Scuola PSB Consulting – 18/11/2023 – Il riallineamento della carriera del personale della scuola
Il Dott. Pasquale Fraterno, nostro esperto di ricostruzione di carriera, ci aggiorna oggi su:
“Il riallineamento della carriera del personale della scuola”.
In altre parole nell’articolo si affronta quel procedimento amministrativo che consente il recupero dell’anzianità economica, momentaneamente accantonata a seguito del primo decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo.
Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.
La rimanente anzianità – pari ad 1/3, è utile ai soli fini economici – o come spesso si dice, viene momentaneamente “congelata” per poi essere riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:
- 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;
- 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;
- 18 anni per il DSGA;
- 20 anni per il personale ATA.
Il DPR 399/88 – art. 4 comma 3 prevede che:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Dal disposto normativo appena citato, appare chiaro che solo al raggiungimento delle suddette anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni).
Con l’avvento del successivo CCNL del 4/8/1995 – All’ Art. 66 commi 1 e 2 così si dispone:
“1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l’anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l’anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva”.
In sostanza:
- per il personale già in servizio al 31/12/1995 l’inquadramento ed i successivi passaggi di posizioni stipendiali decorrono di norma dal 1/1/1996;
- l’inquadramento nella nuova struttura stipendiale (cosiddetta a “gradoni” a “fasce stipendiali”) viene effettuata sulla base dell’anzianità (sommatoria):
- utile ai fini giuridici ed economici al 31/12/1995;
- a quella utile ai soli fini economici.
Il Dott. Fraterno nella sua trattazione comprende anche la procedura che deve essere fatta al Sidi per la ricostruzione di carriera corretta e anche degli esempi utilissimi alle scuole per le varie tipologie di riconoscimento dei servizi prestati.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno.
Il riallineamento della carriera del personale della scuola
Il riallineamento della carriera del personale del comparto scuola è quel procedimento amministrativo che consente il recupero dell’anzianità economica, momentaneamente accantonata a seguito del primo decreto di riconoscimento del servizio pre-ruolo.
I servizi pre-ruolo riconosciuti utili ai fini della carriera giuridica ed economica – ovvero quei servizi che rispondono a determinate condizioni previste dalla norma – vengono valutati secondo il seguente “meccanismo”:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così conteggiato:
- i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
- l’1/3 di servizio è riconosciuto utile solo ai fini economici.
Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione solo la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.
La rimanente anzianità – pari ad 1/3, è utile ai soli fini economici – o come spesso si dice, viene momentaneamente “congelata” – “messa nel limbo” – per poi essere riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:
- 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;
- 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;
- 18 anni per il DSGA;
- 20 anni per il personale ATA.
Per completezza d’informazione, appare utile soffermarsi su quanto prescritto dalla seguente normativa: DPR 399/88 – CCNL 4/8/1995 – CIRC. MIUR 595 DEL 20/9/1996.
Il DPR 399/88 – art. 4 comma 3 prevede che:
“Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Dal disposto normativo appena citato, appare chiaro che solo al raggiungimento delle suddette anzianità si “recupera” il servizio utile ai soli fini economici (pari ad 1/3 dell’anzianità di pre-ruolo oltre i 4 anni).
CCNL 4/8/1995 – Art. 66 comma 1 e 2
“1. Al personale in servizio al 31/12/95 è attribuito, al 1/1/96, il trattamento economico previsto dall’allegata tabella B.
2. Per il personale docente educativo e ATA l’inserimento nelle nuove posizioni stipendiali avverrà sulla base dell’anzianità maturata al 31/12/95. La differenza tra l’anzianità riconosciuta al 31/12/95 e l’anzianità immediatamente inferiore prevista dalla tabella B è utile al fine dell’acquisizione della posizione retributiva successiva”.
In sostanza:
- per il personale già in servizio al 31/12/1995 l’inquadramento ed i successivi passaggi di posizioni stipendiali decorrono di norma dal 1/1/1996;
- l’inquadramento nella nuova struttura stipendiale (cosiddetta a “gradoni” a “fasce stipendiali”) viene effettuata sulla base dell’anzianità (sommatoria):
- utile ai fini giuridici ed economici al 31/12/1995;
- a quella utile ai soli fini economici.
CIRC. MIUR 595 DEL 20/9/1996
“Punto 1.1.1: Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell’anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995;
Punto 1.1.3: Il comma 2 dell’art. 66 del CCNL 4/8/95, nel fare riferimento all’anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell’anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, tra l’anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell’attribuzione degli aumenti biennali.
Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così come già avvenuto in applicazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88, al raggiungimento di determinate anzianità di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell’inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al CCNL”.
Pertanto le condizioni che consentono il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici sono:
- assunzione in ruolo per il personale docente dal 1/9/1995 e il personale ATA dal 1/9/1996. Per il restante personale il “recupero” è stato effettuato in “automatico” dalle RTS, per effetto del CCNL del 4/8/1995;
- servizio pre-ruolo riconosciuto valido, superiore a 4 anni;
- compiuta anzianità prevista dal DPR 399/1988.
Importante segnalare che il “recupero” del servizio utile ai soli fini economici è di competenza della scuola di titolarità al compimento delle anzianità di servizio, citate in precedenza.
Pertanto le istituzioni scolastiche dovranno predisporre un “decreto di definizione di progressione di carriera” attraverso il portale SIDI e successivamente trasmettere il provvedimento alla locale RTS per i relativi controlli di competenza, ai fini del visto di regolarità e adeguamento dell’anzianità giuridica ed economica.
Alle segreterie scolastiche si consiglia, per la verifica delle condizioni di cui sopra – punti 1) – 2) – 3) – di munirsi del “primo” Decreto di Ricostruzione di Carriera – vistato dalla RTS, da dove si evince:
- l’anno di assunzione a tempo indeterminato, utile per individuare se l’assunzione è avvenuta prima o dopo al 1995;
- se il servizio pre-ruolo riconosciuto valido, presenta o meno un “accantonamento” ai soli fini economici (caso_1 e caso_2).
Caso 1: NESSUNA anzianità utile AI SOLI FINI ECONOMICI – NO RECUPERO
Caso 2: PRESENZA di anzianità utile AI SOLI FINI ECONOMICI – SI RECUPERO
- l’anzianità (utile ai fini giuridici ed economica) da dove iniziare la progressione temporale, per raggiungere l’anzianità disposta dal DPR 399/1988 per il “recupero”.
A tal fine si evidenzia l’art. 2 di un decreto di ricostruzione di carriera elaborato dal portale SIDI
Dall’analisi del caso, tenuto conto che si tratta di personale ATA, avremo:
1) il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici avviene al raggiungimento di 20 anni, nella fattispecie:
- 1/9/2014: 10 anni – 2 mesi;
- 1/7/2024: 20 anni.
2) raggiunta l’anzianità prevista dalla norma per il “recupero”( tenuto conto di una progressione temporale senza interruzioni), a seguito del decreto di definizione di carriera disposto dalla scuola e vistato dalla RTS, l’anzianità giuridica ed economica verrà incrementa dall’anzianità utile ai soli fini economici – ovvero 2 anni e 9 mesi -, portandola complessivamente a 22 anni e 9 mesi.
3) Per effetto del “recupero”, nello stesso mese in cui si maturano i 20 anni (luglio 2024), si ha il passaggio dalla fascia stipendiale 15/20 alla fascia stipendiale 21/27 – per effetto di un’anzianità complessiva pari a 22 anni e 9 mesi.
Si precisa che non occorre una nuova istanza di riconoscimento dell’anzianità utile ai soli fini economici da parte dell’interessato, in quanto lo stesso, seppur all’atto della conferma in ruolo, ha già presentato una richiesta di valutazione per tutto il servizio pre-ruolo.
Tenuto conto, però, dell’importanza dell’anzianità utile ai soli economici, come fin qua sostenuto, appare chiaro che laddove ci siano situazioni particolari, nulla osta se da parte dell’interessato – al raggiungimento delle anzianità previste dalla normativa – presentare formale istanza alle segreterie scolastiche, facendo richiesta dell’applicazione di quanto stabilito dalla normativa ovvero il recupero dell’1/3 di servizio pre-ruolo (oltre i primi 4 anni).
Inoltre il “recupero” dell’anzianità economica non può essere effettuato in modo “automatico” dalle RTS provinciali, in quanto queste, operano solo a seguito di provvedimenti trasmessi dalle scuole o per interventi normativi, come per esempio i CCNL.
In definitiva, il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici può comportare una minore permanenza nella fascia stipendiale in godimento e talune volte può anticipare il raggiungimento di una fascia stipendiale successiva.
Il recupero dell’anzianità utile ai soli fini economici porta un’accelerazione della progressione di carriera.
Per completezza d’informazione, si segnalano le fasce stipendiali del personale del comparto scuola:
- personale assunto prima del 01/09/2011 sono:
- 0-2
- 3-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
- personale assunto dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali sono invece:
- 0-8
- 9-14
- 15-20
- 21-27
- 28-34
- 35 e oltre
Laddove le anzianità previste dalla normativa vigente, per il relativo “recupero”, non venissero raggiunte per un qualsiasi motivo (per esempio pensionamento), l’anzianità utile ai soli fini economici, non verrà “restituita”.
A livello operativo, le segreterie scolastiche dovranno utilizzare le funzioni previste dal portale SIDI, raggiungibili seguendo il seguente percorso: Fascicolo Personale – Gestione Giuridica – Gestione della Carriera – Definizione della Progressione di Carriera dall’anno scolastico 1997/98 – Gestione Pratiche di Inquadramento.
Infine, per completezza d’informazione, il DL 69/2023 ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”, approvato dal Parlamento e di conseguenza converito in Legge n. 103 del 10 agossto 2023, in meteria di “ricostruzione di carriera” prevede all’art. 14 quanto segue:
“Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 485: 1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall’anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse”.
Pertanto la disposizione appena indicata, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato precedentemente, ovvero:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”:
- i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici;
- l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.Questo significa che i prossimi decreti di ricostruzione di carriera del personale assunto a tempo indeterminato dall’ a.s. 2023/2024, non riporteranno l’anzianità utile ai soli fini economici, ma l’intera valutazione del servizio pre-ruolo.
Ad oggi il portale SIDI non ha ancora recepito le novità che sono intervenute a seguito dell’approvazione del DL 69/2023, pertanto prima di operare, occorrere attendere l’aggiornamento.