Scuola PSB Consulting – 10/01/2024 – Guida agli incarichi accessori dei dirigenti scolastici – Panoramica normativa
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
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Il contributo odierno, con cui riprendiamo le attività di Scuola PSB Consulting per il 2024, approfondisce una tematica importante per la gestione amministrativo-contabile delle scuole, infatti il Dott. Luciano Grasso, ci offre una “Guida agli incarichi accessori dei dirigenti scolastici – panoramica normativa”.
L’approfondimento del tema dell’attribuzione degli incarichi ulteriori ai dirigenti scolastici, normativa alla mano, ci permetterà di stabilire quali incarichi e con quali modalità è possibile attribuirli ai legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
Il principio dell’onnicomprensività, relativamente agli incarichi del DS, va coniugato con il combinato disposto degli articoli 19 (C.C.N.L. del 2006) e 10 (C.C.N.L. del 2010).
La contrattazione collettiva nazionale ha recepito i principi di onnicomprensività e di incompatibilità del dettato normativo regolamentando ulteriormente la materia.
La disciplina dell’incarico aggiuntivo è quindi regolamentata dalla contrattazione collettiva, e cioè dall’art. 19 del C.C.N.L. della Dirigenza scolastica (Area V) siglata l’11 aprile 2006, successivamente modificato e integrato dai primi quattro commi dell’art. 10 del successivo C.C.N.L. firmato il 15 luglio 2010, a sua volta richiamato dall’art. 43 del vigente C.C.N.L. del 08 luglio 2019.
Il Dott. Luciano Grasso, nel suo approfondimento, stabilisce che gli incarichi aggiuntivi sono distinti e classificati in quattro categorie.
In sintesi tutti gli incarichi aggiuntivi conferiti o comunque accettati dal Dirigente scolastico possono essere così classificati:
- incarichi aggiuntivi obbligatori, previsti dall’art. 19, comma 1;
- incarichi aggiuntivi non obbligatori conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- incarichi ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti da soggetti terzi e non in ragione del proprio Ufficio;
- incarichi aggiuntivi non obbligatori ulteriori.
Pertanto per ogni incarico diverso da quello istituzionale previsto e consentito dalla citata normativa, ovverosia quelli di natura non obbligatoria, il Dirigente scolastico deve preventivamente presentare formale istanza di autorizzazione allo svolgimento presso l’Ufficio Scolastico Regionale di apparenza mentre sono esclusi dal regime autorizzatorio tutti gli incarichi obbligatori e quelli attribuiti direttamente o su designazione dell’Amministrazione di appartenenza (art. 19, comma 1, C.C.N.L. Area V dell’11 aprile 2006).
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Luciano Grasso.
Guida agli incarichi accessori dei dirigenti scolastici – panoramica normativa
Il contributo propone il tema che riguarda l’attribuzione degli incarichi ulteriori ai dirigenti scolastici, figure per le quali valgono – almeno in parte – regole differenti rispetto al restante personale scolastico.
Vedremo dunque, normativa alla mano, quali incarichi e quali modalità è possibile attribuire ai legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche.
Normativa di riferimento
- D.Lgs. n. 29/1993
- D.Lgs. n. 165/2001 “Testo unico sul pubblico impiego”
- CCNL Area V dirigenza scolastica 11 aprile 2006
- Nota MIUR prot. n. 16139 del 6/10/2008
- CCNL Area V dirigenza scolastica 15 luglio 2010
- Delibera ANAC n. 88 dell’8 febbraio 2017
- nota MIUR DGEFID n. 38115 del 18/12/2017
- CCNL Area V dirigenza scolastica 2019
Il principio generale
In materia di attribuzione di ulteriori e aggiuntivi incarichi e relative incompatibilità, l’ultimo contratto collettivo – il CCNL Area dirigenziale “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 dell’8 luglio 2018 all’art. 1 comma 9 – prevede che
“per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL delle precedenti aree V, VII e ASI e le specifiche norme di settore, ove non sostituite o non incompatibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001”.
Pertanto trova applicazione quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che costituisce la norma generale in merito al regime delle incompatibilità dei dipendenti pubblici.
Di seguito le principali statuizioni riassunte:
- Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
- Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
- L’attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
- In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
- Sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali; dalla partecipazione a convegni e seminari; da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
- I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
- Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
- Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
- Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.
- I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Il principio di onnicomprensività
L’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 ha introdotto il principio di onni-comprensività della retribuzione dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato – inclusi i dirigenti scolastici – stabilendo che il trattamento economico contrattualmente determinato remunera tutte le funzioni e i compiti loro attribuiti.
La norma prevede infatti che
“Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”.
Le tipologie di incarichi aggiuntivi
Dall’analisi dell’art. 19 del CCNL Area V 11 aprile 2006 e dell’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 è possibile distinguere gli incarichi ulteriori dei dirigenti scolastici in quattro tipologie:
- incarichi aggiuntivi obbligatori, previsti dall’art. 19, comma 1;
- incarichi aggiuntivi non obbligatori conferiti ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- incarichi ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 conferiti da soggetti terzi e non in ragione del proprio Ufficio;
- incarichi aggiuntivi non obbligatori ulteriori.
Gli Incarichi aggiuntivi obbligatori
La prima tipologia di incarichi aggiuntivi sono quelli previsti dall’art. 19 del CCNL di riferimento, conferiti dal Ministero, dagli USR, USP e da altre istituzioni scolastiche, la cui peculiarità è l’obbligatorietà dell’accettazione.
I relativi compensi non soggetti ad alcuna autorizzazione e devono essere interamente corrisposti ai dirigenti destinatari. Sono espressamente stabiliti dalla norma:
- presidenza delle commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- funzione di Commissario governativo;
- presidenza delle commissioni di esami di Stato;
- presidenza delle commissioni di esame di licenza media;
- reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche;
- incarichi derivanti da accordi interistituzionali previsti come obbligatori.
Gli incarichi aggiuntivi non obbligatori
La disciplina è contenuta nell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che distingue due tipologie di incarichi aggiuntivi non obbligatori:
- attività per le quali il Dirigente scolastico non necessita della preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza (ad es. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate, etc). I relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente.
- attività soggette alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Direzione regionale di competenza.
Incarichi conferiti da terzi non in ragione del proprio ufficio dirigenziale
Questa tipologia di incarichi comprende le attività conferite da terzi e da altre pubbliche amministrazioni, in ragione del Curriculum vitae e/o di altre esperienze lavorative vantate dal dirigente scolastico.
Si pensi ad esempio agli incarichi conferiti da Università o dagli enti locali.
Il compenso per tali attività viene corrisposto integralmente al Dirigente.
Incarichi aggiuntivi non obbligatori svolti in funzione del proprio ufficio dirigenziale
Questa tipologia di incarichi trova disciplina al comma 3 e 4 dell’art. 19 del CCNL 11 aprile 2006.
Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni (es. progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei tramite PON o POR), il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente al dirigente scolastico, pari all’80%.
Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione”.
Per tali incarichi aggiuntivi, il Dirigente scolastico è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione all’USR di competenza.
Esempi di incarichi sono quelli conferiti in ragione dell’ufficio dirigenziale o comunque conferiti dalla propria amministrazione centrale o periferica.
La richiesta dell’autorizzazione
La richiesta di autorizzazione deve pervenire all’USR di competenza, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’incarico da autorizzare.
L’atto deve essere corredato da:
- provvedimento di conferimento dell’incarico;
- delibera autorizzativa del Consiglio di Istituto;
- autocertificazione e/o altri elementi utili a verificare che non sussistano conflitti d’interessi.
L’amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, dovrà concedere l’autorizzazione.
Decorso tale termine, ai sensi dell’art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 53/2001, in caso di incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, l’autorizzazione si intende accordata in virtù del silenzio-assenso, mentre negli altri casi si intende negata in virtù del silenzio diniego.
Incarichi ai dirigenti scolastici per i PON
In merito ai compensi spettanti ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche partecipanti ai Programmi Operativi Nazionali (PON), finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), la Direzione Generale per il Personale scolastico ha chiarito che ai Dirigenti Scolastici spetta l’importo del contributo nella sua totalità, senza assoggettarlo alla trattenuta del 20% prevista per gli incarichi aggiuntivi indicati nell’art. 19 comma 3 del CCNL.
Incarichi ai dirigenti scolastici per i PCTO
In riferimento ai compensi percepibili dai dirigenti scolastici per i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, prendiamo in esame la nota ministeriale prot. 3355 del 28/03/2017.
La nota esplicita il divieto di corrispondere al Dirigente Scolastico compensi per i progetti in materia a titolo di gestione, coordinamento o progettazione.
Incarichi aggiuntivi a dirigenti scolastici in quiescenza
Per rispondere al quesito se – ed eventualmente in che termini – è possibile per le pubbliche amministrazioni attribuire incarichi al personale in pensione, partiamo anzitutto dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001.
La norma prevede e disciplina il c.d. pantouflage:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
La ratio del divieto è quella di impedire usi scorretti delle attività istituzionali e conflitti di interessi da parte di ex dipendenti pubblici titolari di poteri negoziali o autoritativi (dunque tutti coloro che emanano provvedimenti amministrativi per conto dell’Amministrazione e perfezionano negozi giuridici attraverso la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente, come il dirigente scolastico nelle scuole).
L’ANAC ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dell’articolo con la Delibera n. 88 dell’8 febbraio 2017, proponendo una interpretazione estensiva della regola del pantouflage applicabile non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali, ma anche ai dipendenti competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori nei procedimenti autoritativi o negoziali (come ad esempio pareri, certificazioni etc) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale.
Inoltre, ha esteso la nozione di poteri autoritativi o negoziali a tutti quei procedimenti che si concludono con provvedimenti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari (autorizzazioni, concessioni, etc).
All’interno delle istituzioni scolastiche, la norma si applica pacificamente ai dirigenti scolastici, quali legali rappresentanti dell’ente e titolari delle attività negoziali come previsto nel DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
Ai sensi dell’art. 44 infatti, il dirigente scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto.
Anagrafe delle prestazioni PERLAPA
Anagrafe delle Prestazioni è la banca dati che raccoglie tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni sia a dipendenti pubblici che a consulenti.
Le amministrazioni comunicano i dati relativi agli incarichi conferiti ai propri consulenti e quelli autorizzati o conferiti ai propri dipendenti.
Per incarichi a consulenti (soggetti esterni alla pubblica amministrazione), con data di conferimento a partire dal 1 gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall’art.15 del d.lgs.33/2013.
Per incarichi a dipendenti pubblici, autorizzati o conferiti a partire dal 1 gennaio 2018, i dati da comunicare sono quelli previsti dall’art.18 del d.lgs.33/2013.
I dirigenti scolastici devono indicare su PERLAPA i seguenti elementi:
- dati anagrafici e codice fiscale del Dirigente scolastico;
- istituto scolastico;
- denominazione e codice fiscale dell’Ente presso cui l’incarico viene svolto;
- oggetto dell’incarico;
- riferimento normativo dell’incarico;
- periodo di svolgimento dell’incarico con indicazione del giorno di inizio e di fine;
- compenso lordo percepito, ove previsto.