Sinergie di Scuola – 14/05/2019 – Rettifiche all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
Con nota 8542 del 16/04/2019 il Miur ha fornito indicazioni relative all’iscrizione presso l’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative.
Sulla base di specifiche comunicazioni dell’ANAC la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Miur ha rilevato un’anomalia nel monitoraggio degli obblighi informativi di cui all’articolo 213, comma 9, D.Lgs. 50/2016, derivante dalla non corretta iscrizione di alcune Istituzioni Scolastiche ed Educative nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l’ANAC.
In particolare, è stato riscontrato che alcune scuole risultano erroneamente iscritte nell’AUSA come “centri di costo” del Miur, mentre, in ragione dell’autonomia negoziale e contabile che connota le II.SS., avrebbero dovuto iscriversi come autonome Stazioni Appaltanti e, dunque, nominando un proprio Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) e inserendo non il codice fiscale del Ministero, bensì il proprio.
La nota ricorda che, ai sensi dell’art 33-ter, comma 1, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: “[…] Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l’obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall’obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili“.
L’obbligo di iscrizione all’AUSA è stato, peraltro, confermato dall’articolo 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il quale ha previsto che, nelle more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, i requisiti di qualificazione continuino ad essere soddisfatti con l’iscrizione nella suddetta Anagrafe.
È dunque responsabilità di ciascuna Stazione Appaltante iscriversi correttamente in AUSA, utilizzando l’apposito applicativo telematico disponibile sul sito dell’ANAC. Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante quale RASA che provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento (almeno annuale) delle informazioni.
In considerazione di quanto sopra, il Miur sta procedendo alla cancellazione dei “centri di costo” erroneamente associati al suo profilo in AUSA.
Quindi le scuole iscritte nell’AUSA quali “centri di costo” del Ministero e non in qualità di autonome Stazione Appaltante dovranno provvedere con la massima urgenza, comunque entro e non oltre il 17 maggio, a:
- iscriversi in AUSA quale autonoma Stazione Appaltante;
- trasferire sul proprio autonomo profilo AUSA i dati e i CIG eventualmente attivi nell’attuale utenza associata al MIUR, secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 gennaio 2019;
- comunicare allo scrivente Ministero l’avvenuto adempimento delle attività di cui ai precedenti punti mediante PEC indirizzata al seguente indirizzo: risorsefinanziarie@postacert.istruzione.it.
L’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra risulta indispensabile per non incorrere nelle sanzioni di cui al succitato art. 33-ter, comma 1, ultima parte, del D.L. 179/2012, nonché al fine di assolvere correttamente ai propri obblighi nei confronti dell’ANAC, di carattere informativo, contributivo, e di tracciabilità dei flussi finanziari.
Per le modalità operative relative all’iscrizione e alla gestione del profilo sul sistema AUSA, si rinvia alle indicazioni fornite dall’ANAC con il Manuale Utente – AUSA – Versione 1.0 e con il Manuale Utente – Registrazione e Profilazione Utenti – Versione 1.3.