Scuola PSB Consulting – 25/03/2024 – Previdenza Complementare: le nuove modalità di adesione al Fondo Espero
L’approfondimento che oggi propone la Dott.ssa Annalisa Cunsolo si riferisce a un tema molto dibattuto fra il personale scolastico, tema che ha subito ultimamente delle innovazioni. Si parlerà quindi nel presente contributo di: “Previdenza Complementare: le nuove modalità di adesione al Fondo Espero”.
La previdenza complementare è una forma alternativa della previdenza gestita dallo Stato per far fronte alle differenze retributive tra l’ultimo stipendio percepito dal lavoratore e l’ammontare della pensione.
Il sistema della previdenza negli ultimi anni di fatto ha portato ad un aumento dell’età pensionabile e ad una diminuzione dell’importo della pensione.
Le forme pensionistiche complementari sono regolate dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
L’adesione a queste forme pensionistiche è libera e volontaria e possono aderirvi sia lavoratori del settore pubblico che di quello privato.
Per i dipendenti pubblici e nello specifico per il personale scolastico esiste uno specifico fondo di previdenza complementare, ovvero il Fondo Espero.
Il fondo è stato istituito con un accordo siglato tra ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14/03/2001 “accordo per l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola”.
Il Fondo Espero prevede dunque di accantonare una rendita che si andrà ad affiancare alla pensione liquidata dallo Stato e che dipende da quanto versato dal dipendente e dal tipo di investimento che il lavoratore decide di sottoscrivere.
Il 16 novembre 2023, l’ARAN e i sindacati rappresentativi dei lavoratori, hanno siglato un accordo che prevede delle nuove modalità di adesione al Fondo Espero per i dipendenti pubblici.
Nello specifico, l’adesione al Fondo, avverrà mediante la modalità del silenzio assenso.
L’accordo prevede infatti che il personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019, verrà automaticamente iscritto al fondo a partire dai 9 mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo.
A meno che non intervenga una comunicazione formale del lavoratore che esprima la volontà a non aderire a tale fondo pensionistico complementare.
Pertanto riassumendo, il lavoratore destinatario dell’informativa che non abbia espresso la volontà di aderire o non aderire al fondo, sarà automaticamente iscritto dopo 9 mesi dall’assunzione.
Tuttavia, sarà possibile per il lavoratore iscritto mediante modalità di silenzio assenso recedere da tale iscrizione.
L’Accordo prevede che le amministrazioni comunichino al Fondo, i dipendenti iscritti secondo la modalità del silenzio assenso entro il 10 del mese successivo a quello in cui è scaduto il termine dei 9 mesi.
L’articolo 6 prevede le modalità di recesso.
Entro il termine di 30 giorni il lavoratore può presentare senza costi, la volontà di recedere formalmente dal Fondo.
Il termine di 30 giorni decorre dalla data di adesione. tale diritto può essere esercitato attraverso l’invio di comunicazione formale da inviare tramite posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Fondo.
Il Fondo, provvede a rimborsare il lavoratore delle somme eventualmente prelevate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del lavoratore del recesso.
Entro il 10 del mese successivo a quello in cui i dipendenti hanno esercitato diritto di recesso, il Fondo comunica alle amministrazioni i nominativi di chi ha usufruito del diritto di recesso.
Presentazione della Dott.ssa Paola Perlini.
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Contributo della Dott.ssa Annalisa Cunsolo.
Previdenza Complementare: le nuove modalità di adesione al Fondo Espero
La previdenza complementare è una forma alternativa della previdenza gestita dallo Stato a fronte del futuro “gap previdenziale” ovvero delle differenze retributive tra l’ultimo stipendio percepito dal lavoratore e l’ammontare della pensione percepita.
Il sistema della previdenza ha subito molti cambiamenti, in particolare durante gli anni 90’ del 900’, i quali hanno di fatto portato ad un aumento dell’età pensionabile e ad una diminuzione dell’importo della pensione.
L’attività del legislatore ha dato dunque una notevole spinta alla nascita dei fondi pensionistici complementari, attraverso cui il lavoratore accantona liquidità che andrà ad affiancarsi a quella che sarà erogata dallo Stato.
Le forme pensionistiche complementari sono regolate dal Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”.
Il decreto disciplina tutta la materia dei fondi pensionistici complementari a quelli statali, individuando i destinatari, la formazione di tali forme pensionistiche e i requisiti per ottenere l’autorizzazione all’esercizio di queste attività. Inoltre, il decreto dedica un’ampia parte alla COVIP ovvero la Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
L’adesione a queste forme pensionistiche è libera e volontaria e possono aderirvi sia lavoratori del settore pubblico che di quello privato.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1:
“1. I fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti”.
Da quanto sopra detto, si evince che tali soggetti, per poter svolgere attività legata ai fondi pensione, devono necessariamente aver ottenuto l’autorizzazione della COVIP.
Quest’ultima trasmette gli esiti di ogni autorizzazione direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il decreto legislativo 252 del 2005 prevede inoltre che, prima di formalizzare l’adesione ad un fondo pensione, il soggetto destinatario riceva una specifica informativa in merito alle caratteristiche specifiche della forma pensionistica, come ad esempio le prestazioni e le diverse opzioni di investimento.
Inoltre, se gli investimenti presuppongono un rischio a carico del soggetto che aderisce al fondo, questo deve essere informato anche “sui risultati passati degli investimenti” almeno degli ultimi cinque anni.
Ai fini della trattazione, risulta di grande interesse il comma 3 dell’art 13-ter che viene qui riportato:
“3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare”.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze vigilano dunque sui fondi pensione attraverso la COVIP.
Quest’ultima segue le direttive impartite dai Ministeri sopra menzionati, a tutela dei soggetti iscritti.
La COVIP è una commissione con personalità giuridica di diritto pubblico, presieduta da un organo composto da 3 membri, di cui uno svolte le funzioni di presidente “scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza”, il presidente e i due membri durano in carica 7 anni.
Ai sensi dell’art. 19 la COVIP svolge molteplici compiti, se ne illustrano solo alcuni a mero titolo esemplificativo e non esaustivo.
L’unione Europea vigila sul settore della previdenza complementare attraverso un sistema specifico di vigilanza, di cui la COVIP fa parte e fornisce informazioni in merito ai fondi pensione.
Approva regolamenti e statuti delle forme pensionistiche complementari.
Vigila sulla contabilità e sulle scritture contabili.
“La COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del silenzio assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva”.
Appare interessante riportare brevemente le conclusioni della sentenza n. 218 del 03 ottobre 2019 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 23 comma 6 del Decreto Legislativo 252 del 2005.
Quest’ultimo decreto, prevede all’art. 14 una forma di tassazione agevolata per i dipendenti aderenti ai fondi pensione complementare, ma all’art. 23 comma 6 specifica che i dipendenti pubblici non sono soggetti a questa agevolazione prevista dall’art. 14 bensì all’applicazione del Decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e nello specifico dell’art. 52 comma 1, lett. d-ter (lettera abrogata).
Queste disposizioni normative, causano dunque una disparità di trattamento tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato creando due regimi fiscali in contrasto con il disposto Costituzionale degli art. 3 e 53 che si riportano di seguito per completezza della trattazione.
Articolo 3 Costituzione
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione di opinioni politiche di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
Articolo 53 Costituzione
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Le conclusioni della corte Costituzionale sono le seguenti:
“…dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), nella parte in cui prevede che il riscatto della posizione individuale sia assoggettato a imposta ai sensi dell’art. 52, comma 1, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), anziché ai sensi dell’art. 14, commi 4 e 5, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005”.
Il Fondo Espero per il personale scolastico
Per i dipendenti pubblici e nello specifico per il personale scolastico esiste uno specifico fondo di previdenza complementare, ovvero il Fondo Espero.
Il fondo è stato istituito con un accordo siglato tra ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative in data 14/03/2001 “accordo per l’istituzione del fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola”.
All’art. 2 dell’accordo si definiscono i destinatari del fondo, ovvero il personale scolastico (sia docente che A.T.A.) con le seguenti tipologie di contratto:
- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi continuativi.
Inoltre possono aderire a questa tipologia di fondo:
“a. i lavoratori, così come identificati al comma precedente, ivi compresi quelli assunti con contratto di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate e legalmente riconosciute; personale di Enti o Istituti per la formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l’adesione da parte dei lavoratori interessati. L’adesione deve essere deliberata per conformità dal Consiglio di amministrazione;
b. i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui alla lettera precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’ articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni”.
Il Fondo Espero prevede dunque di accantonare una rendita che si andrà ad affiancare alla pensione liquidata dallo Stato e che dipende da quanto versato dal dipendente e dal tipo di investimento che il lavoratore decide di sottoscrivere.
Si può infatti scegliere tra il comparto garanzia e il comparto crescita.
Il primo prevede investimenti a basso rischio e a breve periodo, a garanzia del capitale.
Il secondo invece ha un rischio medio ed una durata più ampia e come si legge sul sito del Fondo Espero “si pone l’obiettivo di realizzare una rivalutazione del capitale investito nella misura del 2% di incremento del valore oltre l’inflazione”.
Il contributo viene sottratto ogni mese dallo stipendio del lavoratore.
Questo accantonamento viene inoltre implementato non solo dal dipendente ma anche dal datore di lavoro che versa l’1% della retribuzione del lavorare.
I fondi accantonati da Espero vengono investiti sui mercati finanziari da operatori del settore, quali Assicurazioni e banche, il tutto sotto il controllo e la vigilanza della COVIP.
Inoltre sono previste delle agevolazioni fiscali per le somme che vengono accantonate dal lavoratore.
Infatti queste ultime sono deducibili, ovvero si sottraggono dal proprio reddito, diminuendo la base imponibile al fine del calcolo della tassazione. Inoltre quanto accumulato è soggetto ad una tassazione agevolata.
L’accordo ARAN e il silenzio assenso
Il 16 novembre 2023, l’ARAN e i sindacati rappresentativi dei lavoratori, hanno siglato un accordo che prevede delle nuove modalità di adesione al Fondo Espero per i dipendenti pubblici.
Nello specifico, l’adesione al Fondo, avverrà mediante la modalità del silenzio assenso.
L’accordo prevede infatti che per il personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 01 gennaio 2019, verrà automaticamente iscritto al fondo a partire dai 9 mesi successivi alla sottoscrizione dell’accordo. Si legge infatti all’art. 1 comma 3 che:
“3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L’avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo pensione Espero mediante la pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana”.
A meno che non intervenga una comunicazione formale del lavoratore che esprima la volontà a non aderire a tale fondo pensionistico complementare.
All’art. 2 si precisa che cosa si intende per assunzione:
b) “assunzione”: l’assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del “Fondo”;
ai fini della individuazione della data di assunzione rileva l’effettiva immissione in ruolo del personale con relativa decorrenza economica del rapporto di lavoro;
non rientra nella nozione di “assunzione” il passaggio tra amministrazioni o tra istituzioni scolastiche per effetto di mobilità, di comando o altra forma di assegnazione temporanea;
non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:
- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al “Fondo” in virtù di precedenti rapporti di lavoro;
- l passaggio tra diverse qualifiche del sistema di classificazione professionale del personale non dirigente, nell’ambito della stessa amministrazione”.
Pertanto non verrà considerata assunzione anche se successiva al 01 gennaio 2019 il cambio di Istituzione Scolastica, assegnazione, distacco, mobilità e anche il passaggio da una qualifica all’altra, almeno per il personale non dirigente.
All’art. 2 comma 1 lettera c si indentifica il Ministero dell’Istruzione e del Merito quale amministrazione a cui si ci riferisce nell’accordo e non dunque la singola Istituzione Scolastica.
Al successivo art. 4, si esplicano le modalità di adesione al fondo espero mediante silenzio assenso, nello specifico, l’amministrazione, dovrà, al momento dell’assunzione in servizio, informare dettagliatamente il personale assunto, fornendo informazioni in merito al fondo espero e alla previdenza complementare, anche riportando i link di collegamento al sito del fondo. Inoltre, l’amministrazione avrà cura di comunicare i termini, che decorrono dalla data di assunzione e che prevedono l’adesione automatica al fondo una volta decorsi.
All’art. 4 comma 1 si legge infatti che:
“Il “Fondo” collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni destinatarie del presente accordo, della informativa di cui al presente comma e della modulistica di cui al comma 3”.
Il punto saliente dell’accordo si ritrova all’art 4 comma 2:
“2. Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all’amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.
Al comma 3 si legge che:
“Le amministrazioni rendono disponibile la modulistica o una procedura conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione per manifestare la volontà di non adesione”.
Pertanto riassumendo, il lavoratore destinatario dell’informativa che non abbia espresso la volontà di aderire o non aderire al fondo, sarà automaticamente iscritto dopo 9 mesi dall’assunzione.
Tuttavia, sarà possibile per il lavoratore iscritto mediante modalità di silenzio assenso recedere da tale iscrizione come si descriverà di seguito.
L’Accordo prevede che le amministrazioni comunichino al Fondo, i dipendenti iscritti secondo la modalità del silenzio assenso entro il 10 del mese successivo a quello in cui è scaduto il termine dei 9 mesi.
“4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al “Fondo” – nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione – i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei nove mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente”.
Al successivo comma 5 si precisa che tale comunicazione potrà avvenire anche tramite la piattaforma “NoiPa”, già utilizzata dalle istituzioni scolastiche per altri adempimenti. Inoltre l’iscrizione avverrà nel comparto di investimento garantito.
Il comma 7 prevede la possibilità di recesso, per il dipendente iscritto mediante modalità di silenzio assenso. Una volta iscritto, il dipendente riceverà una comunicazione dal Fondo Espero contenete i seguenti dati:
“a) l’avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l’iscrizione nonché i flussi di finanziamento attivati e gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l’adesione mediante silenzio-assenso e le altre scelte di investimento disponibili;
c) la documentazione di cui all’art. 6, comma 5, del “Regolamento Covip del 22 dicembre 2020” e le indicazioni di cui all’art. 6, comma 6, del suddetto regolamento;
d) la possibilità del recesso ai sensi dell’art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l’esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del “Fondo” ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall’art. 6, comma 3″.
L’informazione come abbiamo già visto in precedenza è espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005.
Inoltre per espressa previsione dell’accordo, le amministrazioni dovranno adeguare i contratti di lavoro individuali che i dipendenti sottoscrivono, al fine di informare i dipendenti.
L’art. 5 comma 2 prevede che:
“2. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l’informativa di cui all’art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. L’informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”.
Pertanto, il Ministero dell’istruzione fornirà una specifica informativa al personale in merito all’accordo e alle nuove modalità di adesione al Fondo di previdenza complementare e in tale informativa sarà indicato il termine e le modalità con cui comunicare l’eventuale volontà di non aderire.
Inoltre per avere certezza che l’informativa sia recepita da ogni dipendente, sarà necessario prevedere un metodo di comunicazione che “garantisca la certezza della data di ricezione”, questo per garantire una maggiore tutela del lavoratore.
L’articolo 6 prevede le modalità di recesso già indicate precedentemente.
Entro il termine di 30 giorni il lavoratore può presentare senza costi, la volontà di recedere formalmente dal Fondo.
Il termine di 30 giorni decorre dalla data di adesione.
Tale diritto può essere esercitato attraverso l’invio di comunicazione formale da inviare tramite posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al Fondo.
Il Fondo, provvede a rimborsare il lavoratore delle somme eventualmente prelevate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del lavoratore del recesso.
Entro il 10 del mese successivo a quello in cui i dipendenti hanno esercitato diritto di recesso, il Fondo comunica alle amministrazioni i nominativi di chi ha usufruito del diritto di recesso.
All’art. 6 comma 5 si legge che:
“5. Entro il 10 del mese, il “Fondo” comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all’art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari”.
Quindi per riassumere, le amministrazioni comunicano al Fondo gli iscritti mediante silenzio assenso mentre il Fondo comunicherà chi ha esercitato il diritto di recesso.
Alla fine dell’accordo si legge la seguente dichiarazione:
“Le parti sono concordi nel valutare l’estensione delle disposizioni del presente accordo relative all’adesione mediante silenzio-assenso anche al personale a tempo determinato, con particolare riferimento ai rapporti annuali o a quelli di durata coincidente con quella dell’anno scolastico […]”.
Si prevede dunque, di estendere in futuro la disciplina contenuta nell’accordo anche al personale a tempo determinato.