio in modo assoluto per giorni/mesi… (oppure fino alla data del …)
Tale giudizio è formulato qualora la Commissione rilevi la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
A) uno stato di malattia in atto (intesa in senso medico-legale come stato patologico di acuzie o riacutizzazione di patologia cronica o anche in fase di accertamento e approfondimento diagnostico) che controindichi l’espletamento del servizio, in quanto necessita di trattamento terapeutico/riabilitativo;
B) una documentata fase di evoluzione migliorativa o riabilitativa di uno stato invalidante acuto o cronico riacutizzato, tale da far ritenere prevedibile il recupero della capacità lavorativa nello stesso profilo ovvero anche in eventuale altro profilo professionale.
La concessione di un eventuale periodo di temporanea inidoneità non dovrà tuttavia determinare il superamento del periodo massimo di comporto (18 mesi nell’ultimo triennio per i Dipendenti civili a tempo indeterminato; 24 mesi nell’ultimo quinquennio per le forze di polizia e per i militari).
4) NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi … (oppure fino alla data del …) allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza
Si tratta di giudizio espresso in presenza di infermità che, cagionando una concreta riduzione della efficienza psico-fisica, determinano una inidoneità relativa ad UNA o PIÙ mansioni del profilo di appartenenza.
Trattasi di giudizio esprimibile anche in via temporanea, facendo però riferimento ad un intervallo cronologico congruo con una concreta e prevedibile evoluzione migliorativa dell’infermità, e tenendo conto anche del tipo di attività e del periodo in cui viene svolta, come ad esempio quella scolastica.
Potranno essere escluse solo le mansioni espressamente previste e legittimamente svolte nell’ambito dell’inquadramento lavorativo. In caso di preclusione di mansioni prioritarie e specifiche dell’incarico lavorativo, è invece indicato il cambio di profilo di cui al punto 5).
5) NON idoneo permanentemente/temporaneamente al servizio in modo relativo per giorni/mesi…
(oppure fino alla data del …) allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Controindicato lo svolgimento di ogni mansione che …
Tale giudizio è espresso in presenza di infermità incompatibili con tutte le mansioni o con quelle prioritarie e specifiche dell’incarico.
Si tratta comunque di una inidoneità relativa, in quanto non esprime l’assoluta inidoneità al servizio come Pubblico Dipendente, ritenendosi possibile un recupero lavorativo in altri profili di inquadramento.
Nella valutazione sono tenute in debita considerazione l’età e le attitudini professionali del dipendente.
La finalità è la concreta e reale possibilità di reimpiego lavorativo del lavoratore, nel rispetto della sua dignità professionale.
6) NON idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D. Lgs 165/2001 e (se previsto/richiesto e ricorre il caso) a proficuo lavoro
Il giudizio di non idoneità assoluta e permanente al servizio configura una inidoneità assoluta specifica e in mansioni confacenti di un Pubblico Dipendente.
È causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
A fronte di una anzianità contributiva di almeno 15 anni, attribuisce un trattamento pensionistico corrispondente all’effettiva anzianità contributiva maturata.
Non si identifica quindi con l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, potendo altresì essere caratterizzata anche da quadri clinici non particolarmente rilevanti, ma di entità tale da procurare, in concreto, l’impossibilità del soggetto a svolgere un’attività efficiente e continuativa presso la Pubblica Amministrazione.
7) Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
L’inabilità assoluta di cui al presente punto garantisce al dipendente un trattamento pensionistico in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età oppure al raggiungimento della massima anzianità contributiva.
I requisiti necessari sono una anzianità contributiva minima di 5 anni.
L’infermità da cui deriva tale inabilità deve essere non dipendente da causa di servizio, in quanto tale condizione è oggetto di altra e specifica tutela.
L’inabile a qualsiasi attività lavorativa è il soggetto che oltre a non essere in grado di svolgere la propria abituale attività lavorativa, ha perso la possibilità di essere riconvertito o reimpiegato anche in altro ambito o qualifica professionale, anche al di fuori della Pubblica Amministrazione.
Si allegano le Circolari MEF ed INPS inerenti la materia:
- Circolare MEF n. 972 del 18/11/2015
- Circolare MEF n. 978 del 12/07/2017
- Circolare MEF n. 981 del 19/06/2018
- Messaggio INPS 1834 del 18/05/2023
Di seguito i link delle norme intervenute in questi anni: