Sinergie di Scuola – 12/02/2014 –Il docente inidoneo non può assumere un incarico Pon
Il Miur torna (parzialmente) sui propri passi.
Il mese scorso abbiamo dato notizia della nota prot. n. 248 del 10/01/2014 con la quale il Miur ha fornito indicazioni sull’applicazione delle nuove norme riguardanti i docenti inidonei all’insegnamento anche all’affidamento di incarichi nell’ambito dei PON.
Visti i numerosi quesiti, il Miur ritorna sull’argomento con la nuova nota prot. n. 1102 del 7/02/2014 e chiarisce alcuni aspetti riguardanti per lo più gli incarichi già conferiti a docenti inidonei all’insegnamento ma idonei ad altri compiti nei ruoli di referenti per la valutazione e di facilitatori, prima dell’entrata in vigore della normativa attualmente vigente.
A tale proposito, il Miur richiama la legge 8 novembre 2013, n. 128 che all’art. 15, la quale ha previsto che i docenti inidonei alle proprie mansioni ma idonei ad altri compiti possono essere assunti, su loro istanza, nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di posti disponibili, presso altre amministrazioni che presentino vacanze di organico.
Alla luce della novella legislativa è stato chiarito che solo i docenti idonei all’insegnamento possono essere nominati referenti per la valutazione e facilitatori mentre i docenti relativamente inidonei, successivamente transitati tra il personale ATA, possono svolgere esclusivamente il ruolo di tutor nei casi previsti dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei.
La norma di cui all’art. 15 si applica al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.
Per il personale dichiarato in precedenza permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è stata prevista la sottoposizione ad una nuova visita medica all’esito della quale, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale torna a svolgere la funzione di docente; invece, ove l’inidoneità venga confermata, il personale può essere assunto nella qualifica di assistente amministrativo o tecnico o presso altre amministrazioni che presentino vacanze di organico.
Come chiarito con note prot. 13000 del 3 dicembre 2013 e prot.13220 del 6 dicembre 2013, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti potrà essere utilizzato, oltre che nelle mansioni attualmente previste dal CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute sottoscritto in data 25/06/2008 (compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola quali ad es. servizio biblioteca, organizzazione laboratori ed altro), anche per le iniziative di cui all’art. 7 del Decreto legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2013 n. 128 (dedicato ad “apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica”) o per ulteriori iniziative per la prevenzione della dispersione scolastica ovvero per attività culturali di supporto alla didattica, anche in reti di distribuzione scolastica.
In conclusione, data la natura dei compiti che le figure del piano integrato sono chiamate a svolgere e alla luce delle indicazioni offerte dalla Direzione Generale per il personale scolastico, il Miur ritiene che, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e, comunque fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016, il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute ma idoneo ad altri compiti può continuare ad essere impiegato come referente per la valutazione, facilitatore o tutor.