Sinergie di Scuola – 07/02/2015 – Se la fattura elettronica non riporta da dicitura “scissione dei pagamenti”
Il decreto del MEF del 23 Gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3/02/2015 (G.U. n. 27), chiarisce le modalità e i termini per il versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni.
Afferma che le disposizioni in esso contenute si applicano alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.
Riconosce, tuttavia, le difficoltà esistenti in fase di prima applicazione della norma prevedendo che “Fino all’adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell’art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015.”
Nello stesso decreto è specificato che “I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall’art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.”
Prima del decreto non era chiaro come dovessero essere compilate le fatture da parte dei fornitori e quali voci dovessero essere inserite e dove.
Solo dopo la pubblicazione del decreto è stato chiaramente indicato che le fatture devono riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” e solo dopo il decreto è stata prevista, nell’ambito della nuova versione 1.1 della FatturaPA sul Sistema di Interscambio (esecutiva dal 3 febbraio 2015), la possibilità di inserire il carattere “S” (corrispondente a “scissione dei pagamenti”) tra quelli ammissibili per il campo <EsigibilitaIVA>, contenuto nel blocco informativo <DatiRiepilogo>.
Sulla base di quanto sopra, il rifiuto delle fatture elettroniche pervenute prima della pubblicazione del decreto ministeriale, se mancanti della dicitura “scissione dei pagamenti”, si tradurrebbe in un prolungamento dell’iter amministrativo, con aggravio di costi (e tempi) sia per il fornitore, sia per l’amministrazione.
Per evitare ciò, si ritiene opportuno che la scuola accetti la Fattura Elettronica ricevuta, anche se priva dell’annotazione, provvedendo nel contempo ad accantonare l’Iva che verserà secondo le disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 23 gennaio e, magari, può informare il fornitore con una comunicazione del seguente tipo:
“L’Art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della pubblica amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA, cosiddetto “split payment”.
Pertanto l’Istituto _________ provvederà a versare direttamente all’Erario l’Iva addebitata sulla fattura _________ pagando a codesta Ditta solo l’imponibile pari a ______ euro.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
Si ricorda che le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti”.