Sinergie di Scuola – 13/10/2015 – Pensioni: opzione donna anche nel 2016
Con la circolare 145949/2015 l’Inps ha chiarito che le lavoratrici che hanno perfezionato i requisiti della cd. “opzione donna” entro il 2014, conseguendo quindi la possibilità ad accedere alla pensione entro il 31/12/2015 per effetto della “finestra mobile”, potranno presentare domanda di dimissioni anche successivamente al 31/12/2015 ed ottenere il pagamento della pensione con l'”opzione donna” anche nell’anno 2016.
Questo è quanto scrive l’Inps nella nota:
“La cosiddetta “opzione donna” concede alle lavoratrici di acquisire il diritto al trattamento pensionistico con requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, optando per un calcolo della propria pensione integralmente con le regole del sistema contributivo. Come più volte chiarito dallo scrivente Istituto alle pensioni in argomento si applica comunque la disciplina delle finestre di accesso (allo stato attuale la finestra mobile di 12 mesi per i dipendenti e di 18 mesi per gli autonomi).
Come noto la finestra di accesso non è altro che un differimento della prima decorrenza utile della pensione che, quindi, impedisce la corresponsione prima che sia trascorso un determinato periodo di tempo dal raggiungimento del diritto.
Una volta superato il termine della prima decorrenza utile l’assicurato può scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tale principio generale si applica anche per le pensioni da liquidare a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al citato articolo 1, comma 9, della 23 agosto 2004, n. 243. II termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35, 36 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Alla luce di quanto precede, la lavoratrice richiamata nella richiesta di parere potrà avvalersi della facoltà in oggetto e accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente il 1° marzo 2016, essendosi aperta la propria finestra prima del 31 dicembre 2015.”
Quindi, le lavoratrici che intendono usufruire del regime sperimentale, con “finestra di accesso” aperta entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, ovviamente previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. La “finestra” è infatti la prima decorrenza utile della pensione e non una data fissa: pertanto, una volta “aperta” si può accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo.
Per quanto riguarda le lavoratrici della Scuola, i requisiti da possedere sono i seguenti: 57 anni e 3 mesi + 35 anni di contributi, posseduti al 31/12/2014. Queste potranno presentare domanda di dimissioni secondo le scadenze fissate dal Miur (di solito gennaio) ed accedere alla pensione con l'”opzione donna” a decorrere dal 1° settembre 2016.