Sinergie di Scuola – 02/02/2015 – Split payment, finalmente il decreto di attuazione
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, ha finalmente firmato l’attesissimo decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015.
In attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, il Mef ha reso disponibile il testo del decreto e la relazione.
In base al meccanismo dello split payment, ricordiamo, le Pubbliche amministrazioni, anche se non rivestono la qualità di soggetto passivo dell’Iva, sono tenute a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Il decreto precisa tra l’altro che la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali l’esigibilità dell’imposta sia successiva a tale data. Il provvedimento definisce anche le modalità di versamento dell’imposta.
Cosa cambia per i fornitori
I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le p.a., devono emettere la fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. Non sono pertanto più tenuti al pagamento dell’Iva.
Cosa cambia per le p.a.
L’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui sopra diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta
anticipata al momento della ricezione della fattura.
Il versamento dell’IVA dovuta deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
- per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici”;
- per le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato;
- per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui sopra, direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Le pubbliche amministrazioni possono, in ogni caso, effettuare, entro la scadenza del 16, distinti versamenti per l’IVA dovuta così come segue:
- in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile.
Se la p.a. è soggetto passivo dell’IVA
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, devono annotare le relative fatture nell’apposito registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L’imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità o, eventualmente, del relativo trimestre.
Applicazione delle nuove regole
Come già anticipato nel precedente comunicato Mef, le disposizioni del decreto si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.
Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.
Il tutto, quindi, è ancora in stand by, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi. Per il momento le scuole devono pertanto preoccuparsi “solo” di accantonare l’Iva dovuta per il pagamento delle fatture dal 1° gennaio 2015 (per le quali pagheranno solo l’imponibile) e procederanno al suo versamento solo quando le procedure saranno adeguate alla nuova disposizione (entro comunque il versamento del 16 aprile). Riteniamo (anzi, auspichiamo) che seguiranno indicazioni più dettagliate in merito allle modalità per effettuare il versamento da parte del Mef o direttamente del Miur.