Sinergie di Scuola – 14/01/2020 – Legge di Bilancio 2020: le misure per la scuola
Nella G.U. Serie Generale n. 340 del 30/12/2019 è stata pubblicata la Legge 160 del 27/12/2019, cd. Legge di Bilancio 2020.
Sono diverse le misure approvate riguardanti la scuola e il personale.
Ne riportiamo alcune:
Stop al “Bonus merito”
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Collegio dei revisori dei conti
250. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Un membro effettivo, che assume le funzioni di presidente, e un membro supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni di controllo amministrativo e contabile di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del collegio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.
Retribuzione Dirigenti scolastici
255. Nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
Finanziamenti per inclusione e prevenzione di bullismo e cyberbullismo
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
Innovazione digitale
257. Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l’anno 2020.
Edilizia scolastica
258. Al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi previsti dall’articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi,
e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
Scuole innovative
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell’INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Efficientamento energetico
263. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell’ampiezza degli edifici.
264. Agli oneri derivanti dal comma 263 si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l’attuazione avviene con il supporto della Banca europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di Energy Service Company (ESCo).
Posti di sostegno
266. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell’anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell’anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
Organico di potenziamento
279. La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell’istruzione dell’università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
Ex LSU Palermo
280. All’articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:
« 5-quinquies. Per l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno superato la selezione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non ancora assunti alle dipendenze dello Stato, è stanziato l’ulteriore importo di 1,135 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,405 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Al medesimo fine, l’organico dei collaboratori scolastici presso l’ufficio scolastico della Regione siciliana è aumentato di 119 unità ».
Finanziamento paritarie
335. Per l’anno 2020, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Detrazione spese musicali
346. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
«e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica »;
b) al comma 2, dopo la parola: « eter) » è inserita la seguente:
« , e-quater) ». 347. La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Sostegno alle vittime di violenza e stalking
348. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
349. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.
Contributo per acquisto di abbonamenti a riviste
389. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
390. A decorrere dall’anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
391. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente « IoStudio », di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
Opzione donna
476. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».
Obbligo Consip
583. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.