Sinergie di Scuola – 04/12/2013 – Uso del pc del lavoro per scopi privati
Non può essere licenziato il dipendente che usa il computer dell’ufficio per scaricare musica o film gratuitamente. Però è legittimo il licenziamento se utilizza il pc del lavoro per giocare durante l’orario di servizio.
Queste le conclusioni apparentemente contrastanti cui è giunta la Corte di Cassazione con due recenti sentenze.
In realtà, si tratta di due casi ben diversi. Vediamo perchè.
La prima sentenza è la n. 25069 del 7/11/2013, con la quale la Cassazione ha ribaltato la decisione della Corte d’appello di Roma, che aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato ad un lavoratore, che durante l’orario di lavoro aveva utilizzato il computer dell’ufficio per giochi, “provocando, in tal modo, un danno economico e di immagine all’azienda”. Al lavoratore era stato, in particolare, contestato l’utilizzo sistematico, durante l’orario di servizio, del pc aziendale per giocare, provocando così un danno economico e di immagine all’azienda. Era stato infatti calcolato un impiego annuo a tale scopo di circa 260 – 300 ore.
Nel testo della decisione la Suprema Corte scrive che “l’addebito mosso al lavoratore di utilizzare il computer in dotazione ai fini di gioco non può essere ritenuto logicamente generico per la sola mancata indicazione delle singole partite giocate abusivamente dal lavoratore”. Ne consegue che “appare dunque illogica la motivazione della sentenza impugnata che lamenta indicazione specifica delle singole partite giocate, essendo il lavoratore posto in grado di approntare le proprie difese anche con la generica contestazione di utilizzare in continuazione, e non in episodi specifici isolati, il computer aziendale”.
Non c’è invece stato un danno economico e d’immagine nel caso trattato sempre dalla Cassazione con sentenza n. 26937 del 26/11/2013. In questo caso il pc dell’ufficio era stato utilizzato per scaricare gratuitamente musica o film. La Suprema Corte questa volta ha definito eccessiva la sanzione del licenziamento, perchè mancava la prova del danno subito dal datore di lavoro, il quale avrebbe dovuto dimostrare che dal comportamento incauto del dipendente fosse derivato il rischioper il pc di essere infettato da virus oppure che in questo modo il dipendente avesse sottratto tempo al lavoro. Prove che la parte datoriale non è stata in grado di produrre.