Sinergie di Scuola – 04/01/2013 – Se il docente svolge la funzione di RSPP
Una recente risposta ad interpello del Ministero del Lavoro (n. 18 del 19/12/2013) ha affrontato una questione controversa di interesse per il personale scolastico.
In particolare, l’interpellante ha chiesto se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP, a sottoporsi ai corsi di formazione e aggiornamento previsti invece per i lavoratori e i preposti.
Nel rispondere il Ministero ha inquadrato la questione nell’ambito della normativa vigente.
L’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Cosa diversa è invece la formazione specifica prevista dall’art. art. 32, comma 2, del T.U. per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), formazione da svolgere secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.
Sempre l’art. 32, ma questa volta al comma 5 bis, del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che “in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati“.
Il successivo art. 37, comma 14 bis, del T.U. prevede che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati“.
Sulla base del quadro normativo di riferimento e dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), il Ministero del Lavoro ha così ritenuto che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti l’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che “l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso haf ornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica“.
La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.
A ciò deve aggiungersi che fra compiti del RSPP vi è quello di provvedere “all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro”. Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza“.
Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni. La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.