Sinergie di Scuola – 02/08/2023 – Acquisizione di beni e servizi, principio del DNSH e verifica dei Criteri Ambientali Minimi – Alcuni esempi riferiti a varie tipologie di acquisto.
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
Analizziamo i seguenti casi di acquisto con riferimento alla necessità di rispondere ai criteri della check list relativa alla scheda 3 per la verifica del DNSH “Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche” e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM):
- Acquisto di un “carrello alimentato” per contenere pc devices
- Acquisto di un “microscopio digitale collegabile ad un pc”
- Acquisto di “plastici di parti del corpo umano per i laboratori di scienze”
- Acquisto di uno “strumento a corda, o di un tamburo”
- Acquisto di un “microfono”
- Acquisto di una “tastiera digitale collegabile al pc”.
La circolare del MEF-RGS n. 33 del 13/10/2022 contiene, in allegato, una Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH, guida che, si precisa, “è uno strumento di orientamento e supporto e che Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati”. Occorre inoltre tener presente che la Guida non è un documento immutabile ma che, al contrario, è suscettibile di modifiche e aggiornamenti, per cui ogni riferimento diventa di libera fruizione.
La guida contiene, tra l’altro, le schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento e check list; per l’investimento “Scuola 4.0”, in particolare, è prevista la correlazione con l’applicazione della “Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”, che dovrà essere utilizzata per la valutazione di conformità al principio DNSH per l’acquisto di beni e attrezzature digitali.
Per capire quindi se e quando valutare l’applicabilità del principio del DNSHS, occorre distinguere in quale categoria commerciale rientrano i beni che si intende acquistare: a tale proposito la Guida (pag. 98 e segg.) precisa che la scheda n. 3 fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano l’acquisto di computer ed apparecchiature elettriche ed elettroniche correlati ai seguenti codici NACE:
26: Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica conformemente alla classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006
Nel dettaglio questi sono:
Dispositivi fissi
- Computer fissi
- Computer desktop (desktop)
- Computer desktop integrati
- Desktop thin client
- Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)
- Display di computer (monitor)
- Server
- Stampanti, fotocopiatori e servizi di print© management e relativo materiale di consumo
Dispositivi portatili
- Computer portatili
- Computer portatili (notebook)
- Notebook 2 in 1
- Mobile thin client
- Stazioni di lavoro mobili
- Tablet
- Smartphone
Nei Chiarimenti e FAQ del 14 gennaio 2023 si legge tra l’altro:
“2. Le Istruzioni operative prevedono nella predisposizione del piano finanziario per l’azione 1 – Next generation classrooms alcuni limiti percentuali per tipologia di spesa. In particolare, ci si riferisce alle spese di acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software, etc.) con una spesa minima del 60%. Nell’ambito della quota minima del 60% è possibile acquistare attrezzature e accessori necessari per utilizzare al meglio le tecnologie?
Sì, è possibile, in quanto, in coerenza con il target della linea di investimento, nella quota minima del 60% sono ricomprese tutte le dotazioni tecnologiche necessarie per la trasformazione degli ambienti di apprendimento, quali attrezzature e dispositivi digitali, attrezzature didattiche integrate con la tecnologia, app, software, contenuti digitali, altri beni e accessori necessari per la migliore fruizione didattica delle tecnologie (a titolo esemplificativo, attrezzature per la connettività, carrelli di ricarica, armadi e tavoli tecnologici, tavoli multifunzione, etc.), ovvero tutti quei beni in grado di abilitare l’utilizzo delle tecnologie e l’adozione di metodologie didattiche innovative negli ambienti trasformati”.
Si ritiene pertanto che i carrelli di ricarica siano da comprendere tra i dispositivi portatili (sono considerati “stazioni di lavoro mobili” e, ad esempio, un carrello con 24 dispositivi può essere indicato come KIT 4 dispositivi per 6 ambienti digitali) e quindi soggetti alla verifica del principio del DNSH.
A maggior ragione, si ritiene che una “tastiera digitale collegabile al pc” e un “microfono” (se per il pc) siano parti di computer fissi e quindi soggetti alla verifica del principio del DNSH.
Per il rispetto dei CAM (Criteri Minimi Ambientali), occorre fare riferimento al punto 5 – capoverso 3 della Guida sopra citata, ove si legge che i CAM in vigore a settembre 2022 sono 18 e si riferiscono, tra l’altro, ad Arredi per interni e Stampanti. Visto che il carrello alimentato per contenere i PC è considerato attrezzatura informatica e non arredo, si ritiene che per questo bene non debba essere richiesta la certificazione CAM.
Per quanto riguarda invece il “microscopio digitale collegabile ad un pc”, la Guida non comprende espressamente tale apparecchiatura tra quelle cui siano riferibili vincoli DNSH, ma limita gli interventi a due specifiche categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (vedi pag. 99).
Gli interventi possono essere collegati alle due categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche seguenti:
- PC Desktop, PC Portatili, Smartphone, Tablet e Server
- Apparecchiature per stampa, copia e multifunzione e servizi di Print&Copy.
Il microscopio in argomento inoltre è riconducibile al codice NACE 26/categoria ATECO 26.70, classe che non comprende i microscopi elettronici e protonici, per cui non si ritiene sia soggetto alla verifica del principio del DNSH. Tuttavia, dato che può essere incluso tra le AEE (apparecchiatura elettrica/elettronica) di cui alla Direttiva 2012/19/EU del 4/07/2012, e che la Guida, come detto all’inizio, è uno strumento di orientamento e supporto e che Rimane in capo alle Amministrazioni titolari la responsabilità di assicurare la conformità ai requisiti DNSH degli interventi finanziati, nulla impedisce di chiedere al fornitore un’autocertificazione ai fini DNSH anche per questo bene.
Si ritiene infine di poter escludere dall’applicabilità del principio del DNSH sia lo “strumento a corda, o di un tamburo” che “plastici di parti del corpo umano per i laboratori di scienze”.