Sinergie di Scuola – 14/01/2016 – Chi può presentare domanda di trattenimento in servizio
Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo per andare in pensione devono essere presentate entro il 22 gennaio alla scuola si servizio.
A tale proposito, ricordiamo che il D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l’istituto del trattenimento in servizio che sussiste esclusivamente per raggiungere l’anzianità minima per il diritto a pensione.
Pertanto nel 2016 potranno presentare istanza coloro che compiendo 66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2016 non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data. Il lavoratore può quindi essere trattenuto in servizio fino al raggiungimento del requisito per andare in pensione, ma comunque non oltre il compimento dei 70 anni e 7 mesi. Inoltre, è possibile chiedere il trattenimento solo se, entro il suddetto limite dei 70 anni e 7 mesi, il lavoratore potrà conseguire il requisito contributivo minimo previsto.
Segnaliamo anche un’ulteriore deroga, introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che al comma 257 prevede:
“Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.