Sinergie di Scuola – 07/01/2016 – Pensioni: tutto sulla settima salvaguardia
L’art.1 comma 265 lett. d) della Legge di Stabilità 2016 ha aperto un’ulteriore possibilità di accedere al trattamento pensionistico, con i requisiti pre Fornero, esclusivamente per coloro che fruiscono del congedo per l’assistenza, ex art. 42 D.lvo 151/2001 e che perfezionino i requisiti entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge Fornero (28 dicembre 2011).
Con la circolare n. 36 del 31/12/2015 il Ministero del Lavoro ha illustrato le fasi e le modalità operative, e trasmesso un modello di istanza.
I lavoratori interessati devono presentare le richieste di accesso al beneficio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2016) della stessa legge e, dunque, entro il 1° marzo 2016. L’istanza deve essere presentata presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante. Le domande potranno essere trasmesse alla posta elettronica certificata o all’indirizzo e-mail dedicato (Elenco indirizzi e-mail cui inoltrare istanza) o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R.
Fasi e modalità operative
Avvio del procedimento
I soggetti che possono accedere al beneficio devono produrre istanza alla Direzione territoriale del lavoro competente, entro il 1° marzo 2016.
Modalità di trasmissione
Le istanze potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es.
patronati, consulenti del lavoro/dottori commercialisti), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (es.: dtl.roma@pec.lavoro.gov.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.
Presentazione dell’istanza
L’istanza di accesso ai benefici dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.
Unitamente alla domanda è necessario produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al prowedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del suo reperimento.
Accettazione/rigetto
L’apposita Commissione deciderà entro il termine di 30 giorni dal 1° marzo. Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’istanza dovranno riportare idonea motivazione.
L’esito favorevole sarà tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’Inps.
In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di awio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
- Fonte: http://www.sinergiediscuola.it/