Sinergie di Scuola – 13/03/2025 – No ai permessi legge 104/92 se il disabile da assistere è ricoverato a tempo pieno – Lo ha ribadito la Cassazione con sentenza 5948/2025
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5948 del 6 marzo 2025, ha deciso che è legittimo licenziare un dipendente che usufruisce dei permessi previsti dalla legge 104/1992 in giorni in cui il familiare disabile è ricoverato in ospedale o in una struttura sanitaria che garantisce assistenza continua.
Nel caso di specie, il lavoratore ha contestato in tribunale il licenziamento ricevuto per aver abusato dei permessi concessi dall’art. 33, comma 3, della legge 104/1992. Tuttavia, la Corte d’Appello ha respinto il ricorso, poiché nei giorni in cui aveva usufruito dei permessi, il parente disabile risultava ricoverato e il tempo dedicato alla sua visita era stato minimo.
Confermando il giudizio della Corte d’Appello, la Cassazione ha respinto l’argomentazione del lavoratore, secondo cui l’assistenza al familiare disabile può essere prestata anche al di fuori dell’orario di lavoro per legittimare l’uso dei permessi.
I giudici hanno sottolineato che, nel caso specifico, il problema principale è che il familiare era ricoverato in una struttura che garantiva un’assistenza sanitaria continua, equiparabile a quella ospedaliera. Questo aspetto, secondo la normativa vigente, esclude il diritto ai permessi retribuiti.
Di conseguenza, la Corte Suprema ha rigettato il ricorso del dipendente, confermando la legittimità del suo licenziamento.