Sinergie di Scuola – 05/06/2013 – Scelta del contraente e anticorruzione
Per dare seguito alla legge 190/2012, cd. legge anticorruzione, che dispone che le pubbliche amministrazioni debbano assicurare livelli essenziali di trasparenza in merito ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, inclusa la modalità di selezione prescelta, l’Avcp ha emanato la Deliberazione n. 26 del 2013, che fornisce le prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione delle informazioni all’Avcp.
Le pubbliche amministrazioni soggette agli obblighi sono quelle di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese dunque anche le istituzioni scolastiche.
Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali sono:
1.CIG: Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità
2.Struttura proponente: Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
3.Oggetto del bando: oggetto del lotto identificato dal CIG
4.Procedura di scelta del contraente: indicare la procedura adottata
5.Elenco degli operatori economici (OE) invitati a presentare offerte: elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
6.Aggiudicatario: elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
7.Importo di aggiudicazione: importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA
8.Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura: data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e data di ultimazione lavori, servizi o forniture
9.Importo delle somme liquidate: importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA
Trasmissione dei dati all’Avcp
Gli obblighi di trasmissione all’Avcp delle informazioni di cui sopra si intendono assolti, per i contratti di importo superiore a 40.000 euro, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici.
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare la pubblicazione dei suddetti dati sui loro siti web istituzionali; in fase di prima applicazione, per l’anno 2013, gli obblighi di trasmissione all’Autorità si intendono assolti mediante l’effettuazione delle comunicazioni previste dai sistemi SMART CIG o SIMOG.
Scadenze degli adempimenti
In sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti sono tenute a:
1.trasmettere all’Autorità, entro il 15 giugno 2013, mediante PEC all’indirizzo comunicazioni@pec.avcp.it, una comunicazione attestante l’avvenuto adempimento. Tale comunicazione deve riportare obbligatoriamente nella mail i riferimenti a: codice fiscale della Stazione Appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni in formato digitale standard aperto;
2.pubblicare sul proprio sito web le informazioni secondo la struttura definita dall’Autorità e condivisa con CiVIT.
I soggetti che avessero già effettuato trasmissioni di dati all’Autorità e/o pubblicazioni sul proprio sito web istituzionale in modalità difformi da quanto indicato dalla deliberazione hanno tempo per adeguarsi alle presenti disposizioni fino al 15 giugno 2013.
Specifiche tecniche per la comunicazione
L’invio all’Autorità della comunicazione attestante l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l’utilizzo dell’apposito modulo messo a disposizione dall’Avcp.
Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all’indirizzo PEC dedicato comunicazioni@pec.avcp.it.
La comunicazione riferita al codice fiscale della stazione appaltante deve essere unica. Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni, utilizzando le stesse modalità.
Controlli e sanzioni
I soggetti interessati dalla comunicazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel Comunicato del Presidente del 22/05/2013.
Tra il 1° febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti ell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro. L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti.