Scuola PSB Consulting – 18/11/2023 – Personale docente e attività extra-istituzionali: incompatibilità
La Dott.ssa Manuela Lenci ci propone oggi un utilissimo contributo su:
“Personale docente e attività extra-istituzionali: incompatibilità”.
Nell’articolo si tratterà di attività extra-istituzionali e cioè di attività occasionali il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri di ufficio o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta.
Infatti la norma prevede che
“al personale è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.
E inoltre che
“i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e deve sempre essere autorizzata dal competente capo d’istituto”.
Oltre a proporci l’elenco della normativa di riferimento la dott.ssa lenci tratta analiticamente:
- i soggetti interessati;
- le attività incompatibili;
- le attività “autorizzabili” e i criteri concessione;
- le attività non soggette ad autorizzazione;
- il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- rapporto di lavoro a tempo determinato;
- le lezioni private;
- la libera professione;
- le società;
- l’attività agricola.
Le sanzioni
In conclusione, la Dott.ssa Lenci consiglia di far compilare a tutto il personale, ad ogni inizio di anno scolastico, una dichiarazione/richiesta (secondo il fac-simile allegato all’articolo) – anche se negativa – che permette di avere il quadro completo delle varie situazioni presenti nel proprio Istituto.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura della Dott.ssa Manuela Lenci.
Personale docente e attività extra-istituzionali: incompatibilità
Per attività extra-istituzionali (cioè attività occasionali il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri di ufficio o che non sono ricollegate direttamente dalla legge o da altre fonti normative alla specifica qualifica, funzione o carica istituzionalmente ricoperta), l’art. 46 C.C.N.L. 4.8.1995, comma 9, prevede che
“al personale è consentito, previa motivata autorizzazione del capo di istituto, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto”.
Inoltre, l’art. 27 C.C.N.L. 26.5.1999 evidenzia che
“i docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall’insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e deve sempre essere autorizzata dal competente capo d’istituto”.
Normativa di riferimento
- Costituzione art. 98
- D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – artt. 60 e seguenti
- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 art. 508
- D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 – Testo Unico sul rapporto di pubblico impiego
- CCNL Scuola vigente
Soggetti interessati
L’art. 53 del D.L.vo 165/2001 reca la disciplina per il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
A quest’ultima categoria di personale è consentito, infatti, di svolgere le attività generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno, anche lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
L’altro limite è che l’ulteriore attività non deve confliggere con gli interessi dell’amministrazione da cui dipende.
Al personale docente, l’art. 508 del D.L.vo n. 297/1994, consente, sempre previa autorizzazione del Dirigente, di svolgere la libera professione che “non sia di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e sia compatibile con l’orario di insegnamento e di servizio”.
Attività incompatibili
In base alla normativa vigente, al pubblico dipendente a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% dell’orario di servizio, risulta, assolutamente, precluso:
- lo svolgimento di altre attività alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, ossia rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato;
- l’esercizio di attività d’impresa, commerciale (art. 2195 C.C.) e professionale;
- l’assunzione di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro, tranne società o enti la cui nomina è riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente e tranne le società cooperative.
L’amministrazione non può, comunque, conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da norme giuridiche.
A titolo di esempio, sono ritenute incompatibili le seguenti attività:
Insegnante o istruttore presso scuole – guida | Consiglio di Stato, sez. II, parere 06.02.1985, n. 302 e sez. VI , sent. 10.08.1989, n. 1080 |
Gestione di farmacia | Consiglio di Stato, sez. VI, 31.12.1984, n. 737 e 21.11.1996, n. 1629 |
Agente di assicurazione | Consiglio di Stato, sez. VI, 09.08.1981, n. 286 e T.A.R. Sicilia, sez. I, Palermo, 9 maggio 1991, n. 315 |
Agente mandatario SIAE | Consiglio di Stato, sez. VI, 09.08.1981, n. 510 e T.A.R. Puglia, sez. I, Lecce, 5.2.1993, n. 38 |
Titolarità o gestione di un laboratorio di analisi cliniche | Consiglio di Stato, sez. VI, 03.08.1989, n. 973 e T.A.R. Puglia, sez. II, Bari, 10.11.1993, n. 557 |
Attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi, restando irrilevante se l’impresa sia artigiana secondo la definizione dell’art. 2083 c.c. o rientri nella definizione dell’art. 2082 c.c., in quanto anche nell’impresa artigiana l’attività è organizzata ai fini della produzione | Consiglio di Stato, sez. V, 16.05.1989, n. 297 e sez. VI , 24.09.1993, n. 629 |
Odontotecnico | Consiglio di Stato, sez. VI, 28.06.1994, n. 1080 |
Medico convenzionato ASL | T.A.R Umbria 16.04.1986, n. 168 |
Titolarità di una agenzia di viaggi | Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 28.01.1998, n. 25 |
È importante specificare che la disciplina delle incompatibilità non riguarda il personale in distacco o in aspettativa sindacale o per cariche elettive, quando le attività sono connesse all’esercizio del proprio mandato.
Le attività “autorizzabili”
La rigidità della disciplina in materia di incompatibilità del pubblico dipendente è, in parte, mitigata dalla possibilità di svolgere incarichi conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
L’espletamento di incarichi retribuiti da parte di un pubblico dipendente, ossia di qualsiasi attività extra-istituzionale diversa da quelle che non richiedono l’autorizzazione, e, comunque, non rientrante tra quelle incompatibili in assoluto, è subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza, che deve valutare la compatibilità con il rapporto di pubblico impiego.
L’autorizzazione deve essere chiesta direttamente dal dipendente o dal soggetto, pubblico o privato, che conferisce l’incarico, di regola almeno 15 giorni prima dell’esercizio della nuova attività.
Ove l’amministrazione di appartenenza del dipendente non si pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, l’Amministrazione di appartenenza del dipendente deve comunque rispondere formalmente in merito, in quanto la normativa delle rilevazioni degli incarichi ai fini dell’anagrafe delle prestazioni, prevede l’indicazione della data del rilascio dell’autorizzazione quale dato obbligatorio).
Il T.A.R. Piemonte (Sezione II – 2 aprile 1998 n. 129) ha affermato che l’autorizzazione a collaborazioni o consulenze rese all’esterno dell’amministrazione, in modo occasionale e non confliggente con gli interessi della medesima amministrazione, non può essere negata se non con provvedimento motivato che spieghi perché il dipendente non può svolgere l’incarico, ossia “le ragioni per le quali l’amministrazione riteneva che tale attività avrebbe arrecato pregiudizio all’assolvimento dei compiti d’ufficio”.
Circa la durata, l’autorizzazione non può che durare per il periodo in cui gli impegni lavorativi istituzionali ed extra-istituzionali e, quindi, anche quelli orari, restano perfettamente immutati.
Inoltre l’autorizzazione rilasciata dal capo d’istituto ad un docente di esercitare la professione è valida finché il docente presti servizio nello stesso istituto;
pertanto legittimamente, in caso di trasferimento, il preside del nuovo istituto nega al docente stesso l’autorizzazione all’esercizio professionale, in relazione alle esigenze di servizio dell’istituto stesso”.
La competenza al rilascio dell’autorizzazione è intestata al Dirigente scolastico.
Criteri concessione
I criteri in base ai quali l’attività può essere autorizzata sono:
- la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico: sono autorizzabili le attività, non comprese nei compiti e doveri di ufficio, esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità non diano luogo ad interferenze con l’impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento;
- l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Sono, pertanto, compatibili e soggetti ad autorizzazione, ad esempio, le collaborazioni e gli incarichi di consulenza conferiti da altre amministrazioni pubbliche, per i quali, però, deve essere valutata la non interferenza con l’attività istituzionale:
è il caso di commissioni tributarie, consulenze tecniche, consigli di amministrazione, collegi sindacali, comitati di vigilanza, collaborazioni, attività di revisore in enti pubblici.
Inoltre, sono ritenute compatibili e soggette ad autorizzazione, a seconda del caso specifico, le seguenti attività extra-istituzionali:
Pittura, scultura, musica ed, in genere, attività libere di espressione di personalità artistica, letteraria, di pubblicista, articolista, giornalista | Consiglio di Stato, sezione II, parere 14.01.1982, n. 1485 |
Fotografo e grafico | T.A.R. Veneto, 05.11.1981, n. 674 |
Investigatore privato | Consiglio di Stato, sezione VI, 10.10.1983, n. 720 |
Amministratore di condominio | Consiglio di Stato, sezione VI, 29.07.1991, n. 487 |
Notaio | Consiglio di Stato, sezione VI, 21.05.1984, n. 297 |
Guardia medica | T.AR. Umbria, 9.6.1994, n. 368 |
Le attività non soggette ad autorizzazione
É consentito lo svolgimento delle seguenti attività:
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- le attività che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; le stesse sono consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per le attività svolte a titolo gratuito è necessario valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l’obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione;
- l’utilizzazione economica da parte dell’autore o dell’inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari e la pubblicazione di propri scritti, se effettuate a titolo gratuito ovvero nel caso in cui venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- le partecipazioni a società a titolo di semplice socio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale
Ai fini dell’argomento trattato è necessario operare una distinzione in merito all’orario effettivo di servizio part time svolto dal docente poiché diverso risulta essere l’ambito di operatività dei divieti di svolgimento di attività extra-istituzionali.
Infatti, a seconda che l’orario di servizio sia superiore o non superiore alla metà del tempo pieno, l’esclusività dell’attività istituzionale è più o meno rafforzata e, pertanto, i vincoli da rispettare sono più o meno stringenti.
Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di esclusività.
Quando, infatti, l’orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la legittimità di attività extra-istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere residuale.
In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro – generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – pur con il rispetto di due limiti specifici:
- le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa amministrazione/istituto scolastico;
- è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
Per tale personale non è più necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione per svolgere un altro lavoro:
infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
Rapporto di lavoro a tempo determinato
Per quanto riguarda il personale assunto a tempo determinato, è necessario tenere presente che la normativa vigente prevede le medesime incompatibilità che vigono per il personale di ruolo (Legge 19 marzo 1955, n. 160, all’art. 7).
Le lezioni private
Ai sensi dell’art. 508, D. Lgs. 297/94 è fatto divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
Inoltre:
“il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza”.
“Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto”.
La libera professione
L’art. 508 del D. Lgs. 297/94 prevede espressamente al comma 15 che al solo personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
Quindi, le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente, anche a tempo pieno, purché:
- non siano di pregiudizio alla funzione docente;
- siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;
- siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente scolastico.
Naturalmente, le attività esercitate devono essere, effettivamente, riconducibili al concetto di libera professione.
A tal proposito, il T.A.R. Sicilia ha precisato che “le libere professioni, cui fa riferimento l’art. 92, comma 6, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, compatibili con la funzione docente, sono le libere professioni tradizionali (avvocato, medico, ingegnere, ecc.) che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l’esperienza culturale del docente ed il suo prestigio;
di conseguenza, restano escluse quelle altre attività che non presentino dette caratteristiche”.
Nel caso degli insegnanti, rispetto al resto del pubblico impiego, non rileva l’iscrizione ad albi ai fini dell’individuazione dell’incompatibilità/compatibilità.
Infatti, a conferma di questo aspetto, il T.A.R. Toscana ha precisato che “l’art. 92 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nel prevedere che al personale docente è consentito, previa autorizzazione, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio non si riferisce alle sole professioni per le quali sia richiesta iscrizione ad albi”.
Il Consiglio di Stato, precedentemente, aveva, però, ritenuto che “le libere professioni delle quali l’art. 92, comma 6 del DPR 31 maggio 1974, n. 417 consente l’esercizio al personale docente sono le professioni liberali, richiedenti iscrizione in un albo professionale, cui possono essere ricondotte tutte le attività esercitate continuativamente al fine di conseguire i mezzi di sussistenza…”.
A parere della scrivente, al concetto di libera professione vanno fatte risalire tutte le attività così come sono state intese dal T.A.R. Sicilia, nella sentenza sopra riportata, ossia quelle attività che richiedono una notevole qualificazione culturale e professionale ed accrescono l’esperienza culturale del docente ed il suo prestigio”, in base all’esame e valutazione del singolo caso concreto.
In particolare per gli avvocati la materia è disciplinata dalla legge n. 247/ 2012 e dalla nota n. 17263 del 06/12/2013. In base a detta normativa colui che è iscritto all’Ordine degli Avvocati ed esercita:
- può svolgere solo attività di insegnamento in materie giuridiche (se iscritto all’Ordine a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della Legge 247/2012);
- se iscritto all’Ordine precedentemente al 2 febbraio 2013, può insegnare anche discipline non giuridiche;
- non può assumere il patrocinio legale in controversie, in cui sia parte l’amministrazione (scuola);
- non può assumere incarichi professionali conferiti dall’amministrazione.
L’autorizzazione all’esercizio della libera professione dei docenti, di competenza del capo dell’istituto, non è a tempo indeterminato, ma ha validità annuale in quanto il giudizio di compatibilità tra insegnamento e attività libero professionale deve essere di volta in volta emesso in rapporto al mutare dell’organizzazione scolastica e alle esigenze che caratterizzano ogni anno scolastico”.
Il Consiglio di Stato, da parte sua, ha sancito che
“è legittimo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio di libere attività professionali da parte del docente, con il limite temporale coincidente con l’anno scolastico e con espressa riserva di riesame dell’istanza per ciascun anno successivo”.
Sez. VI, 5 febbraio 1994, n. 102
L’eventuale diniego dell’autorizzazione all’esercizio della libera professione deve essere motivato con l’indicazione dei motivi di pubblico interesse e delle circostanze soggettive ed oggettive che impediscano, nell’interesse della scuola, l’esercizio professionale.
Le società
Ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 3/57, ripreso dall’art. 508 del D. Lgs. 297/94, c. 10, il personale docente
“non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (società di capitali e di persone) “tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione”.
Invece, come precisato dalla circolare della Funzione Pubblica n. 6/97, “la partecipazione a titolo di semplice socio esime il dipendente dalla richiesta di autorizzazione” .
L’incompatibilità consiste nell’assunzione di cariche che, a seconda del tipo di società, presuppongono l’esercizio di rappresentanza della società, l’esercizio di amministrazione della società o l’esercizio di attività in nome e per conto della società stessa.
Deve essere considerata come esercizio del commercio e dell’industria ogni attività imprenditoriale, la partecipazione in qualità di socio a società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società semplice) con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo della società, come, specificatamente, nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e di socio con limitazione di responsabilità limitata ex art. 2267 codice civile nella società semplice, che sono, quindi, compatibili.
Deve, inoltre, essere considerato esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni).
Non costituisce, invece, esercizio di attività imprenditoriale il ricoprire la posizione di amministratore o di presidente di fondazioni o associazioni o di altri enti senza fini di lucro.
La partecipazione a cariche sociali (ad esempio, quale membro del Consiglio di Amministrazione), quindi, mentre è vietata per le società di capitali e di persone, è, invece, consentita nel caso delle società cooperative.
L’art. 61 del D.P.R. 3/57, nella sua originaria versione, permetteva la partecipazione a cariche sociali solo nei casi di società cooperative fra impiegati dello stato.
Tale ipotesi è stata, successivamente, estesa a tutte le società cooperative dall’art. 18 della L. 31 gennaio 1992.
Fra le società cooperative rivestono un ruolo fondamentale e preminente le Casse Rurali, in cui è diffusa la partecipazione di dipendenti pubblici non solo come semplici soci.
In particolare, è ammessa:
- la partecipazione a società cooperative purché l’impegno e le modalità di svolgimento non interferiscano con l’attività istituzionale;
- la partecipazione in qualità di amministratore a società cooperative purché non ci sia conflitto di interessi tra l’attività gestionale del dipendente e le competenze dell’amministrazione.
Pertanto, la partecipazione a cariche sociali è consentita, sempre previa autorizzazione, qualunque sia la natura e l’attività della società cooperativa: autorizzazione che sarà rilasciata secondo gli usuali criteri della quantità dell’impegno e delle modalità di svolgimento, senza trascurare
“l’esame delle specifiche funzioni svolte dal dipendente e delle competenze dell’amministrazione. Gli atti gestionali posti in essere – ad esempio – come amministratore di casse rurali potrebbero avere, infatti, un notevole impatto esterno ed entrare in rapporto d’interferenza con i compiti istituzionali”.
Quindi, lo svolgimento di attività extra-istituzionale da parte di un pubblico dipendente è lecito sin tanto che il lavoratore assuma la qualità di socio in una società di capitali ovvero di società di persone, senza poteri di amministrazione (ad esempio, come già precisato, socio accomandante in una società in accomandita semplice).
Un’attenuazione di tale esclusività è resa possibile dal rapporto di lavoro a tempo parziale.
Infatti, ove il dipendente pubblico ricopra cariche sociali di amministrazione, ovvero diventi socio di una società in nome collettivo con conseguente assunzione di responsabilità oltre il capitale conferito, occorre, necessariamente, trasformare il rapporto di lavoro con l’amministrazione da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non eccedente il 50% di quella a tempo pieno.
A tale personale non si applica neanche l’art. 60 che vieta l’assunzione di cariche in società costituite a fine di lucro.
L’attività agricola
L’attività imprenditoriale in agricoltura è incompatibile con l’impiego pubblico nel momento in cui venga svolta in maniera prevalente e, quindi, presenti i caratteri di stabilità e ripetitività.
La circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che l’attività rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno.
Sottolinea, altresì, che spetta all’amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull’attività ordinaria.
Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all’art. 12 della legge di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975. Secondo tale normativa
“la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.
Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l’esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.
È, comunque, necessaria l’autorizzazione, anche qualora l’attività in questione rimanga nei limiti dell’occasionalità.
Quindi, anche in questo caso, per il personale a tempo pieno o con orario di servizio superiore al 50%, il lavoro svolto non deve comportare un impegno eccessivamente gravoso e prolungato nel tempo tale da far venire meno il requisito dell’occasionalità.
Le sanzioni
L’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 prevede, al comma 7, che
“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza” ed, inoltre, che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’amministrazione conferente, è trasferito all’amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
(comma 8)
Pertanto, le autorizzazioni devono essere richieste all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico oppure dal dipendente interessato (comma 10) con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavoro extra-istituzionale e non sarà possibile svolgere l’incarico fino al momento del rilascio e della notifica dell’autorizzazione.
In caso di mancata richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza, ai soggetti pubblici e privati conferenti gli incarichi si applicano le sanzioni previste dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 79/1997, convertito, con modificazioni, nella legge 28.5.1997, n. 140, fra le quali la principale consiste nel pagamento di una somma pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.
Ad essa si aggiungono le sanzioni per eventuali e concorrenti violazioni tributarie o contributive.
Quando risulta che un dipendente svolge altra attività lavorativa, senza richiesta di autorizzazione, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento.
In via preliminare, comunque, il personale che si trovi in situazione di incompatibilità, è diffidato a cessare dalla stessa.
L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare”.
É, però, necessario tenere distinte le questioni della responsabilità contestabile al pubblico dipendente, ad esempio, quando non ha chiesto ed ottenuto formale autorizzazione, con il problema della validità giuridica del rapporto di lavoro privatistico intrattenuto in contemporanea con altro datore di lavoro. In tal senso la Corte di Cassazione ricorda come il divieto di svolgimento di altra attività sia posto nell’interesse della pubblica amministrazione.
In ogni caso, è indispensabile sottolineare che le attività extra-istituzionali
“per assurgere ad elemento assolutamente contrastante col rapporto di pubblico impiego, tale da determinare una vera e propria incompatibilità, passibile della sanzione di decadenza ai sensi dell’art. 63 stesso T.U., devono rivestire il carattere, oltre che della continuità, anche della professionalità, intendendo per tale un’attività che sia prevalente rispetto ad altre nonché direttamente e adeguatamente lucrativa”.
Conclusioni
Nel momento in cui sussistano dubbi sulla compatibilità tra attività istituzionale ed attività extra-istituzionale, svolte dai docenti, è indispensabile un esame analitico del singolo caso pratico, che richiede, pertanto, una valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto contrassegnanti le attività effettuate.
Si consiglia di far compilare a tutto il personale, ad ogni inizio di anno scolastico, una dichiarazione/richiesta (secondo il fac-simile allegato) – anche se negativa – che permette di avere il quadro completo delle varie situazioni presenti nel proprio Istituto.
Allegato: