Scuola PSB Consulting – 09/12/2023 – Dichiarazione dei Servizi e Domanda di Ricostruzione di Carriera
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
Il Dott. Pasquale Fraterno continua il suo approfondimento sulla tematica della Ricostruzione di Carriera consegnandoci oggi un:
”Focus su Dichiarazione dei Servizi e Domanda di Ricostruzione di Carriera”.
Il contributo è di grande utilità perché l’autore seleziona tutte le pratiche necessarie per la dichiarazione dei servizi e la ricostruzione di carriera a livello documentale e procedurale.
Dall’a.s. 2011/2012 i documenti (quelli che rientrano nei “documenti di rito”) vanno presentati in autocertificazione secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge n. 183/2011.
Il dipendente statale entro 30 giorni dall’immissione in ruolo è tenuto a dichiarare per iscritto, oltre al titolo di studio/accesso/abilitazione, anche tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:
- dello Stato – compreso il servizio militare;
- degli Enti Pubblici;
- di Privati;
- Lavoro Autonomi – Libero professionista.
I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
La “Ricostruzione di Carriera” per il personale della scuola avviene esclusivamente dietro presentazione della relativa domanda dell’interessato.
La domanda va presentata dal personale interessato:
- dall’a.s. 2000/2001 al Dirigente Scolastico della scuola in cui è titolare il personale, secondo quanto disposto dal DPR 275/1999;
- dopo il superamento dell’anno di formazione/prova con la conseguente conferma in ruolo;
- con l’indicazione di tutti i servizi utili per la ricostruzione di carriera “scolastica”.
La “Dichiarazione dei Servizi” e la “Domanda di Ricostruzione della Carriera” possono essere presentate dal personale per il tramite della funzione “istanze on-line – POLIS”.
La presentazione attraverso il sistema di “istanze-on line” da parte del personale neo-immesso in ruolo della “Dichiarazione dei Servizi” e della “Domanda di Ricostruzione di Carriera”, rimane, per gli interessati un’opportunità non un obbligo.
Al termine del contributo il Dott. Fraterno inserisce anche una scheda di sintesi con elencati tutti i passaggi da effettuare per queste due operazioni così importanti per la carriera del personale.
Sono allegate all’articolo inoltre la bozze di domanda per la ricostruzione di carriera, la dichiarazione dei servizi e l’autocertificazione da allegate alla dichiarazione dei servizi.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno.
Dichiarazione dei Servizi e Domanda di Ricostruzione di Carriera
Il Personale Docente e Ata all’atto della nomina in ruolo (dopo aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato) è tenuto all’esibizione di una serie di documenti, classificati nelle seguenti due categorie:
- DOCUMENTI OBBLIGATORI: documenti che dimostrano i requisiti per l’accesso all’impiego, definiti anche “documenti di rito”;
- DOCUMENTI FACOLTATIVI: istanze da produrre per i propri interessi pensionistici, previdenziali e di carriera.
Dall’a.s.2011/2012 i documenti (quelli che rientrano nei “documenti di rito”) vanno presentati in autocertificazione secondo quanto disposto dall’art. 15 della Legge n. 183/2011.
La nuova disciplina prevede che:
- le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
- nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazioni degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
- ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
- le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
- le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Pertanto la presentazione da parte del personale neo-immesso in ruolo, dei “DOCUMENTI OBBLIGATORI – DI RITO” è un adempimento, per così dire, ridotto alla presentazione di una dichiarazione attestante una serie di fatti e qualità personali:
nascita – cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno dei Paesi dell’UE – assenze condanne penali – godimento dei diritti politici – posizione nei confronti degli obblighi di leva – possesso del titolo di studio – di accesso – abilitazione – non trovarsi in alcuna incompatibilità previste per i dipendenti del pubblico impiego e nello specifico del comparto scuola.
Tra i “DOCUMENTI DI RITO”, occorre considerare anche la “Dichiarazione dei Servizi”.
I DOCUMENTI FACOLTATIVI – molto utili per il personale – sono:
- la domanda di ricostruzione di carriera;
- la domanda di computo / riscatto / ai fini della pensione del TFR;
- la domanda di ricongiunzione ai fini della pensione.
In riferimento alla presentazione delle istanze relative ai punti 2) 3) dei “DOCUMENTI FACOLTATIVI”, si consiglia di non attendere gli ultimi della carriera lavorativa, ma di procedere nei primi anni dall’immissione in ruolo.
La dichiarazione dei servizi
Il dipendente statale entro 30 giorni dall’immissione in ruolo (con integrazioni consentite entro due anni), è tenuto a dichiarare per iscritto, oltre al titolo di studio/accesso/abilitazione, anche tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:
- dello Stato – compreso il servizio militare;
- degli Enti Pubblici;
- di Privati;
- Lavoro Autonomi – Libero professionista.
Pertanto la “Dichiarazione dei Servizi” può essere considerata come una “istantanea” che “fotografa” il percorso di formazione/studio e tutta l’attività lavorativa del personale scolastico prima dell’immissione in ruolo.
La “Dichiarazione dei Servizi” va resa anche se non si è mai prestato alcun servizio tra quelli indicati, pertanto come si dice: “va presentata anche negativa”, compilando di fatto solo la sezione dei dati anagrafici e dei relativi titoli di studio/accesso/abilitazioni.
I servizi e i periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
A conferma di quanto appena indicato, si segnala l’art. 15 del DPR n. 1092/1973, che prevede quanto segue:
“Il dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa. Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza”.
La Dichiarazione dei Servizi (secondo lo schema allegato alla Circolare Ministeriale prot. 13/1943 del 10/08/1999), può avere una triplice utilità:
- il personale adempie ad un obbligo previsto dalle disposizioni;
- fornire all’Amministrazione tutti i dati necessari per disporre di una base informativa completa ed aggiornata di tutti i titoli culturali/professionali e dei periodi di servizio prestati dal personale nel comparto scuola e non solo;
- accelerare l’emissione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza.
La domanda di ricostruzione di carriera
La “Ricostruzione di Carriera” per il personale della scuola avviene esclusivamente dietro presentazione della relativa “richiesta” ovvero, come si dice in gergo: la “Ricostruzione di Carriera” avviene “a domanda” dell’interessato.
Pertanto il punto di partenza per consentire alle istituzioni scolastiche di avviare il procedimento amministrativo della ricostruzione di carriera è senza dubbio la “domanda di ricostruzione di carriera”.
La domanda va presentata dal personale interessato:
- dall’ a.s.2000/2001 al Dirigente Scolastico della scuola in cui è titolare il personale, secondo quanto disposto dal DPR 275/1999;
- dopo il superamento dell’anno di formazione/prova con la conseguente conferma in ruolo;
- con l’indicazione di tutti i servizi utili per la ricostruzione di carriera “scolastica”.
In riferimento alla tempistica di presentazione si segnala che la Legge n. 107/15, all’art 1 comma 209, ha previsto che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente Scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera.
In merito alla modalità di presentazione sia della “Dichiarazione dei Servizi” che della “Domanda di Ricostruzione di Carriera”, si segnala quanto previsto dalla nota MIUR n. 17030 del 1/9/2017: “Per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line.
Inoltre, con un’altra apposita funzione del citato portale – “Dichiarazione Servizi” -, il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni”.
La scuola alla quale viene indirizzato l’elenco dei servizi provvederà, alla verifica dei medesimi presso le altre istituzioni scolastiche o presso le Amministrazioni citate, avvalendosi anch’essa delle funzioni appositamente attivate a SIDI ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione, se si tratta della scuola di titolarità o di incarico triennale del docente.
Successivamente con avviso pubblicato in SIDI in data 26/09/2018 è stato chiarito quanto segue:
“Si informa che è disponibile l’istanza polis “Richiesta di Ricostruzione Carriera” per il personale Docente, Insegnante Religione Cattolica, personale Educativo e personale ATA, attraverso la quale il suddetto personale potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2018”.
In definitiva, la “Dichiarazione dei Servizi” e la “Domanda di Ricostruzione della Carriera” possono essere presentate dal personale per il tramite della funzione “istanze on-line – POLIS”.
La presentazione attraverso il sistema di “istanze-on line” da parte del personale neo-immesso in ruolo della “Dichiarazione dei Servizi” e della “Domanda di Ricostruzione di Carriera”, rimane, per gli interessati un’opportunità non un obbligo.
Lo scopo di questa nuova modalità è quello di creare per ogni dipendente una banca dati che consenta di velocizzare e razionalizzare tutti gli adempimenti quali: la ricostruzione della carriera, l’adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza.
Peccato solo che presenta ancora dei limiti, come per esempio il “dialogo” tra la sezione di “istanze on-line – Dichiarazione dei Servizi” – (servizi verificati e validati dalle istituzioni scolastiche) – con la sezione della del portale SIDI – “Ricostruzione di Carriera”, dove, ancora oggi, occorre che le segreterie scolastiche inseriscano i medesimi servizi.
Infine si segnala che, in fase di compilazione della domanda di “Ricostruzione di Carriera” attraverso il sistema di “istanze on-line”, il sistema propone la seguente opzione di scelta: “ha già presentato dichiarazione dei servizi” (così come riportato nelle immagini di seguito).
Pertanto, ad avviso dello scrivente, la “Dichiarazione dei Servizi” precedentemente presentata, diventa di fatto un “allegato” alla domanda di “Ricostruzione di Carriera” presentata attraverso il sistema di “istanze on-line”.
Scheda di sintesi
DICHIARAZIONE DEI SERVIZI | DOMANDA DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | ||
CHI | Personale scolastico neo immesso in ruolo | ||
QUANDO | Entro i primi 30 giorni dall’immissione in ruolo | Dopo il superamento del periodo di prova – Dal 1/9 al 31/12 di ogni a.s. – L. 107/2015 | |
MOTIVO | Adempimento previsto dal DPR n. 1092/1973 | Attivare il processo di valutazione dei servizi pre-ruolo ai fini dell’attribuzione della relativa fascia stipendiale dalla decorrenza economica del ruolo. | |
COME | POLIS Istanze on lineIn alternativa: cartacea (modello fac-simile allegato) | ||
PRESCRIZIONE | Consentito integrazione dei dati dichiarati entro 2 anni ai sensi dell’art. 15 del DPR 1092/1973 |
Inoltro della richiesta di ricostruzione di carriera entro i 10 anni dalla conferma in ruolo. * Eventuali assegni, a titolo di arretrati, si prescrivono decorsi 5 anni. * Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare n. 28 del 2 dicembre 2021 del MEF: il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – non va più in prescrizione, “sulla base dell’effettiva anzianità di servizio”. Pertanto il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo. |
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COSA INDICARE | Titolo di Studio – Accesso –Abilitazione Servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze:dello Stato – compreso il servizio militare;degli Enti Pubblici;di Privati;Lavoro Autonomi – Libero professionista. |
Servizi pe-ruolo utili ai fini della ricostruzione della carriera. Per il personale docente, sono quelli indicati dall’art. 485 del D.Lvo 297/1994:servizi utili presso scuole statali;servizi utili prestati presso scuole non statali;servizi di categoria “non usuali”;servizi non utili. Per il personale ATA, i servizi riconoscibili sono:tutti i servizi prestati nelle scuole statali alle dipendenze dello Stato inclusi quelli da docente, anche se prestati senza il prescritto titolo di studio. Restano esclusi dalla validazione, i servizi prestati nelle Scuole non Statali, nelle Università ed alle dipendenze degli Enti Locali. Servizio militare di leva/equiparato. |