Sinergie di Scuola – 15/12/2016 – Anagrafe delle prestazioni: scadenza 31 dicembre 2016
La legge n. 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.
La norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento.
La norma conferma, inoltre, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l’invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
Le amministrazioni sono anche tenute alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.
La comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:
- entro 15 giorni dal conferimento o dall’autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell’anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
- entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.