Sinergie di Scuola – 10/04/2020 – Coronavirus: acquisti per la didattica a distanza
Fonte: http://www.sinergiediscuola.it/
Riportiamo di seguito alcune faq dell’help desk del M.I. in merito all’acquisto dei prodotti di pulizia.
F000182 – Quando verranno erogate le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?
Le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono state comunicate alle scuole con nota MI prot. n. 562/2020 e possono essere conseguentemente accertate in bilancio. L’iter procedurale per l’erogazione delle risorse è avviato dal 30 marzo in quanto le risorse sono rese disponibili dal MEF in bilancio a partire da tale data.
F000183 – In quale voce del piano dei conti-entrate vanno iscritte le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza? In quale scheda di destinazione vanno imputate?
Ai sensi della nota MI prot. n. 562/2020, tutte le risorse di cui all’art. 120 DL n. 18/2020 dovranno essere iscritte – in conto competenza – nell’Aggregato 03 Finanziamento dallo Stato, Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. Tali risorse dovranno essere imputate ad apposita scheda illustrativa finanziaria denominata “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”; nello specifico:
- per le risorse di cui alle lettere a) e b) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione A03 – Didattica;
- per le risorse di cui alla lettera c) dovrà essere utilizzata la categoria di destinazione “P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale”. Si ricorda che le risorse di cui alla lettera a) e b) del citato articolo sono finalizzate a dotare le Istituzioni scolastiche di strumenti digitali per la didattica a distanza e di favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning. Particolare attenzione viene data all’accessibilità degli studenti con disabilità, così come alla messa a disposizione di dispositivi in comodato d’uso per gli studenti meno abbienti. Le risorse di cui alla lettera c), sono invece relative alla formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza.
F000184 – I beni/servizi acquistati con le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza in quali voce del piano conti-spese vanno registrate?
Le risorse utilizzate per I’acquisto di beni per la didattica a distanza devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: – 04 Acquisto di beni d’investimento; 03 Beni mobili; (014 Periferiche; 015 Apparati di telecomunicazione; 016 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile; 017 Hardware n.a.c.) – 04 Acquisto di beni d’investimento; 01 Beni immateriali; 001 Software Le risorse utilizzate per I’acquisto di servizi per la formazione on line dei docenti devono essere registrate nel piano dei conti-spese, utilizzando le seguenti possibili voci: – 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi; 05 Formazione e aggiornamento; (001 Formazione professionale generica; 002 Formazione professionale specialistica; 003 Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.) Spetta all’Istituzione Scolastica l’individuazione della voce ritenuta più idonea in funzione della tipologia di bene e/o servizio acquistato.
F000185 – I beni acquistati con le risorse di cui all’art. 120, lettere a) e b) devono essere inventariati?
I dispositivi individuali per gli studenti e gli altri strumenti digitali acquistati con le risorse previste dall’art. 120, lettere a) e b) sono soggetti alle ordinarie procedure di inventariazione dei beni secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 31 del Decreto Interministeriale n. 129/2018. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 31, comma 5, del suddetto Decreto, Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l’uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. In particolare, affinché possa essere configurata una universalità di beni mobili è necessario che si verifichino i seguenti presupposti:
- i) si tratti di una pluralità di beni (al limite anche solo due);
- ii) i beni siano dotati di propria autonomia materiale e giuridica, sebbene svolgano la medesima funzione.
Nell’individuazione di una universalità di beni mobili e, conseguentemente, dei singoli elementi ad essa riconducibili, non si può prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del consegnatario ovvero del D.S.. Infatti, i soggetti che hanno la responsabilità della gestione dei beni mobili sono tenuti a valutare caso per caso, in base alle risorse strumentali effettivamente disponibili ed alla funzionalità cui le stesse devono attendere, la sussistenza dei requisiti necessari e sufficienti per considerare un gruppo di beni come universalità. Ovviamente, l’ampiezza di tale spazio discrezionale sarà direttamente proporzionale alle possibili e concrete situazioni di incertezza.
F000186 – A fronte di risorse limitate, come stabilisco a quali alunni concedere prioritariamente i dispositivi in comodato d’uso gratuito?
A fronte di risorse limitate si rimette alla valutazione della singola Istituzione scolastica l’individuazione degli alunni a cui fornire prioritariamente gli strumenti digitali, mediante la formulazione di criteri concordati con il Consiglio di Istituto e/o la Giunta esecutiva ove sono presenti tutte le componenti scolastiche, privilegiando gli alunni con disabilità e quelli meno abbienti.
F000187 – Quali sono i criteri e i parametri per l’assegnazione delle risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza?
Ai sensi dell’art. 120 del DL 18/2020, le risorse relative agli strumenti per la didattica a distanza sono ripartite fra le istituzioni scolastiche statali in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni.
F000188 – Dove posso reperire soluzioni per la didattica a distanza?
Le piattaforme per l’apprendimento a distanza sono state già messe a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione. In particolare, è stata implementata una pagina dedicata sul sito istituzionale del Ministero accessibile a questo link, che rende disponibili piattaforme telematiche certificate, contenuti didattici digitali e specifici strumenti di assistenza.
F000189 – Dove posso reperire soluzioni per la formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza?
Con riferimento alla formazione on line dei docenti sulle metodologie per la didattica a distanza, si rappresenta che è possibile iscriversi alla community #LaScuolaContinua in cui sono presenti specifiche sezioni relative all’utilizzo delle piattaforme e alle metodologie didattiche digitali. Inoltre, per ogni piattaforma per la didattica a distanza messa a disposizione gratuitamente dal Ministero al seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, è presente una pagina dedicata in cui vengono esplicitati i servizi offerti, le modalità di accesso e i contatti per l’assistenza. Infine, si ricorda che è possibile contattare il canale di assistenza dedicato a Dirigenti Scolastici, Docenti e Genitori scrivendo all’indirizzo supportoscuole@istruzione.it.
F000190 – I docenti possono effettuare verifiche di apprendimento degli alunni attraverso le piattaforme per la didattica a distanza?
Ai sensi della nota MI prot. n. 388/2020, nell’ambito delle attività didattiche a distanza è necessario procedere ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente e del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. In particolare, si precisa che le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. Infine la suddetta nota precisa che la riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.
F000191 – Come avviene la progettazione delle attività didattiche a distanza?
Con riferimento alla progettazione delle attività didattiche, la nota MI prot. n. 388/2020 specifica che affinché le attività finora svolte non diventino […] esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze.. Nell’ambito di tale rimodulazione, spetta al docente riprogettare in modalità a distanza le attività didattiche, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni. Il docente dovrà poi provvedere a depositare tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’Istituzione scolastica tramite invio telematico al Dirigente Scolastico, il quale svolge un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. Il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro svolto. A tal proposito, si precisa che è strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza. Si precisa inoltre che, al fine di scongiurare un eccessivo carico cognitivo, i docenti dovranno concordare il numero di compiti da assegnare, nonché evitare sovrapposizioni. In ultimo, la suddetta nota stabilisce che Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di verifica.
F000198 – Quali sono i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli alunni?
Come disciplinato nella nota MI prot. n. 562/2020, i compiti e le funzioni del consegnatario in merito alla concessione dei dispositivi in comodato d’uso gratuito agli alunni sono delineati all’art. 30, del D.I. n. 128/2019. In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevede che È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
F000199 – Di chi è la responsabilità qualora un dispositivo concesso in comodato d’uso gratuito venga danneggiato?
I rapporti di responsabilità sono specificati nel contratto di comodato, in ogni caso, in linea generale, valgono le disposizioni del codice civile (articoli 1804, 1805 e 1807 c.c.), nello specifico, il comodatario, ovvero colui che si serve della cosa, è tenuto a custodire e conservare il bene oggetto del comodato e, quindi, egli è responsabile nel caso in cui la cosa venga danneggiata, a meno che questa non si deteriori per effetto dell’uso.
F000207 – Cosa si intende per strumenti per l’apprendimento a distanza?
Per strumenti per l’apprendimento a distanza si intendono piattaforme, strumenti digitali e dispositivi digitali individuali per la fruizione di tali piattaforme, quali a titolo esemplificativo piattaforme informatiche per l’apprendimento, personal computer, tablet e attrezzature similari.
F000208 – Come posso acquistare gli strumenti digitali per l’apprendimento?
Ai sensi dell’art. 120, comma 3 del D.L. 18/2020, le Istituzioni dovranno avvalersi in primo luogo delle Convenzioni quadro Consip (art. 1, comma 449 della Legge 296/2006) e del Me.PA. (art. 1, comma 450 della Legge 296/2006) e qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, potranno provvedere all’acquisto “[…] anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Con riferimento al Me.PA., potrebbe risultare di interesse la categoria merceologica “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, all’interno della quale è prevista anche la fornitura di piattaforme informatiche, personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza ed, inoltre, una sezione riguardante la “Fornitura di Mepi: soluzioni integrate per la scuola digitale”.
F000209 – Posso stipulare accordi di rete per l’acquisto degli strumenti digitali a supporto della didattica a distanza?
Si, è possibile stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l’ampliamento di reti già esistenti, per l’utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza, ai sensi dell’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dell’art. 47 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, attivando in questo modo reti di solidarietà e di collaborazione tra scuole anche per lo scambio di esperienze e di buone pratiche e per l’utilizzo e l’acquisto condiviso di dispositivi e di strumenti digitali per la didattica a distanza.