Sinergie di Scuola – 12/07/2012 – Il dimensionamento dopo la sentenza della Corte Costituzionale
Nella seduta n. 394 del 10 luglio 2012 la VII Commissione del Senato ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che, alla luce della sentenza n. 147 del 2012 la Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, avente ad oggetto la rete scolastica e il dimensionamento delle scuole, fornisce alcune indicazioni sulla gestione della questione della suddivisione delle competenze in materia tra Stato e Regioni.
La norma censurata, ricordiamo, disponeva l’obbligatoria e immediata costituzione di istituti comprensivi, mediante l’aggregazione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche costituite separatamente, e la definizione della soglia numerica di 1.000 alunni che gli istituti comprensivi dovevano raggiungere per acquisire l’autonomia; soglia ridotta a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.
A giudizio dell’Alta Corte, l’organizzazione della rete scolastica si inquadra nell’insieme delle competenze concorrenti delle Regioni, mentre la scelta di un diverso criterio di assegnazione dei dirigenti scolastici rientra pienamente nell’ambito di competenza esclusiva dello Stato, essendo i dirigenti scolastici dipendenti pubblici statali.
Ma cosa accadrà ora, considerato che i piani di dimensionamento sono stati già stati approvati?
“Poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale interviene a piani di dimensionamento pressoché completati, le Regioni – si legge nella risoluzione – hanno responsabilmente dichiarato che manterranno inalterata la situazione per l’anno scolastico 2012-2013, in ossequio ad un principio di buon andamento dell’amministrazione, salvo però intervenire per l’anno successivo”.
La VII Commissione del Senato, con il documento approvato, impegna infine il Governo a prevedere il superamento di criteri rigidi, inaugurando una nuova fase di confronto con le amministrazioni regionali, e ad avviare una riflessione comune sugli organici; ma soprattutto “a rispettare le specificità regionali, stabilendo parametri da considerare come media regionale; in particolare, si sottolinea la necessità di individuare un parametro che consenta di determinare il contingente di dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione nell’ambito del quale ciascuna possa compiere le scelte più adatte al proprio territorio. Esso deve essere basato, da un lato, sul numero di alunni di ciascuna Regione e, dall’altro, sull’esigenza di contenimento della spesa pubblica, tenendo in debito conto anche le caratteristiche dei territori, al fine di permettere alle amministrazioni regionali di definire la propria rete scolastica autonomamente, senza dover rispettare un numero di alunni uguale per tutte le scuole, dimensionando queste ultime a seconda delle diverse realtà territoriali. Alla luce della normativa vigente, si suggerisce ad esempio un parametro medio regionale non superiore a 900 alunni”.