Sinergie di Scuola – 12/04/2018 – 730 precompilato disponibile dal 16 aprile 2018
Dal 16 aprile sarà possibile visualizzare la dichiarazione precompilata, sia il modello 730 che il modello Redditi, mentre dal 2 maggio si potrà modificarla e inviarla, fatta eccezione per il modello Redditi, che potrà essere inviato a partire dal 10 maggio. Ci sarà tempo fino al 23 luglio 2018.
Chi può utilizzarla
I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell’invio. I contribuenti interessati al modello Redditi precompilato, invece, possono modificarlo/integrarlo e infine inviarlo all’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata. Può, infatti, presentarla con le modalità ordinarie.
Le principali novità
Quest’anno nella dichiarazione precompilata sono inseriti nuovi oneri e spese. Sono presenti, infatti:
- le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi
- i contributi detraibili versati alle società di mutuo soccorso
- se comunicate in quanto l’invio è facoltativo, le erogazioni liberali effettuate alle Onlus, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e alle fondazioni e associazioni aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Questi nuovi oneri e spese si aggiungono a quelli già considerati negli scorsi anni dall’Agenzia delle Entrate:
- le spese sanitarie e relativi rimborsi
- le spese veterinarie
- gli interessi passivi sui mutui in corso
- i premi assicurativi i contributi previdenziali e assistenziali
- i contributi versati per lavoratori domestici
- le spese universitarie e relativi rimborsi
- le spese funebri
- i contributi versati alla previdenza complementare
- i bonifici riguardanti le spese per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici
- le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di risparmio energetico su parti comuni condominiali
- i contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale.
Inoltre, sono presenti anche gli oneri detraibili sostenuti dal contribuente e riconosciuti dal sostituto, riportati nella Certificazione Unica, nonché quelli ricavati dalla dichiarazione dello scorso anno che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (per esempio, le spese per ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico).