Sinergie di Scuola – 13/11/2014 – Sui compensi FIS vale la privacy
Apprendiamo dal sito dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) di un recente parere del Garante per la protezione dei dati personali riguardante la richiesta, da parte di alcune rappresentanze sindacali, della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori.
Il parere è stato emesso in risposta ad un quesito, avanzato dall’ANP, relativo alla legittimità di disposizioni adottate nella regione Marche, tendenti ad obbligare i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado a comunicare alle OO.SS. i compensi individuali accessori di ciascun dipendente.
Nella risposta, inviata anche all’Aran, il Garante confronta la normativa di riferimento, soprattutto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e quanto dispone nello specifico il CCNL Scuola.
Come evidenzia l’ANP, “il CCNL vigente (art. 6 comma 2 lettera n) prevede che siano oggetto di informazione successiva soltanto i “nominativi” dei dipendenti che hanno percepito compensi a carico del FIS, ma non gli importi da ciascuno ricevuti. Mentre in molte circostanze le RSU ed i sindacati territoriali insistono per ricevere comunicazione anche di questi dati ed arrivano a minacciare azioni legali in caso di rifiuto“.
Il Garante chiarisce inequivocabilmente la questione: in base alla disciplina di protezione dei dati personali e alle disposizioni contrattuali del Comparto Scuola, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo d’Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo complessivo, eventualmente “per fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.
Sebbene non previsto nel quesito, il Garante precisa anche che il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) prevede la pubblicazione obbligatoria, tramite il sito web istituzionale, da parte delle pubbliche amministrazioni dell’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti, nonché “l’entità del premio mediamente conseguibile dal personale [ … ], i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata“.