Sinergie di Scuola – 03/11/2015 – La maestra elementare non può diventare avvocato
L’insegnante di scuola elementare, anche se con contratto part-time, non può ottenere l’iscrizione all’albo forense, perché la possibilità è concessa solo agli insegnanti e ricercatori in materie giuridiche.
La decisione è stata assunta dalla Corte di Cassazione, con sentenza 20 – 28 ottobre 2015, n. 21949, intervenuta sul ricorso di una docente di scuola primaria a tempo indeterminato part-time per 16 ore settimanali che aveva presentato richiesta di iscrizione all’albo degli avvocati di Milano, a seguito del prescritto periodo biennale di pratica professionale e del superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense.
Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Milano, e poi anche il Consiglio nazionale forense (CNF), hanno però rigettato l’istanza di iscrizione, ritenendo che, secondo quanto stabilito dalla legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), l’iscrizione è compatibile esclusivamente con l’insegnamento e l’attività di ricerca in materie giuridiche.
Il CNF ha in particolare affermato che, in base alla disciplina dettata dagli artt. 18 e 19 della suddetta legge, la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, e che l’attività di insegnante, seppur part-time, in una scuola primaria statale resta al di fuori delle esenzioni di legge. L’eccezione alla norma sulla incompatibilità riguarda infatti espressamente (quale previsione eccezionale) soltanto gli insegnanti di materie giuridiche.
La Cassazione ha confermato questo orientamento.
Ferma l’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” (art. 18, comma 1, lettera d), l’art. 19, al comma 1, fa salva un’eccezione con riguardo all’ “insegnamento o [al]la ricerca in materie giuridiche nell’università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici”.
Ai fini dell’operatività dell’eccezione alla regola generale dell’incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge dà quindi rilievo non solo al luogo nel quale l’insegnamento o la ricerca si svolge (nelle università, nelle scuole secondarie e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione), ma anche all’ambito disciplinare dell’insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle “materie giuridiche”.
L’univoco tenore letterale dell’art. 19 non ne consente pertanto una lettura estensiva tale da ricomprendere nell’ambito dell’eccezione, in nome dell’unitarietà della funzione docente, anche i docenti della scuola primaria, che insegnanti in materie giuridiche non sono.