Scuola PSB Consulting – 27/11/2023 – Attività negoziali delle istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
La Dott.ssa Anna Maria Stammitti dopo il suo articolo del 20 novembre scorso continua con:
“Attività negoziali delle istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023“.
Procedure nelle attività negoziali di importo sotto soglia comunitaria.
Propone questo comunicato alla luce della emanazione da parte del MIT del decreto 0000298 del 20.11.2023 recante ad oggetto “Procedure per affidamento ex art. 50 del D. Lgs. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.
Il Decreto impone di riflettere ancora sulla normativa prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in riferimento alle procedure di cui all’art. 50 “Procedure per l’affidamento”, relative agli importi di appalti sotto soglia comunitaria.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
___________
Contributo a cura della Dott.ssa Annamaria Stammitti.
Attività negoziali delle istituzioni scolastiche dopo la pubblicazione del d. lgs. 36 del 31 marzo 2023
Procedure nelle attività negoziali di importo sotto soglia comunitaria
Nuove soglie di rilevanza comunitaria a decorrere dall’1.01.2024 – BIENNIO 2024-2025
Alla luce della emanazione da parte del MIT del decreto 0000298 del 20.11.2023 recante ad oggetto “Procedure per affidamento ex art. 50 del D. Lgs. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” riflettiamo ancora sulla normativa prevista dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in riferimento alle procedure di cui all’art. 50 “Procedure per l’affidamento”, relative agli importi di appalti sotto soglia comunitaria.
Orbene, riandando alle origini, quindi alla legge delega del Governo n. 78/2022, tra i criteri direttivi di riferimento per la stesura e successiva pubblicazione del nuovo Codice, uno doveva essere la “semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei princìpi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali”.
Quindi, avendo a mente tale criterio, è stato comprensibile interpretare il contenuto dell’art. 50 comma 1, nel senso di uno snellimento ed una semplificazione già sperimentati nelle procedure legate al periodo emergenziale, di cui ai due decreti Semplificazioni, il D.L. 76/2020 ed il D.L. 77/2021, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 120/2020 e 108/2021, pur nella considerazione di una limitazione di fatto della discrezionalità delle Stazioni appaltanti nelle procedure legate agli appalti sotto soglia (sempre però in caso di interesse non transfrontaliero).
Sostanzialmente il nuovo Codice, indicando alle stazioni appaltanti di “procedere” come indicato all’art. 50, comma 1, detta delle indicazioni precise, come argomentato dalla sottoscritta nell’articolo della scorsa settimana.
Anche moltissimi professionisti ed esperti del settore, commercialisti, avvocati, si sono pronunciati sulla tematica, orientandosi verso la considerazione sopra espressa, cioè verso una sostanziale limitazione della discrezionalità della Stazioni Appaltanti nelle procedure legate agli appalti sotto soglia (sempre in caso di interesse non transfrontaliero), ma con il fine ultimo del conseguimento del “risultato” con la massima tempestività, attraverso la semplificazione e lo snellimento di procedure di affidamento di importo modesto.
Contemporaneamente, però, i medesimi esperti hanno sollecitato, in diverse circostanze e momenti di confronto, maggiori precisazioni, anche volte a chiarire la effettiva libertà, per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti concedenti, di scegliere, di volta in volta, le procedure ritenute più idonee nella fattispecie di affidamento che dovessero espletare.
In questa situazione rappresentata, è stata appunto pubblicata la nota di chiarimento da parte del MIT, nella quale si ribadiscono i principi che si intendono perseguire ed i criteri posti alla base di procedure più snelle e semplificate, finalizzate al raggiungimento del “risultato” con tempestività, sempre nel rispetto dei principi di cui al Libro I, parte I e II del nuovo codice degli appalti, ma non viene contemporaneamente escluso il ricorso, da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, a procedure aperte o ristrette, in applicazione e nel rispetto della direttiva europea 2014/24/UE.
Si ritiene che vada accolto con soddisfazione tale approfondimento del MIT, che evidentemente era necessario per chiarire in maniera definitiva l’interpretazione corretta relativamente alle decisioni da adottare nelle procedure in argomento.
Si coglie l’occasione per dare anche notizia della pubblicazione delle nuove soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n. 36/2023, in vigore dal 1 gennaio 2024, per gli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.
Per effetto dei Regolamenti europei, le nuove soglie aggiornate sono le seguenti:
SETTORI ORDINARI
- 143.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità;
- 221.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni;
- 5.538.000 euro per gli appalti di lavori pubblici.
SETTORI SPECIALI
- 443.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
- 5.538.000 euro per gli appalti di lavori.
CONCESSIONI
- 5.538.000 euro.