Scuola PSB Consulting – 20/01/2024 – Le novità e gli aggiornamenti in vigore dal 2024 relativi agli obblighi di pubblicazione (Art.27 del D.Lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 263/2023 del 20 giugno 2023) e trasparenza degli appalti pubblici (art.28 del d.lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 264/2023, come modificata con delibera ANAC n.601 del 19 dicembre 2023)
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Il Dott. Leonardo Gesù in questo suo articolo ci aggiorna su:
”Le novità e gli aggiornamenti in vigore dal 2024 relativi agli obblighi di pubblicazione (Art.27 del D.Lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 263/2023 del 20 giugno 2023) e trasparenza degli appalti pubblici (art.28 del d.lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 264/2023, come modificata con delibera ANAC n.601 del 19 dicembre 2023)”.
Infatti dal 1° gennaio 2024 diventano efficaci numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Le modifiche della disciplina degli appalti pubblici riguardano diversi aspetti dell’attività negoziale delle stazioni appaltanti e, nell’ambito della digitalizzazione del ciclo di vista dell’appalto, rivestono particolare importanza le norme concernenti la pubblicità legale e la trasparenza degli appalti.
Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali si rimanda all’art.27 del D.lgs.36/2023. Pertanto l’obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.
La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati ANAC garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.
Con il nuovo sistema gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l’accesso fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo del Dott. Leonardo Gesù – Direttore SGA
Le novità e gli aggiornamenti in vigore dal 2024 relativi agli obblighi di pubblicazione (Art.27 del D.Lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 263/2023 del 20 giugno 2023) e trasparenza degli appalti pubblici (art.28 del d.lgs.36/2023 e delibera ANAC n. 264/2023, come modificata con delibera ANAC n.601 del 19 dicembre 2023)
Com’è noto, a far data dal 1° gennaio 2024 diventano efficaci numerose disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, in particolare quelle in tema di digitalizzazione, utilizzo delle piattaforme telematiche, pubblicità degli atti di gara, trasparenza, accesso agli atti, e-procurement nazionale, Banca dati ANAC e Fascicolo Virtuale Operatore Economico.
Le modifiche della disciplina degli appalti pubblici (a regime dal 01/01/2024), riguardano diversi e sostanziali aspetti dell’attività negoziale delle stazioni appaltanti e, nell’ambito della digitalizzazione del ciclo di vista dell’appalto, rivestono particolare importanza le norme concernenti la pubblicità legale e la trasparenza degli appalti.
La pubblicità legale (o giuridica) degli atti di gara e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)
Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali l’art.27 del D.lgs.36/2023, rubricato “Pubblicità legale degli atti”, prevede:
“1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
4. L’ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all’articolo 225, comma 2.
5. L’ANAC svolge l’attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente”.
Pertanto, l’obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.
La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, come stabilito dall’articolo 84 del D.Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati Anac garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.
La newsletter ANAC n.1 del 04 gennaio u.s. fornisce gli aspetti rilevanti del nuovo sistema di pubblicizzazione degli atti negoziali della P.A.:
“Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l’ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l’unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione”.
Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest’ultima.
La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.
Con l’avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti “eforms”) o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.
Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest’ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione.
La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’UE affinché quest’ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.
Con il nuovo sistema gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno, non più dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come sancito dal comma 2 dell’art. 27 sulla “Pubblicità legale degli atti” e dal comma 4, ultimo periodo, dall’art. 85 sulla “Pubblicazione dei bandi, avvisi e inviti a livello nazionale”.
Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013.
Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l’accesso fino al completamento della procedura e all’esecuzione del contratto.
La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.
La delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023 rubricata “Pubblicità legale – Art. 27 D.Lgs. n. 36/2023 Allegato I – Elenco obblighi di pubblicazione
Adozione del provvedimento di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici», disciplina le modalità di attuazione della pubblicità, prevedendo che:
- gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
- la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale con il sito istituzionale della S.A., con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.
In tale contesto strutturale, la Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL), sostituisce la GURI al fine di:
- attuare le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023;
- garantire la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici.
Le pubblicazioni nella PVL sono ripartite nelle seguenti tre sezioni:
- bandi e avvisi di indizione;
- esiti;
- altri avvisi.
Ciascuna sezione riporta un filtro che consente la selezione in base ad alcune dimensioni di ricerca (data, parola chiave, etc…).
La piattaforma rende disponibile anche un’apposita funzionalità di ricerca avanzata
Tale interfaccia web viene estesa anche agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024.
A tal fine, come deliberato dal Consiglio dell’ANAC nella seduta del 10 gennaio 2024, che ha approvato un Comunicato del Presidente è stato precisato che:
“Dal 1 gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici”, spiega il Presidente di Anac Giuseppe Busía, “Le disposizioni impongono alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell’operatore economico per le verifiche previste”.
Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall’applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi.
“Le nuove previsioni rappresentano una rivoluzione nel mondo della contrattualistica pubblica che, superata l’iniziale fase di necessario adeguamento, apporterà notevoli benefici in termini di semplificazione, razionalizzazione e velocizzazione delle procedure, con evidente e apprezzabile risparmio di costi e tempi”.
“L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”.
“Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”.
La stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati ANAC, attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza.
Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all’obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante Piattaforme digitali.
A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.
Pertanto, si invitano tutti i soggetti interessati a porre in essere le attività necessarie a garantire la corretta operatività dell’ecosistema di approvvigionamento digitale.
La trasparenza dei contratti pubblici
Considerato che il principio di trasparenza inteso quale accessibilità totale delle informazioni e dei dati pubblici viene oggi realizzato anche attraverso la digitalizzazione, poiché il legislatore associa al generale obbligo di «pubblicazione» quello di «pubblicazione digitale», per ciò che concerne la trasparenza dei contratti l’art.28 del D.Lgs.36/2023, rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede:
“1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all’articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l’oggetto del bando, l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l’aggiudicatario, l’importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l’importo delle somme liquidate.
4. L’ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l’attuazione del presente articolo”.
Le indicazioni sulle modalità di assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01/01/2024 sono contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti nonché nel relativo allegato.
La citata newsletter ANAC n.1/2024 a tal proposito chiarisce che:
“La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l’assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.
In concreto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano, sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del contratto. Quei dati del ciclo di vita del contratto che sono trasmessi alla BDNCP dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, non devono essere pubblicati in forma integrale anche in AT, poiché è la stessa BDNCP che provvede alla loro pubblicazione. In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.
Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall’ANAC sul portale dati aperti dell’ANAC stessa.
Rimane fermo l’obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente” (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l’insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall’allegato alla delibera n. 264/2023.
Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3)”.
La disciplina del predetto adempimento è contenuta nella delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023 rubricata “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
In particolare l’articolo 3 della predetta Delibera ANAC chiarisce quali sono gli obblighi e le modalità di pubblicazione a carico delle amministrazioni.
Le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti devono:
- Trasmettere i dati relativi alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici tramite piattaforma digitale certificata, di cui all’art. 25 e 26 del nuovo Codice, alla BDNCP.
L’elenco puntuale dei dati da trasmettere è contenuto nell’art. 10.1 della Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023. - Pubblicare il collegamento ipertestuale (link) alla procedura sulla BDNCP nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” dell’Amministrazione trasparente sul portale istituzionale.
Nella medesima sotto-sezione devono essere, inoltre, pubblicati i dati, gli atti e le informazioni individuati dall’allegato I alla Delibera ANAC n. 264 che non devono essere trasmessi alla BDNCP ma pubblicati integralmente.
Si precisa, infine che l’obbligo di pubblicazione in “Amministrazione trasparente” a cura delle singole stazioni appaltanti rimane in vita soltanto per gli atti, dati e informazioni per i quali non sussiste alcun obbligo di comunicazione alla BNDCP:
tali dati sono stati individuati da ANAC nell’allegato 1 alla deliberazione n. 264 del 20.6.2023, adottata in attuazione dell’art. 28, comma 4, del Codice.
Box normativo
- D.Lgs.36/2023
Art.27 Pubblicità legale
Art.28 Trasparenza dei contratti pubblici
Art.225 Disposizioni transitorie e di coordinamento - Delibere ANAC
N.261 del 20/6/2023
N.263 del 20/6/2023
N.264 del 20/6/2023
N.582 del 13/12/2023
N.601 del 19/12/2023 - All. 1) Delibera ANAC 264 del 20.6.2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023