Sinergie di Scuola – 01/06/2016 – La legge di conversione del Decreto Scuola è la 89/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2016 è pubblicata la legge n. 89 del 26/05/2016 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca”.
La legge è entrata in vigore il 29 maggio, ma per alcune misure, per essere efficaci, saranno necessari i successivi decreti ministeriali.
Riportiamo di seguito una sintesi del commento della Flc Cgil alle principali misure introdotte dalla legge.
Correzioni alle deleghe previste dalla legge 107/15
Formazione iniziale dei docenti: nella definizione dei principi per l’esercizio della delega sul percorso formativo per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole secondarie viene corretta la dizione “apprendistato” (punto 3.2) e correttamente sostituita con “tirocinio”.
Sistema integrato 0-6: nella definizione dei principi per l’esercizio della delega sul “sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni” l’espressione “livelli essenziali” è sostituita da “fabbisogni standard”. Il passaggio dalle parole “livelli essenziali” alle parole “fabbisogni standard” mette in discussione il ruolo dell’Istruzione nel percorso 0-6.
Modifiche procedure di assunzione a tempo indeterminato dei docenti
Nella legge di conversione sono state introdotte alcune norme relativamente al personale precario e alle assunzioni per il 2016/2017.
Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato dei docenti potranno essere effettuate entro il 15 settembre 2016: in questo modo si dovrebbe garantire l’assunzione anche economica che non sarebbe stata possibile mantenendo la scadenza tradizionale del 31 agosto, visto il prolungarsi delle operazioni di mobilità.
Analoga scadenza è definita per la validità delle graduatorie dei concorsi ordinari: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 15 settembre sono utili per le assunzioni 2016/2017.
Per la scuola dell’infanzia, che non è stata interessata dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, si introducono alcuni correttivi che permettono di sanare la situazione dei docenti ancora inclusi nelle graduatorie del concorso 2012 e che non sono stati assunti nel 2015/2016:
- Per la quota del 50% riservata ai concorsi, fino alla pubblicazione delle graduatorie del concorso 2016, si utilizzano, nelle regioni ove sono presenti, le graduatorie del concorso 2012
- I docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012 che non siano assunti nella loro regione, possono presentare domanda volontaria per essere assunti nelle altre regioni indicando l’ordine delle stesse
- Chi presenta la domanda di assunzione nelle altre regioni e non accetta la proposta di nomina sarà definitivamente cancellato sia dalla graduatoria del concorso che da quella ad esaurimento (qualora vi sia inserito)
- La quota riservata alle assunzioni nelle altre regioni non può superare il 15% dei posti disponibili
- Al termine delle assunzioni per il 2016/2017 le graduatorie del concorso 2012 sono soppresse
- Le assunzioni dalle graduatorie del concorso 2016 saranno effettuate nel triennio sui posti effettivamente disponibili e non su quelli messi a concorso.
Deroga vincolo assegnazioni provvisorie
È prevista la deroga al vincolo triennale di permanenza per i neo assunti (previsto nella legge 128/14) nella mobilità annuale (assegnazione provvisoria) anche per il prossimo anno scolastico 2016-2017, visto che la legge 107/15 lo ha previsto per la mobilità straordinaria, mentre per le assegnazioni provvisorie la deroga riguardava solo per l’anno in corso.
I posti disponibili per le assegnazioni provvisorie saranno non solo quelli disponibili nell’organico dell’autonomia (diritto più potenziamento) ma anche quelli in deroga ai sensi del comma 69 sempre della legge 107/15 (organico di fatto).
Si tratta di un provvedimento molto atteso da parte di tutti i neo assunti, in particolare per gli assunti in fase B e C da GAE, i quali non sanno ancora in quale provincia potranno acquisire la titolarità definitiva. Avere la possibilità di chiedere anche l’assegnazione provvisoria, in caso di trasferimento lontano dal luogo di residenza, è una opportunità che era stata chiesta da tutti i sindacati, come impegno congiunto, al momento della firma definitiva del contratto sulla mobilità l’8 aprile scorso.
Pagamento dei supplenti brevi
Un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge fisserà i termini per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie al personale docente e ATA che abbia prestato servizio nelle scuole. In ogni caso il pagamento del supplente deve avvenire entro il trentesimo giorno che segue l’ultimo giorno del mese in cui si è lavorato. Sempre che vi siano soldi iscritti in bilancio. Per facilitare, dal punto di vista amministrativo, il pagamento del supplente, quest’ultimo, sarà dotato di un codice identificativo univoco che corrisponderà alla sua partita stipendiale e che lo seguirà fino all’eventuale immissione in ruolo. Se non verranno rispettati questi termini di pagamento la responsabilità ricadrà sui dirigenti interessati. Gli adempimenti connessi concorreranno inoltre alla valutazione dei dirigenti.
Incremento compensi commissari di concorso
È previsto uno stanziamento di 8 milioni di euro per incrementare (raddoppiare) il compenso dei componenti delle commissioni del concorso 2016.
Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori
L’art. 2 ter introdotto durante l’esame in Senato, riduce il numero minimo di crediti formativi (CFU) riconoscibili dalle Università, per coloro che abbiano frequentato i percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Come è noto, la legge 107/15 al comma 51 prevedeva che i CFU riconoscibili fossero minimo 100 per i percorsi biennali e minimo 150 per quelli triennali. Le modalità di riconoscimento dovevano essere disciplinate, secondo specifiche tabelle di confluenza, con un regolamento del Ministro dell’Istruzione sentiti i ministri competenti. L’articolo 2 ter, modificando l’ultimo periodo del citato comma 51 della legge 107/15, prevede che:
- per i percorsi biennali il numero dei crediti riconoscibili scenda da 100 a 40
- per i percorsi triennali il numero di crediti riconoscibili scenda da 150 a 62.
In ogni caso la richiesta di riconoscimento potrà essere presentata dagli studenti solo dopo l’emanazione del citato Regolamento.
Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole
La norma è finalizzata alla prosecuzione degli interventi per il ripristino e il decoro degli edifici scolastici con uno stanziamento di 64 milioni di euro per il 2016. Dunque, le scuole anche per l’a.s. 2016/2017 potranno acquistare i servizi di pulizia e ausiliari direttamente avvalendosi delle stesse imprese che glieli avevano assicurati a marzo 2014.
Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità
La norma prevede che, a partire dal 2017, siano stanziati 12,2 milioni di euro annui che andranno alle scuole paritarie se accoglieranno studenti disabili. Il finanziamento del fondo avverrà riducendo il fondo denominato “La Buona scuola”, contenuto nel comma 202 della legge 107/15 che prevede finanziamenti per il “miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica.