Scuola PSB Consulting – 27/11/2023 – L’idoneità al servizio del personale scolastico e le nuove tipologie di inidoneità alla luce dalla sentenza della Corte di Cassazione dell’1/03/2022 n. 6742
Fonte: https://scuola.psbconsulting.it/
Pubblicato il 24/11/2023 da Valentina Lombardo
La Dott.ssa Valentina Lombardo in questo suo ultimo articolo si occupa di
“Idoneità al servizio del personale scolastico e le nuove tipologie di inidoneità alla luce dalla sentenza della Corte di Cassazione dell’1/03/2022 n. 6742”.
Nella prima parte dell’articolo si affronta la tematica, anche su base normativa poiché la Dott.ssa Lombardo ne fa un elenco minuzioso, dell’idoneità al servizio intesa come
“l’insieme delle capacità allo svolgimento di una determinata attività lavorativa e delle specifiche mansioni ad essa connesse, senza rischi concreti per la salute del lavoratore e dell’ambiente in cui è inserito. Il parametro valutativo fa, quindi, riferimento alla capacità lavorativa specifica, declinata attraverso le mansioni in cui questa deve articolarsi nel contesto dell’inquadramento professionale ma tenendo conto anche delle attitudini professionali maturate dal dipendente”.
E naturalmente l’articolo fa riferimento a tutto quanto riguarda l’inidoneità al servizio e di come procedere per il suo riconoscimento nei confronti del personale scolastico.
Occorre distinguere tra due tipologie di inidoneità del personale:
- inidoneità psicofisica permanente assoluta: intendendosi per essa “lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- inidoneità psicofisica permanente relativa: per tale intendendosi “lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.
È opportuno precisare che accanto alle inidoneità che riguardano la sfera psichica e fisica del dipendente il Regolamento contempla un’ulteriore forma di inidoneità, ovvero quella che consegue all’accertamento sanitario del personale che abbia superato il primo periodo di assenza, con diritto alla conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (art. 3, comma 3, lett. a).
Per il Comparto Scuola il riferimento normativo è l’art. 17 del CCNL del 29/11/2007, norma che continua a trovare applicazione anche dopo la stipula del successivo contratto del 19/04/2018 in forza del richiamo ivi operato dal comma 10 dell’art. 1.
Nella seconda parte dell’articolo la dott.ssa Lombardo ci parla delle nuove forme di inidoneità: l’incapacità didattica e quella per scarso rendimento individuate da una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (01/03/2022 n. 6742) che pone l’attenzione su due tipologie di inidoneità al servizio del personale scolastico che nulla hanno a che vedere con le condizioni di salute del dipendente.
Si tratta delle cc.dd. inidoneità per incapacità didattica e per scarso rendimento che vengono ampiamente approfondite dalla nostra autrice che commenta gli estremi della suddetta sentenza.
Presentazione a cura della Dott.ssa Paola Perlini.
___________
Contributo a cura della Dott.ssa Valentina Lombardo.
L’idoneità al servizio del personale scolastico e le nuove tipologie di inidoneità alla luce dalla sentenza della Corte di Cassazione dell’1/03/2022 n. 6742
Per idoneità al servizio si intende l’insieme delle capacità allo svolgimento di una determinata attività lavorativa e delle specifiche mansioni ad essa connesse, senza rischi concreti per la salute del lavoratore e dell’ambiente in cui è inserito.
Il parametro valutativo fa, quindi, riferimento alla capacità lavorativa specifica, declinata attraverso le mansioni in cui questa deve articolarsi nel contesto dell’inquadramento professionale ma tenendo conto anche delle attitudini professionali maturate dal dipendente.
La normativa riguardante la inidoneità al servizio del personale scolastico è contenuta in numerose disposizioni:
- D.P.R. 461 del 29/10/2001 – Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
- Decreto MEF 12/02/2004 – Criteri organizzativi per l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario;
- D.P.R. n. 171 del 27/07/2011 – Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’art. 55-octies del DLgs. 165/2001;
- MEF DCST Nota 981 del 18/06/2018 – Integrazione delle Linee guida di cui alla circolare 972/2015 in tema di accertamenti medico-legali di idoneità al servizio da parte delle commissioni mediche di verifica.
Il D.P.R. n. 171 del 27/07/2011 contiene il Regolamento che disciplina la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici nel caso di inidoneità psicofisica ai sensi dell’articolo 55-octies del Decreto Legislativo n. 165/2001 (modificato dal decreto legislativo n. 150/09).
Occorre distinguere tra due tipologie di inidoneità del personale:
- inidoneità psicofisica permanente assoluta: intendendosi per essa “lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
- inidoneità psicofisica permanente relativa: per tale intendendosi “lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento”.
È opportuno precisare che accanto alle inidoneità che riguardano la sfera psichica e fisica del dipendente il Regolamento contempla un’ulteriore forma di inidoneità, ovvero quella che consegue all’accertamento sanitario del personale che abbia superato il primo periodo di assenza, con diritto alla conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (art. 3, comma 3, lett. a).
Per il Comparto Scuola il riferimento normativo è l’art. 17 del CCNL del 29/11/2007, norma che continua a trovare applicazione anche dopo la stipula del successivo contratto del 19/04/2018 in forza del richiamo ivi operato dal comma 10 dell’art. 1.
La norma collettiva prevede che il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi superati i quali, in casi particolarmente gravi, è riconosciuta la possibilità al lavoratore che ne faccia richiesta, di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento economico (art. 17, comma 1 e 2 CCNL 29/11/2007).
Prima di concedere su richiesta del dipendente l’ulteriore periodo di assenza, l’Amministrazione procede all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (art. 17, comma 3 CCNL 29/11/2007).
Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell’accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
Avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio
L’iniziativa per l’avvio della procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica permanente spetta:
- all’Amministrazione di appartenenza del dipendente;
- al dipendente interessato.
Se il dipendente presta servizio in un’amministrazione diversa rispetto a quella di appartenenza, la procedura è attivata dall’amministrazione di appartenenza su segnalazione di quella presso cui il dipendente presta servizio.
Giova precisare che l’attivazione della procedura di verifica, sia d’ufficio che ad istanza di parte, è subordinata al requisito della conferma in ruolo del dipendente.
Il dipendente può presentare al Dirigente Scolastico istanza per l’avvio della procedura in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova.
L’istanza, corredata da idonea documentazione medica, dovrà essere trasmessa, senza indugio, all’organo deputato alla verifica.
Per quanto concerne l’iniziativa d’ufficio, l’art. 3 del Regolamento di cui al DPR n. 171/20117, prevede che l’Amministrazione, nella persona del Dirigente della sede di titolarità, ha l’obbligo di attivare la procedura finalizzata all’accertamento dell’idoneità psicofisica del dipendente in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:
- assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento;
- disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;
- condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.
Nell’ipotesi prevista dalla lettera a), ovvero quella relativa al superamento del periodo di comporto di cui al predetto art. 17 del CCNL del 2007, come superiormente illustrato, l’Amministrazione, prima di concedere l’eventuale ulteriore periodo di assenza per malattia, procede, dandone preventiva comunicazione all’interessato, all’accertamento delle condizioni di salute dello stesso, per il tramite dell’organo medico competente, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di permanente inidoneità psicofisica assoluta o relativa.
Ferma restando la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di superamento del periodo di comporto previsto dai contratti collettivi di riferimento, l’Amministrazione procede alla risoluzione del rapporto di lavoro qualora, a seguito dell’accertamento medico, emerga un’inidoneità permanente psicofisica assoluta.
Qualora, invece, il Dirigente, ravvisi nel comportamento del dipendente la presenza di disturbi psichici gravi o condizioni fisiche tali da far presumere, rispettivamente, l’esistenza dell’inidoneità psichica o fisica permanente assoluta o relativa al servizio, può chiedere che il dipendente sia sottoposto a visita da parte dell’organo medico competente, dandone immediata e contestuale comunicazione al dipendente interessato il quale potrà incaricare un medico di parte dal quale farsi assistere fino alla conclusione della procedura.
Da quanto sopra, emerge che mentre nel primo caso l’iniziativa del dirigente scatta in presenza di elementi oggettivi ed in un preciso momento temporale (quello relativo al superamento del periodo di comporto), nel secondo caso l’avvio della procedura discende da una precisa valutazione del comportamento del dipendente da parte del datore di lavoro.
La richiesta di accertamento deve essere:
- indirizzata alla Commissione medica di verifica (CMV) presso il Ministero delle Economie e delle Finanze, di norma incardinata a livello delle Ragionerie dello Stato competenti per territorio;
- accompagnata da una relazione dalla quale si evincano le assenze per malattia che abbiano portato al superamento del periodo di comporto ovvero i fatti integrati da comportamenti del dipendente che il dirigente abbia valutato come possibili conseguenze di patologie esistenti a livello psichico o fisico.
Si rileva che nella relazione il Dirigente Scolastico dovrà limitarsi a rappresentare i fatti, evitando il riferimento ad ipotesi di diagnosi che sono di stretta competenza medica;
unitamente alla relazione potrà essere trasmessa eventuale documentazione medica agli atti della scuola.
Misure cautelari attivabili nelle more dell’effettuazione della visita ex art. 6 DPR n. 171/2011
Nelle more dell’effettuazione della visita richiesta presso la Commissione medica di verifica, in presenza di specifici presupposti normativamente previsti, il legislatore ha riconosciuto la possibilità in capo al Dirigente Scolastico di disporre la sospensione cautelare del dipendente.
Preme evidenziare che la sospensione cautelare disciplinata dall’art. 6 DPR n. 171/2011 si differenzia – per natura giuridica e trattamento economico – da quella adottata all’esito del procedimento disciplinare, nonché da quella disciplinata agli artt. 91 e 92 del d.P.R. n. 3/1957, adottata dall’USR nei casi in cui il dipendente sottoposto a procedimento penale abbia posto in essere condotte suscettibili di integrare reati gravi (sospensione facoltativa) ovvero sia stato sottoposto dall’autorità penale a misura interdittiva della libertà personale (sospensione obbligatoria).
Ed invero, l’art. 6 del Regolamento prevede l’adozione della misura cautelare della sospensione dal servizio per una durata massima complessiva di 180 giorni (salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi) nelle seguenti ipotesi:
- in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
- in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;
- in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.
Nelle ipotesi previste dalle lettere a) e b) l’Amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita, avviando senza indugio la procedura per l’accertamento dell’inidoneità psicofisica del dipendente.
Durante la sospensione è corrisposta una indennità’ pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi ed il relativo periodo è computato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio.
Qualora, invece, ricorra la fattispecie di cui alla lett. c), l’Amministrazione può disporre la sospensione cautelare, provvedendo per un nuovo accertamento.
In tal caso al dipendente sospeso sarà corrisposta una indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale.
In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, l’Amministrazione potrà risolvere il rapporto di lavoro con preavviso.
Come emerge dal dettato normativo, la sospensione di cui all’art. 6 del Regolamento rientra nella discrezionalità del Dirigente Scolastico che, al ricorrere di determinati presupposti, può ritenere opportuno, nell’esclusivo interesse dell’intera comunità educante nonché del dipendente medesimo, allontanare quest’ultimo – sino alla data di effettuazione della visita medica di idoneità e comunque per non più di 180 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento – allorché sussista un potenziale pericolo per l’incolumità di tutta la comunità scolastica.
La sospensione è disposta con provvedimento motivato del Dirigente e, salvo casi d’urgenza, è preceduta da una comunicazione all’interessato che, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.
Esiti della verifica e conseguenze sul rapporto di lavoro
La visita effettuata dalla Commissione medica avente ad oggetto l’accertamento della idoneità del dipendente, potrà concludersi con uno dei seguenti esiti:
- idoneità;
- inidoneità permanente, assoluta o relativa;
- inidoneità temporanea, assoluta o relativa.
Il Dirigente Scolastico, a seguito della notifica del verbale di accertamento dell’idoneità del dipendente in malattia o sospeso dal servizio ex art. 6 del Regolamento, dovrà invitarlo a riassumere servizio.
Ricevuta la comunicazione, il dipendente dovrà, pertanto, presentarsi a scuola e ciò anche prima dello scadere degli ulteriori 18 mesi concessi a norma dell’art. 17, comma 2 del CCNL 2007.
Qualora si rifiuti di riassumere servizio il suo rapporto di lavoro si risolverà con atto del Dirigente che accerti e dichiari l’avvenuto superamento del periodo di comporto.
Solo l’inidoneità psicofisica permanente assoluta costituisce il presupposto legittimante la risoluzione anticipata del contratto di lavoro.
Sul punto, infatti, l’art. 8 DPR 171/2011 dispone che qualora il dipendente sia risultato inidoneo permanentemente rispetto a qualsiasi attività lavorativa il Dirigente, previa comunicazione all’interessato, risolve il rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso.
Allorché, invece, ricorra il caso dell’inidoneità permanente relativa, è previsto in capo al datore di lavoro il potere/dovere di porre in essere ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente, anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione professionale.
In tal caso, nel verbale di accertamento medico, la Commissione indica le mansioni “controindicate”, cioè pregiudizievoli in ragione delle infermità e delle menomazioni riscontrate al dipendente.
Nel caso di inidoneità a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’amministrazione potrà adibire il lavoratore a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o eventualmente a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione.
Se non sono disponibili nella dotazione organica posti corrispondenti ad un profilo di professionalità adeguata in base alle risultanze dell’accertamento medico, l’amministrazione colloca il dipendente in soprannumero, rendendo indisponibili, sino a successivo riassorbimento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
Qualora il dipendente venga adibito a mansioni inferiori, il medesimo ha diritto alla conservazione del trattamento economico fisso e continuativo corrispondente all’area ed alla fascia economica di provenienza mediante la corresponsione di un assegno ad personam riassorbibile con ogni successivo miglioramento economico.
Nuove forme di inidoneità: l’incapacità didattica e quella per scarso rendimento
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro (01/03/2022 n. 6742) pone l’attenzione su due tipologie di inidoneità al servizio del personale scolastico che nulla hanno a che vedere con le condizioni di salute del dipendente.
Si tratta delle cc.dd. inidoneità per incapacità didattica e per scarso rendimento.
La sentenza in commento riguarda il caso di un giudizio promosso da una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nonché della scuola ove prestava servizio, volto ad ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento con il quale il Dirigente Scolastico, a seguito di accertamenti ispettivi, aveva disposto la dispensa dal servizio ex art. 512 DLgs. n. 297 del 1994 e la conseguente condanna alla reintegrazione ed al risarcimento dei danni.
Sia il Giudice di Prime Cure che la Corte di Appello avevano rigettato la domanda della docente ritenendo corretto il provvedimento di dispensa dal servizio adottato dal Dirigente Scolastico sulla scorta delle indagini ispettive dalle quali era emersa l’incapacità all’insegnamento della docente.
Anche la Corte di Cassazione in funzione di giudice del lavoro, investita della questione, ha confermato le statuizioni della Corte d’Appello, richiamando alcuni importanti principi in materia di inidoneità al servizio del personale scolastico.
In particolare, la Suprema Corte, confermando la vigenza dell’art. 512 Dlgs. n. 297/1994 – rubricato “dispensa dal servizio” – anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 165 del 2001, ha precisato che siffatta norma nel disporre che “il personale di cui al presente titolo, è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento”, prevede tre distinte fattispecie di risoluzione del rapporto che, seppure accomunate dall’essere tutte riconducibili all’istituto della dispensa, non sono sovrapponibili quanto alle cause che legittimano l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione scolastica, potere non dissimile da quello previsto per l’impiego pubblico non contrattualizzato dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 129.
Ad avviso degli Ermellini:
- l’inidoneità fisica, infatti, presuppone l’impossibilità, assoluta o relativa, allo svolgimento delle mansioni, derivante dalle condizioni di salute psico-fisica dell’impiegato (…);
- (…) l’incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell’inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti l’insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive o culturali, che solo come conseguenza inducono prestazioni insoddisfacenti;
- lo scarso rendimento, infine, si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto, non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio.
Osserva la Corte che solo per l’ipotesi dello “scarso rendimento” potrebbe porsi una questione di compatibilità della normativa dettata dal DLgs. n. 297 del 1994, con i principi che regolano il procedimento disciplinare.
Ed invero, diversamente dall’inidoneità al servizio per incapacità didattica, l’inidoneità per scarso rendimento presuppone condotte colpevoli che si prestano meglio a essere indagate nel corso di un procedimento disciplinare che segua le regole e i principi dettati dagli artt. 55 bis e ss. del d.lgs. n. 165/2001.
L’art. 54, comma 3 stabilisce, infatti, che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare e, nei casi più gravi, può condurre al licenziamento del dipendente (art. 55 quater, comma 1, lett. f bis).
Nel caso dell’incapacità didattica, invece, la Cassazione osserva come tale inidoneità non discenda da comportamenti colpevoli della docente e, pertanto, non implica una responsabilità, né postula un giudizio di proporzionalità, poiché la dispensa non ha carattere sanzionatorio, trattandosi di un atto che si limita a constatare l’oggettiva inidoneità a svolgere la funzione di insegnante.
Il giudizio non ha natura discrezionale, proprio perché si muove sul piano dell’accertamento, con la conseguenza che lo stesso, seppure necessariamente valutativo, si deve fondare su dati oggettivi convergenti tra loro e sintomatici della mancanza di attitudine all’impiego.
Alla luce delle superiori argomentazioni, la Suprema Corte ha osservato come l’inidoneità per incapacità didattica sia riconducibile non tanto a un procedimento disciplinare quanto a valutazioni oggettive che, all’esito di un accertamento tecnico, confermano la mancanza di attitudine all’impiego propria del dipendente.
Richiamando siffatti principi i giudici di legittimità evidenziano la correttezza della statuizione della Corte d’Appello laddove ha escluso la natura disciplinare dell’atto contestato e, all’esito della valutazione delle risultanze istruttorie, ha rilevato che in tutte le fonti conoscitive, acquisite dall’Amministrazione prima di disporre la dispensa della docente, erano “presenti, sempre e comunque in maniera ripetuta e coerente, accertamenti di allarmanti lacune, carenze e incapacità univoche e insormontabili”.
Conseguentemente, una volta esclusa la natura disciplinare dell’atto di dispensa per incapacità didattica, non vi è spazio per ritenere direttamente applicabile la disciplina dettata per il procedimento disciplinare ex art. 55 bis, comma 2 DLgs. n. 165/2001, e, pertanto, la docente non può invocare l’illegittimità dell’atto per la mancata audizione personale che la ricorrente asserisce non essere mai stata disposta.
Sul punto, la Suprema Corte precisa che il diritto di difesa della dipendente è stato comunque garantito attraverso la comunicazione di avvio del procedimento disciplinata in via generale dall’art. 7 L. n. 241/1990 che, nel caso di specie, era stata debitamente notificata alla ricorrente, nonché dagli altri strumenti idonei a garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento amministrativo (accesso agli atti dell’ispezione, concessione di un termine per la presentazione di osservazioni e documenti, audizioni del dipendente nel corso della verifica, ecc…).
Ed ancora
La Corte di Cassazione rileva, altresì, che la docente non potrà invocare l’applicazione dell’art. 514 del Dlgs. n. 297/1994 poiché la norma, nel prevedere il collocamento fuori ruolo a domanda e l’utilizzazione in altri compiti compatibili con la preparazione culturale e professionale, si riferisce al solo personale dichiarato inidoneo per motivi di salute e non è estensibile alla dispensa per incapacità didattica.
La docente pertanto non potrà richiedere un’utilizzazione su altra mansione o presentare un ricorso in quanto il provvedimento di incapacità didattica non ha un valore disciplinare, quanto invece di attestazione di una carenza fondamentale per il ruolo svolto.