Sinergie di Scuola – 15/01/2014 – Chi può aderire alla previdenza complementare
Tra i requisiti per aderire alla Previdenza complementare, condizione necessaria è che il lavoratore sia in “regime di TFR” (trattamento di fine rapporto).
Nel settore pubblico sono in regime TFR i lavoratori pubblici assunti a tempo indeterminato o determinato a partire dal 1 Gennaio 2001.
I lavoratori del pubblico impiego, in servizio a tempo indeterminato già prima di tale data, sono invece in regime di TFS (Trattamento di Fine Servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità).
Il lavoratore che rientri in quest’ultima casistica e che intenda aderire ad Fondo pensioni previsto dal suo comparto, deve quindi obbligatoriamente “optare” per il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR (vedi anche link).
Secondo il termine fissato nell’accordo quadro ARAN-Sindacati , questi lavoratori, cosiddetti “optanti”, potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2015.
Possono aderire al Fondo pensione anche i lavoratori a tempo determinato, secondo regole stabilite dal singolo Fondo (nel caso del Fondo Espero possono aderire, in particolare, anche lavoratori della scuola con un contratto a tempo determinato di durata minima di tre mesi continuativi).
Per i dipendenti pubblici, le quote di TFR destinate alla Previdenza complementare non sono versate periodicamente al Fondo pensione, come avviene per lavoratori dipendenti del settore privato, ma sono accantonate “figurativamente” presso l’INPS – gestione ex Inpdap che provvede a contabilizzarle e a rivalutarle in modo “virtuale”.
Questo significa che solo alla cessazione dal servizio da parte del lavoratore, queste quote “virtuali” diventano reali, poichè l’Istituto le “conferisce” al Fondo pensione.