Sinergie di Scuola – 07/11/2016 – Abilitazioni conseguite all’estero per l’insegnamento
l riconoscimento della professione docente avviene in attuazione del principio della libera circolazione delle professioni sulla base della reciproca fiducia tra i Paesi dell’Unione Europea. Ma non esiste un “riconoscimento automatico” dei titoli ottenuti all’estero.
Lo ha chiarito il Miur, con comunicato del 3/11/2016, ricordando che la Direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo numero 15 del 2016, prevede la valutazione della formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati membri coinvolti.
Tutti gli esami del percorso abilitante, nonché il tirocinio, devono essere svolti nel Paese che rilascia il titolo abilitante e nella lingua di quel Paese. Il riconoscimento del titolo in Italia può essere richiesto solo per gli insegnamenti per i quali il docente si è legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano.
L’eventuale rilascio del provvedimento finale avviene soltanto dopo accurata e attenta analisi della documentazione prodotta, nonché dalla verifica dei presupposti giuridico-amministrativi.
Con l’occasione il Miur risponde alle notizie riportate dalla stampa, riguardante i dati circolati sulle abilitazioni in Romania.
È priva di fondamento – scrive il Miur – la notizia relativa a 500 decreti emanati dal Miur per il riconoscimento di titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti in quel Paese. Peraltro, secondo gli obblighi di legge, i decreti emessi sono pubblicati sul nostro sito istituzionale.
Nel dettaglio, dal 2012 ad oggi sono state oggetto di valutazione e/o riconoscimento 170 istanze presentate da cittadini romeni che hanno svolto tutta la formazione nel loro paese d’origine e 3 istanze presentate da cittadini italiani, che non riguardano il sostegno, come da notizie circolate, che hanno svolto la formazione in Romania.
È priva di fondamento anche la notizia secondo cui questo Ministero ha stipulato convenzioni tra Università italiane e/o straniere, tanto meno con enti privati che pubblicizzano – ingannevolmente – tali informazioni“.
“Chi fosse interessato a svolgere tale tipo di formazione straniera – conclude il Ministero – non può chiedere anticipatamente al Miur garanzie sull’effettiva validità del titolo conseguito all’estero, piuttosto deve rivolgersi al Ministero dell’istruzione del Paese presso il quale ha o intende conseguire il titolo, che deve invero essere abilitante nel Paese straniero. Soltanto dopo è possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento al Miur“.