Sinergie di Scuola – 15/07/2016 – Slitta al 22 agosto la presentazione del 770/2016
Il termine per la trasmissione del modello 770 Semplificato e Ordinario slitta dal 1° agosto al 22 agosto 2016.
La proroga è contenuta nel nuovo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate, che appunto indica il 22 agosto quale data entro la quale debbono trasmettere il modello Semplificato i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 2015 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte o che nel 2015 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e all’INPS Gestione ex INPDAP e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Il modello, ricordiamo, va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente (utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o il servizio telematico FISCONLINE) o tramite intermediari abilitati.
Con riferimento all’obbligo per le scuole di presentare il modello 770 Semplificato, non possiamo non riferire che l’ANQUAP ha recentemente avanzato precise richieste in merito al Direttore dell’Agenzia delle Entrate (richieste che ad oggi non hanno ancora ottenuto risposta).
Alla richiesta è allegata la seguente nota tecnica:
“L’Agenzia delle Entrate con proprie note n. 7773 del 15 gennaio 2016 e n. 45506 del 25 marzo 2016 ha impartito le nuove istruzioni per la compilazione del modello 770/2016 semplificato, per il quale è prevista la trasmissione esclusivamente per via telematica, entro il 1° agosto 2016 in quanto il 31 luglio quest’anno cade di domenica.
Le istituzioni scolastiche quali “sostituti di imposta”, hanno già provveduto a comunicare tutti i dati sui compensi erogati ai propri dipendenti nonché ai soggetti esterni, procedendo all’attestazione degli stessi attraverso la redazione ed il conseguente invio telematico all’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di marzo della Certificazione Unica 2016.
In relazione a quanto sopra sono pervenuti all’Associazione scrivente numerosi quesiti circa la sussistenza per le scuole dell’obbligo di compilare ed inviare il modello 770/2016 semplificato.
Premesso che, a parer nostro, la regolare emissione e trasmissione della Certificazione Unica 2016, dovrebbe essere esaustiva di qualsiasi altro obbligo a carico delle istituzioni scolastiche, non possiamo tuttavia ignorare che da una serie di interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate, sia attraverso i call center che, per le vie brevi, presso sedi in diverse province, è emerso che:
1. non esiste un orientamento univoco in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate in quanto in alcuni casi è stato ribadito, anche per iscritto, sia la tesi dell’obbligo sia la tesi opposta;
2. mancano indicazioni specifiche per le scuole: trattasi di oltre 8.000 enti dotati di personalità giuridica; le scuole sono qualificate “amministrazioni dello stato” a tutti gli effetti ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001, e dunque, in quanto tali, non soggette all’IRES (ex IRPEG) ed ai relativi obblighi di dichiarazione quali sostituti d’imposta;
3. le indicazioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello 770/2016 semplificato prevedono, genericamente, che le “amministrazioni dello stato” non debbano compilare i prospetti ST, SV ed SX.
Tanto premesso ove si volesse dare seguito, comunque, agli adempimenti previsti dall’Agenzia delle Entrate in materia di dichiarazioni fiscali per il 770/2016 semplificato, le istituzioni scolastiche potranno procedere alla compilazione del solo frontespizio ed inoltrarlo con le consuete modalità telematiche, ricordando infine che vanno eventualmente inseriti nel prospetto SY:
- i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi;
- i dati relativi alla somme corrisposte a soggetti percettori esteri privi di codice fiscale.
Il tutto, ovviamente, con beneficio di inventario e salvo diversa indicazione che dovesse pervenire dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate”.