Scuola PSB Consulting – 16/03/2024 – Rotazione e deroghe con le fasce regolamentate
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
Articolo della Dott.ssa Agata Scarafilo del 06/03/2024
ABSTRACT: Le scuole, come tutte le stazioni appaltanti, hanno la possibilità di derogare al limite dei due consecutivi affidamenti, imposti dal principio di rotazione, attraverso la suddivisione in fasce degli appalti (comma 3 art. 49 del D. Lgs 36/2023). Tuttavia, l’individuazione delle fasce di importo deve essere effettuata attraverso un regolamento interno. Il regolamento si rende necessario anche per disciplinare i controlli previsti dall’art. 52 del Codice.
Il principio di rotazione, normato dall’art. 49 del D. Lgs 36/2023, detta il principio dell’alternanza dell’aggiudicazione degli appalti, fissando al comma 2 il divieto di affidamento (diretto) o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto:
- una commessa nello stesso settore merceologico;
- la stessa categoria di opere;
- lo stesso settore di servizi.
Sicuramente rispetto al vecchio Codice degli appalti (D. Lgs 50/20216) il nuovo Codice (D. Lgs 36/2023), pensato proprio per snellire le attività negoziali della Pubblica Amministrazione, è meno stringete. Infatti, il nuovo Codice liberalizza il principio di rotazione normandolo relativamente agli affidamenti o all’aggiudicazione e non più anche gli inviti e prevedendo, al comma 3 dell’art. 49, la possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.
La ripartizione in fasce consente di tener conto sia del principio di rotazione nel limite dei due consecutivi affidamenti e sia di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori economici tenuto conto, però, delle fasce.
Si è cercato in questo modo, anche, di tutelare i fornitori ai quali, per il medesimo settore merceologico, sono stati attribuiti, ad esempio, due affidi di modesta entità, ma che verrebbero, poi, esclusi per quelli, invece, di un certo valore economico.
L’individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione deve essere effettuata da ciascuna stazione appaltante attraverso un regolamento interno che, nel caso delle scuole, deve essere approvato dal Consiglio d’Istituto, facendo seguito, poi, a tutte le regole previste per la trasparenza (D. Lgs 33/2013) e l’anticorruzione (L. 190/2012).
Tenuto conto che il comma 6 art. 49 del D. Lgs 36/2023 prevede che, è “comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”, è possibile effettuare la suddivisione in fasce per gli importi maggiori di 5mila euro fino alle soglie per l’affidamenti diretto previste per beni, servizi e forniture.
Si riporta di seguito un esempio di suddivisione di fascia:
Fascia | BENI E SERVIZI | LAVORI |
A | > € 5.000 e < € 15.000 | > € 5.000 e < € 15.000 |
B | > € 15.000 e < € 30.000 | > € 15.000 e < € 30.000 |
C | > € 30.000 e < € 40.000 | > € 30.000 e < € 40.000 |
D | > € 40.000 e < € 80.000 | > € 40.000 e < € 80.000 |
F | > € 80.000 e inferiore alla soglia per l’affidamento diretto | > € 80.000 e inferiore alla soglia per l’affidamento diretto |
Così, nel caso in cui la stazione appaltate abbia previsto di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento si applica ovviamente a ciascuna fascia (comma 3).
È appena il caso di ricordare che il nuovo Codice prevede, altresì, che per gli affidamenti effettuati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Inoltre, è fondamentale dotarsi di un regolamento non solo ai fini di coniugare trasparenza e snellimento, ma anche per disciplinare i controlli previsti dall’art. 52 del Codice. Un articolo che risulta abbastanza generico, in quanto demanda, per gli importi inferiori a 40mila euro, le modalità di verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà degli operatori, relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, alle stazioni appaltanti: “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”.
Così, attraverso il regolamento bisognerà stabilire la percentuale di campionamento (ad es: un campione pari al 10% o al 15% degli affidamenti diretti infra 40mila euro disposti nel corso dell’anno solare arrotondato all’unità superiore). Su questo aspetto i revisori dei conti sicuramente procederanno ad effettuare le opportune verifiche.
Il problema ovviamente non si pone per gli affidamenti di valore pari o superiori a 40mila euro, dove gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti e, a valle della procedura, il RUP deve provvedere alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del D.Lgs. 36/2023.