Scuola PSB Consulting – 19/11/2024 – La Responsabilità penale del personale scolastico: i delitti contro la PA
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
La Dott.ssa Stefania Cammarata prosegue la sua indagine su:
”La Responsabilità penale del personale scolastico: i delitti contro la PA“
con questo suo secondo articolo.
Si parte dall’avvenuto arresto della Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Palermo, Prof.ssa Daniela lo Verde, con l’accusa di corruzione e peculato nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura Europea, per affrontare il delicato tema della responsabilità penale del Dirigente Scolastico quale Pubblico Amministratore e dei soggetti che, a vario titolo, gravitano all’interno della Pubblica Amministrazione scolastica.
Tra le accuse avanzate dalla Procura europea, quella relativa alle false attestazioni delle presenze degli alunni nei progetti PON, finanziati con fondi europei,
di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte;
irregolari procedure di acquisto e fornitura di materiale tecnologico e generi alimentari per il servizio mensa che, in forza di un accordo corruttivo, venivano affidati ad una sola azienda in cambio di molteplici illecite dazioni di strumenti tecnologici di ultima generazione.
Il fatto di cronaca ha dato lo spunto per affrontare i delitti dei Pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e, segnatamente, i reati di corruzione e peculato, contestati alla Dirigente Scolastica,
nonché le fattispecie delittuose di concussione e abuso d’ufficio.
Oggi, a conclusione del percorso, si parlerà del reato di “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione” e del reato di “Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio”.
L’articolo in commento disciplina due figure autonome di reato:
- Rifiuto di atti d’ufficio (I° comma);
- Omissione atti d’ufficio (II° comma).
Entrambi i reati sono posti a presidio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed a garanzia della correttezza dell’azione amministrativa in relazione al perseguimento di finalità di pubblico interesse, obbligando il soggetto qualificato (PU o incaricato di pubblico servizio) ad adempiere, diligentemente e tempestivamente, ai doveri connessi all’ufficio o servizio e di non venirvi meno rifiutando, ritardando o omettendo atti dovuti.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura della Dott.ssa Stefania Cammarata.
La Responsabilità penale del personale scolastico: i delitti contro la PA
L’argomento è stato approfondito partendo dell’avvenuto arresto della Dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Giovanni Falcone” di Palermo, Prof.ssa Daniela lo Verde, con l’accusa di corruzione e peculato nell’ambito di una inchiesta coordinata dalla Procura Europea.
Questo è stato il motivo per affrontare il delicato tema della responsabilità penale del Dirigente scolastico quale pubblico amministratore e dei soggetti che, a vario titolo, gravitano all’interno della Pubblica Amministrazione scolastica.
Tra le accuse avanzate dalla Procura europea, quella relativa alle false attestazioni delle presenze degli alunni nei progetti PON, finanziati con fondi europei, di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte;
irregolari procedure di acquisto e fornitura di materiale tecnologico e generi alimentari per il servizio mensa, che, in forza di un accordo corruttivo, venivano affidati ad una sola azienda in cambio di molteplici illecite dazioni di strumenti tecnologici di ultima generazione.
Lo stato del procedimento penale rimane ancora segretato, non essendo scaduto il termine di conclusione delle indagini preliminari.
Gli atti sopra ricordati hanno dato lo spunto per parlare del reato di “Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione”
e del reato di “Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio”.
A ben guardare, l’articolo in commento disciplina due figure autonome di reato:
- Rifiuto di atti d’ufficio (I° comma);
- Omissione atti d’ufficio (II° comma).
Passando ad esaminare il primo comma,
il rifiuto di atti d’ufficio può manifestarsi in qualsiasi forma, sia scritta che orale e deve essere indebito, non sorretto cioè da cause di giustificazione.
Per quanto concerne, invece, il secondo comma,
la condotta penalmente rilevante si esprime in una omissione di un atto d’ufficio conseguente ad una richiesta scritta del privato da cui decorre il termine di trenta giorni per l’adozione dell’atto,
ovvero per formulare una risposta che espliciti i motivi del diniego.
In buona sostanza, l’omissione penalmente rilevante necessita:
a) di un’istanza in forma scritta da parte di un soggetto titolare di una situazione giuridica di diritto oggettivo o interesse legittimo su cui l’atto richiesto è destinato ad incidere.