Sinergie di Scuola – 13/11/2013 – L’insegnante non può criticare la scuola in cui lavora
Non può dichiararsi illegittimo il licenziamento di una docente per le forti critiche mosse all’Istituto in cui lavorava e al Commissario straordinario che lo dirigeva, adducendo come motivazione la mancata affissione del codice disciplinare.
A dirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 24989 del 6/11/2013 si è occupata del caso di un’insegnante di scuola materna, licenziata dal Commissario straordinario di un Istituto educativo della provincia di Foggia, per una serie di critiche mosse, anche alla presenza di terzi, alla conduzione e gestione dello stesso Istituto (anche in ordine alla preparazione degli insegnanti), e per avere consigliato ad alcuni genitori di iscrivere altrove i figli.
In particolare, dal dibattimento era emerso che la docente aveva affermato, parlando con alcuni genitori, “che l’Istituto presso il quale lavorava era notevolmente inadeguato e che le insegnanti erano didatticamente impreparate sotto ogni profilo, suggerendo anche di iscrivere gli alunni altrove”.
Inoltre, la stessa aveva dichiarato, dinanzi a terze persone, che il Commissario straordinario “non era in grado di gestire alcunché e che, con una telefonata (a persone altolocate), lo si poteva mettere a tacere”.
In primo grado, il Tribunale del Lavoro aveva dato ragione alla docente e dichiarato illegittimo il recesso, per mancata affissione del codice di disciplina.
Per la Cassazione, invece, tali comportamenti sono da considerarsi gravemente lesivi del decoro e della reputazione di un Istituto scolastico nel suo complesso e direttamente del suo Commissario straordinario che ne aveva la gestione, e possono quindi qualificarsi come integranti una violazione dei doveri fondamentali (ed elementari) di fedeltà e correttezza che gravano a carico del lavoratore. Non possono dunque essere ricondotti semplicemente a una legittima critica dell’operato del datore di lavoro, per la loro offensività e per i termini utilizzati, tanto da culminare nel suggerimento ad alcuni genitori di iscrivere altrove i loro figli, con potenziale gravissimo pregiudizio per l’Istituto scolastico.
Si tratta di inadempienze così plateali, gravi ed evidentemente lesive di obblighi alla base del rapporto di lavoro e della correlata fiducia tra le parti da non necessitare di alcuna pubblicità disciplinare, essendo intuitivo il dovere di evitare simili comportamenti, dovere derivante direttamente dalla legge alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità.