Sinergie di Scuola – 13/11/2024 – No all’acquisto obbligato tramite Consip se si può risparmiare – Deroga concessa se la stazione appaltante dimostra la maggiore convenienza
Fonte: https://www.sinergiediscuola.it/
Una stazione appaltante ha la facoltà di procedere con acquisti autonomi senza obbligatoriamente utilizzare le convenzioni Consip, qualora questa scelta si dimostri più vantaggiosa dal punto di vista economico, sia sotto il profilo della qualità che della quantità.
In deroga all’obbligo generale di impiegare le convenzioni quadro, è quindi possibile stipulare un contratto che permetta una riduzione dei costi tramite procedure autonome per l’acquisto di beni e servizi, invece di utilizzare gli strumenti di acquisto predisposti da Consip. In tali casi, non si applicano le sanzioni previste dalla normativa, tra cui la nullità del contratto, il rischio di illecito disciplinare e la responsabilità amministrativa (come previsto dall’art. 1 del decreto legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa pubblica).
Questa interpretazione è stata confermata dall’Anac, nel parere n. 54 del 16 ottobre 2024 approvato dal Consiglio dell’Autorità, riguardante un contratto per servizi di pulizia, scaduto per il biennio 2022-2024. Nel caso specifico, sebbene fosse disponibile una convenzione Consip, l’amministrazione ha comunicato che, in base a confronti con l’aggiudicatario della convenzione, il nuovo contratto avrebbe un costo superiore del 300% rispetto al precedente, pur mantenendo inalterata la qualità del servizio. Il parere dell’Anac, richiamando anche le sentenze amministrative in materia, chiarisce che la stazione appaltante può scegliere una modalità autonoma di approvvigionamento, purché questa risulti economicamente più vantaggiosa e la stazione appaltante ne dimostri adeguatamente la convenienza.
Questa scelta, se in linea con l’obiettivo di razionalizzare la spesa, può portare a risparmi maggiori rispetto a quelli ottenibili tramite le procedure centralizzate di Consip.
Tuttavia, l’Autorità precisa che l’uso di negoziazioni autonome è da considerarsi un’eccezione rispetto all’obbligo normativo di utilizzo delle convenzioni quadro. Tale possibilità è consentita solo se la stazione appaltante può dimostrare di aver trovato condizioni migliorative rispetto a quelle offerte nelle convenzioni quadro, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Infine, resta l’obbligo di inviare le relative delibere agli uffici di controllo competenti per garantire la supervisione e il monitoraggio della spesa.