Sinergie di Scuola – 10/01/2014 – Non tutti i periodi di studio si possono riscattare
Per poter richiedere il riscatto della laurea è necessario ovviamente essere in possesso del titolo di studio da riscattare.
Questi i corsi che è possibile riscattare:
– i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
– i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
– i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a due anni;
– i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
– i titoli accademici di Laurea triennale e Laurea specialistica.
Sono ammessi per il riscatto anche i diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale i cui corsi siano stati attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
– diploma accademico di primo livello;
– diploma accademico di secondo livello;
– diploma di specializzazione;
– diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario).
Ci sono però dei periodi che non è possibile riscattare:
– i periodi fuori corso;
– i periodi che risultano già coperti da contributi di qualsiasi tipo (figurativi, obbligatori, volontari), vale a dire tutti i periodi durante i quali si è prestata attività lavorativa o sono stati già maturati contributi di altra natura.
Per ulteriori approfondimenti vedi: “Riscatto della laurea e diritto a pensione” su Sinergie di Scuola di Gennaio 2014.