Sinergie di Scuola – 02/02/2015 – Ferie non godute in caso di assenza per gravi patologie
Con orientamento applicativo SC085 del 18/01/2015 l’Aran ha risposto alla seguente domanda: “In caso di assenza per gravi patologie, quando sarà possibile per l’assistente amministrativo usufruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo?”.
L’Agenzia ha ricordato che per quanto concerne la fruibilità del periodo di ferie maturate e non godute, l’art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, stabilisce che:
“In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA“.
Pertanto, l’assistente amministrativo potrà fruire le ferie maturate nell’anno precedente entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Sulla tematica delle ferie, in relazione alla normativa introdotta con l’art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, l’Aran ricorda che è intervenuta la Ragioneria Generale dello Stato, la quale, con il parere prot. n. 94806 del 9.11.2012, ritiene che il diritto alle ferie, di carattere irrinunciabile, gode nell’ordinamento italiano di una tutela rigorosa di rilievo costituzionale, atteso che l’art. 36 della Cost. prevede testualmente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Inoltre, anche i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, nel prevedere la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, pongono precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime, disponendo la loro trasportabilità all’anno successivo non oltre il mese di aprile per motivate esigenze del lavoratore, e non oltre il mese di giugno per esigenze organizzative dell’amministrazione.
Per le ferie maturate e non godute nei periodi precedenti, invece, secondo l’Aran il riferimento è da rinvenire negli artt. 36 della Costituzione e nell’2109 del Codice Civile. Dal combinato disposte delle due norme risulta che le ferie, essendo un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore, qualora siano maturate e non godute per causa indipendente dalla sua volontà, come può essere una grave patologia, potranno essere fruite dallo stesso, anche per motivate esigenze, al di là dei termini stabiliti dall’art. 13 del CCNL sopra citato, ma sarà l’amministrazione, eventualmente, a fissare i termini di fruizione delle stesse in applicazione dell’art. 2109 cc (le ferie sono assegnate dal datore di lavoro tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore).