Scuola PSB Consulting – 20/11/2023 – La ricostruzione di carriera in ”10 pillole” (articolo del 06/10/2023)
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
Nel presente lavoro il Dott. Pasquale Fraterno, il nostro esperto in ricostruzione di carriera, ripercorre la sua materia in ”10 pillole” occupandosi di:
- differenza tra provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo e inquadramento successivo;
- presentazione istanza e Competenza del procedimento di “ricostruzione di carriera”;
- tempistica di elaborazione del decreto di ricostruzione di carriera;
- modalità di valutazione del servizio pre-ruolo;
- novità sulla modalità di valutazione del servizio pre-ruolo – DL 69/2023;
- recupero anzianità utile ai fini economici;
- decreto conferma in ruolo;
- la prescrizione quinquennale e decennale della ricostruzione di carriera;
- servizi pre-ruolo utili alla carriera del personale Docente;
- servizi pre-ruolo utili alla carriera del personale ATA.
La trattazione sintetica dei 10 punti sopraesposti rappresenta un utilissimo pro-memoria per tutti gli operatori che a scuola si occupano di ricostruzione di carriera dove possono trovare tutti i riferimenti legislativi utili e l’interpretazione corretta di norme anche complesse.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo a cura del Dott. Pasquale Fraterno.
La ricostruzione di carriera in ”10 pillole”
1. Differenza tra provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo e inquadramento successivo.
Per il personale del comparto Scuola sono previsti due differenti provvedimenti che si occupano della carriera stipendiale:
- il provvedimento di riconoscimento del servizio pre-ruolo;
- il provvedimento di inquadramento successivo.
Le due procedure hanno, sia una diversa istruttoria che una diversa finalità:
- il provvedimento di “primo” inquadramento ha come finalità l’applicazione del beneficio economico derivante dal riconoscimento del servizio non di ruolo;
- il secondo provvedimento ha lo scopo di attribuire i benefici economici e non solo, derivanti dall’applicazione dei CC.CC.NN.LL. o da determinate situazioni che si dovessero venire a creare dopo la definizione del “primo” provvedimento.
2. Presentazione istanza e Competenza del procedimento di “ricostruzione di carriera”
Il procedimento della “ricostruzione di carriera”, inteso come quell’insieme di attività utili per definire il “primo” provvedimento “giuridico” che “ricostruisce” la carriera del personale della scuola, ai fini dell’attribuzione della relativa fascia stipendiale a seguito di immissione in ruolo, è sicuramente di competenza dell’istituzione scolastica di titolarità.
L’istruttoria viene avviata a seguito di presentazione dell’istanza di riconoscimento del servizio pre-ruolo da parte del personale scolastico, dopo il superamento del periodo di prova e nel periodo da settembre a dicembre così come disposto dalla L. 107/2015.
La norma che disciplina la competenza del procedimento è l’art. 14 del D.P.R. 08.03.1999 n. 275, che al comma 1 specifica che alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni relative alle ricostruzioni della carriera ed allo stato giuridico ed economico del personale della scuola.
3. Tempistica di elaborazione del decreto di ricostruzione di carriera
La circolare 4 luglio 2010 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – ha previsto che tutti gli istituti scolastici, sono obbligati ad emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda dell’interessato, facendo decadere il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.
La circolare stabilisce che per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.
Successivamente a disciplinare le tempistiche del processo di “ricostruzione di carriera” è intervenuta la Legge n. 107/2015, che al comma 209 sancisce quanto segue:
“Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico”.
4. Modalità di valutazione del servizio pre-ruolo
I servizi pre-ruolo riconosciuti – ovvero quei servizi che rispondono a determinate condizioni previste dalla norma – sono utili ai fini della ricostruzione della carriera – per tutto il personale della scuola -, secondo il seguente “meccanismo” – che rappresenta il “cardine” del procedimento amministrativo della ricostruzione di carriera, ovvero:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili ai fini giuridici ed economici;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così “conteggiato”: i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici; l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.
Ai fini dell’individuazione della posizione stipendiale spettante all’atto della decorrenza economica del “ruolo”, viene preso in considerazione sola la parte di servizio riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici, vale a dire, i primi 4 anni più i 2/3 dall’anzianità restante.
La rimanente parte – 1/3 di anzianità utile ai soli fini economici – viene momentaneamente “congelata” – “messa nel limbo” – e verrà riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:
- 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;
- 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;
- 18 anni per il DSGA;
- 20 anni per il personale ATA.
In merito si precisa che laddove, la suddetta anzianità non venisse raggiunta per un qualsiasi motivo, l’anzianità utile ai soli fini economici, non viene “restituita”.
Per il personale Docente:
- i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorrono dalla data di conferma in ruolo (dal 1° giorno dell’anno scolastico successivo al superamento periodo prova);
- il servizio pre-ruolo viene riconosciuto ad anni scolastici, è valutabile se prestato per 180 gg. oppure per un periodo continuativo dall’1/2 fino al termine delle lezioni con partecipazione agli scrutini finali.
Per il personale ATA:
- i benefici economici derivanti dal riconoscimento dei servizi pre-ruolo decorrono dalla data di decorrenza economica della nomina in ruolo (presa di servizio);
- il servizio pre-ruolo viene riconosciuto per il periodo effettivamente prestato (a giorni).
5. Novità sulla modalità di valutazione del servizio pre-ruolo – DL 69/2023
Il DL 69/2023 ovvero il “Decreto Salva Infrazioni”, approvato dal Parlamento e di conseguenza convertito in Legge n. 103 del 10 agosto 2023, in materia di “ricostruzione di carriera” prevede all’art. 14 interessanti novità, che possono essere così sintetizzate:
la disposizione appena indicata, dispone la valutazione “per intero” di tutta l’anzianità di servizio riconosciuta utile, senza utilizzare il “meccanismo” della valutazione indicato al punto 4).
Inoltre il DL 69/2023 prevede la valutazione del solo “servizio effettivo prestato”, trascurando pertanto la precedente valutazione, che consentiva, solo per il personale docente, la valutazione di intero anno scolastico a condizione che il servizio sia stato svolto:
- più di 180 giorni in un anno scolastico;
- ininterrottamente dal primo febbraio fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio.
Chiariamo che le modifiche apportate dal DL 69/2023 valgono per le immissioni in ruolo con decorrenza dall’ a.s. 2023/2024.
Questo significa che le segreterie scolastiche continueranno ad applicare, per i casi precedenti, la valutazione secondo la normativa “ante DL 69/2023”.
6. Recupero anzianità utile ai fini economici
I servizi pre-ruolo sono riconosciuti utili a ai fini della ricostruzione della carriera – per tutto il personale della scuola – come precedentemente indicato (punto 4) – secondo il seguente “calcolo”:
- i primi 4 anni di servizio pre-ruolo sono interamente utili;
- il restante servizio – oltre i 4 anni – viene così conteggiato: i 2/3 di servizio è riconosciuto utile ai fini giuridici ed economici; l’1/3 di servizio è riconosciuto utile ai solo ai fini economici.
Il servizio riconosciuto utile ai soli fini economici – 1/3 di anzianità oltre il quadriennio – viene “congelato” – “messa nel limbo” – e verrà riconosciuta al compimento delle seguenti anzianità:
- 16 anni per i docenti di scuola secondaria di 2^ grado;
- 18 anni per i docenti infanzia/primaria/secondaria di 1^ grado;
- 18 anni per il DSGA;
- 20 anni per il personale ATA.
In merito al “recupero-restituzione” dell’anzianità utile ai soli fini economici si segnala quanto previsto dalla seguente normativa: DPR 399/88 – CCNL 4/8/1995 – CIRC. MIUR 595 DEL 20/9/1996.
In sostanza, ad avviso dello scrivente, non occorre la presentazione di una nuova istanza da parte dell’interessato per recuperare l’anzianità utile ai soli fini economici, in quanto lo stesso, seppur all’atto della conferma in ruolo, ha già presentato una richiesta di valutazione di tutto il servizio pre-ruolo.
L’altra ipotesi che sovente viene alla ribalta, è che dovrebbero essere le RTS a procedere al recupero.
Anche questa ipotesi è da escludere, in quanto queste, operano solo a seguito di provvedimenti trasmessi dalle scuole o per interventi normativi, come per esempio i CCNL.
A tal proposito è opportuno precisare che l’importanza dell’anzianità utile ai soli fini economici è data dal fatto che il “recupero” può comportare una minore permanenza nella fascia stipendiale in godimento o addirittura, in taluni casi, anticipare il raggiungimento di una fascia stipendiale successiva.
Pertanto, tenuto conto della rilevanza dell’1/3 di servizio pre-ruolo, nulla osta all’interessato (al raggiungimento delle anzianità previste dalla normativa), presentare formale istanza alle segreterie scolastiche, facendo richiesta dell’applicazione di quanto stabilito dalla normativa ossia il recupero dell’1/3 di servizio pre-ruolo (oltre i primi 4 anni).
7. Decreto conferma in ruolo
Il Decreto di conferma il ruolo rappresenta un documento fondamentale.
È il presupposto per procedere al provvedimento di Ricostruzione di Carriera:
- per il personale docente è un atto dovuto che deve essere formalizzato, in quanto l’art. 490 comma 4 del D.Lvo n. 297 del 16/4/1994, lo richiede espressamente e tale norma detta anche un termine massimo di 90 giorni per emetterlo;
- per il personale Ata non sussiste analoga disposizione, ma la conferma resta comunque il “presupposto” fondamentale per emettete il relativo decreto di ricostruzione di carriera.
La normativa di riferimento è il CCNL del 19/04/2018 che all’ art. 30 punto 7 recita:
“Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell’anzianità dal giorno dell’assunzione”.
Pertanto il decreto di conferma in ruolo, per il personale ATA, seppur non previsto dalla normativa vigente, rappresenta “un’opportunità” da tenere in considerazione per le istituzioni scolastiche.
8. La prescrizione quinquennale e decennale della ricostruzione di carriera
La domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera, va presentata al Dirigente Scolastico della scuola di titolarità (punto 2).
In merito alla prescrizione si segnala, in via generale, quanto previsto dal Codice Civile:
- art. 2934: “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”;
- art. 2946: “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”;
- Art. 2948: “Si prescrivono in cinque anni……”.
Dall’analisi degli articoli del C.C., appare chiaro che occorre distinguere, per così dire, due “diverse prescrizioni”:
- una prima, in merito alla tempistica legata alla fase di presentazione dell’istanza;
- una seconda circa la possibilità di percepire gli arretrati senza che questi possano andare in prescrizione.
Con il seguente esempio proviamo a fare chiarezza, tenuto conto di quando stabilito dagli articoli del Codice Civile, su:
- entro quando si può presentare la richiesta di ricostruzione di carriera;
- entro quando gli arretrati “cadranno” in prescrizione.
Es.: Personale docente:
- assunto a tempo indeterminato in data 01/09/2001;
- confermato in ruolo in data: 01/09/2002;
- presentata la domanda di ricostruzione di carriera in data: 01/09/2009.
Pertanto, constatato l’inoltro della richiesta di ricostruzione di carriera entro i 10 anni dalla conferma in ruolo, la domanda può essere accettata – tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 2946 del Codice Civile.
Invece, eventuali assegni, a titolo di arretrati, verranno corrisposti dal 01/09/2004, mentre “cadranno” in prescrizione quelli maturati dal 1/9/2002 al 31/08/2004, in considerazione di quanto disposto dall’art. 2948 del Codice Civile.
In merito alla prescrizione decennale, si segnala quanto previsto dalla circolare n. 28 del 2 dicembre 2021 del MEF, che stabilisce:
“…alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ed in particolare delle recenti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte dei conti, in sede di controllo, con le quali è stata sancita la non prescrittibilità del diritto alla ricostruzione della carriera sulla base dell’effettiva anzianità di servizio. Ciò posto e preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile. Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017”.
Pertanto il diritto a presentare istanza di ricostruzione di carriera, da parte del personale scolastico – ora – non va più in prescrizione, “sulla base dell’effettiva anzianità di servizio”.
Pertanto il personale della scuola può presentare domanda di ricostruzione di carriera anche dopo 10 anni dalla conferma in ruolo, fermo restando valida la prescrizione quinquennale degli arretrati.
La stessa circolare n. 28/2021 del MEF, in riferimento alla prescrizione degli arretrati, cita oltre all’art. 2948 del Codice Civile anche la circolare MEF n. 27 del 6 ottobre 2017, che ribadisce:
“Ciò posto, stante il termine prescrizionale quinquennale, come da consolidata giurisprudenza giuslavoristica ed amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n.155/2013) e considerato che il procedimento di ricostruzione di carriera si attiva ad istanza di parte, è di tutta evidenza che, nell’ipotesi di mancata emissione del decreto di ricostruzione di carriera, occorre che l’interessato si attivi con ogni atto ed iniziativa utili ad interrompere il decorso del termine prescrizionale, avvalendosi degli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico avverso l’inerzia della P.A. Viceversa, in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente. Ciò considerato, si conferma l’orientamento sin qui espresso dagli Uffici di controllo di ammettere al pagamento, nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso”.
Questo passaggio mette in risalto un elemento molto interessante da non trascurare né per le istituzioni scolastiche né tantomeno per il personale della scuola, ovvero, che anche in caso di ritardo da parte della scuola, nella predisposizione e successiva trasmissione del decreto di ricostruzione di carriera alla locale RTS, per i dovuti controlli, gli eventuali arretrati oltre i cinque anni “cadranno” in prescrizione, salvo che l’interessato non interrompa il decorso dei termini di prescrizione, presentando una formale richiesta alla scuola, “avverso l’inerzia della PA”.
9. Servizi pre-ruolo utili alla carriera del personale Docente
I servizi pe-ruolo utili ai fini della ricostruzione della carriera al personale docente, sono esclusivamente quelli indicati dall’art. 485 del D.Lvo 297/1994.
In estrema sintesi i servizi pre-ruolo si possono schematizzare in questo modo:
- servizi utili presso scuole statali;
- servizi utili prestati presso scuole non statali;
- servizi di categoria “non usuali”;
- servizi non utili.
Rientrano nelle prime due categorie a) e b), i seguenti servizi pre-ruolo prestati:
- dai docenti di scuola secondaria:
- nelle scuole statali, nelle scuole parificate elementari fino al 31/08/2008 e scuole medie pareggiate fino al 31/08/2006;
- dai docenti di scuola infanzia e primaria:
- nelle scuole statali, nelle scuole parificate elementari e scuole pareggiate fino al 31/08/2008;
- nelle scuole dell’infanzia statali e comunali.
In riferimento ai servizi prestati nelle scuole parificate/pareggiate, si segnala che l’art. 1 bis comma 7 del DL 250/2005, ha difatti abolito le disposizioni del D.Lvo 297/1994, nella parte dei servizi prestati nelle scuole parificate dal 1/9/2008 e pareggiate dal 1/9/2006.
Pertanto i servizi pre-ruolo svolti dal personale docente nelle scuole paritarie sono riconoscibili se hanno mantenuto la “condizione” di:
- scuola parificata fino al 31/8/2008;
- scuola pareggiata fino al 31/8/2006.
Per consentire alle scuole la giusta valutazione dei suddetti servizi, lo “status” di scuola paritaria parificata/pareggiata, deve risultare dal certificato di servizio rilasciato dalla scuola dove è stato espletato il sevizio.
Rientrano nella categoria c) i seguenti servizi:
- i servizi prestati nelle scuole popolare, nelle LAC (Libere Attività Complementari), studio sussidiario e doposcuola di scuola secondaria;
- i servizi di insegnamento prestati nelle scuole dell’infanzia alle dipendenze della Provincia/Regione, servizio presso scuole materne gestite dall’ESMAS.
Rientrano nell’ultima categoria d) i seguenti servizi che non sono valutabili se prestati:
- nelle scuole paritarie ad eccezione delle scuole primarie parificate e paritarie sino al 31/8/2008 – 31/8/2006 (di cui sopra);
- scuole legalmente riconosciute, centro di formazione professionale, scuole paritarie.
10. Servizi pre-ruolo utili alla carriera del personale ATA
Per quanto concerne i servizi utili ai fini della ricostruzione di carriera per il personale ATA, in premessa si citano i principali riferimenti normativi:
- art. 4 COMMA 13 D.P.R. 23/08/1988 n. 399;
- art. 66 comma 6 del CCNL 04/08/1995.
I servizi riconoscibili sono:
tutti i servizi prestati nelle scuole statali alle dipendenze dello Stato inclusi quelli da docente, anche se prestati senza il prescritto titolo di studio.
Restano esclusi dalla validazione, i servizi prestati nelle Scuole non Statali, nelle Università ed alle dipendenze degli Enti Locali.
In riferimento al servizio prestato presso gli Enti Locali, è opportuno evidenziare quanto richiamato dalla deliberazione della Corte dei Conti – n. 743 del 24/07/1997:
“il presupposto logico-giuridico per il riconoscimento dei servizi pregressi è che questi siano prestati esclusivamente nell’ambito di un rapporto istituito direttamente con lo Stato e non già di un servizio nell’interesse medesimo”.